Appropriazione indebita di un bene altrui; in
particolare, nel linguaggio giuridico, appropriazione indebita di un diritto o
di un potere spettante ad altri:
l'u.
di un titolo. • Dir. -
Nel Codice Penale italiano, l'
u., in senso assoluto, si configura come un
reato contro il patrimonio, compiuto da chi, allo scopo di appropriarsi in tutto
o in parte della cosa altrui immobile, ne rimuove o altera i termini, in modo
che non possano più segnare la linea di confine. Le pene previste sono la
reclusione fino a tre anni e la multa fino a £ 400.000. ║
U.
di funzioni pubbliche: reato compiuto contro la pubblica
amministrazione da chi assume una pubblica funzione, o le attribuzioni inerenti
a un pubblico impiego, senza averne titolo legittimo, o continua a esercitare le
funzioni o attribuzioni, nonostante abbia ricevuto partecipazione del
provvedimento che lo sospende dalle stesse. L'
u. di funzioni pubbliche
comporta la reclusione fino a due anni. • Dir. rom. -
U.
di
possesso: interruzione del possesso causata dalla perdita del medesimo.
• Mil. -
U.
di comando: reato commesso dal militare che
assume o ritiene un comando indebitamente. Il Codice Penale Militare di pace
prevede per questo reato una pena compresa tra 2 e 15 anni di reclusione
militare. In tempo di guerra costituisce un'aggravante del reato l'aver
compromesso con esso l'esito di un'operazione militare.