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Usurpazione.

Appropriazione indebita di un bene altrui; in particolare, nel linguaggio giuridico, appropriazione indebita di un diritto o di un potere spettante ad altri: l'u. di un titolo. • Dir. - Nel Codice Penale italiano, l'u., in senso assoluto, si configura come un reato contro il patrimonio, compiuto da chi, allo scopo di appropriarsi in tutto o in parte della cosa altrui immobile, ne rimuove o altera i termini, in modo che non possano più segnare la linea di confine. Le pene previste sono la reclusione fino a tre anni e la multa fino a £ 400.000. ║ U. di funzioni pubbliche: reato compiuto contro la pubblica amministrazione da chi assume una pubblica funzione, o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego, senza averne titolo legittimo, o continua a esercitare le funzioni o attribuzioni, nonostante abbia ricevuto partecipazione del provvedimento che lo sospende dalle stesse. L'u. di funzioni pubbliche comporta la reclusione fino a due anni. • Dir. rom. - U. di possesso: interruzione del possesso causata dalla perdita del medesimo. • Mil. - U. di comando: reato commesso dal militare che assume o ritiene un comando indebitamente. Il Codice Penale Militare di pace prevede per questo reato una pena compresa tra 2 e 15 anni di reclusione militare. In tempo di guerra costituisce un'aggravante del reato l'aver compromesso con esso l'esito di un'operazione militare.