(dal latino
usura: godimento, uso). Ant. -
Interesse per una somma data in prestito, frutto del capitale. ║ Oggi,
interesse eccessivo, superiore alla misura legale o d'uso. Il termine indica
anche la prestazione di denaro stessa caratterizzata da interesse usurario e il
delitto consistente nel pretendere un interesse di tal genere:
prestare
denaro a u. ║ Fig. -
A u.: in modo sovrabbondante (
sarai
ripagato a u.
per il tuo impegno). • Dir. - La L. 7-3-1996,
n. 108 ha emendato le disposizioni in materia di
u. contenute nell'art.
644 Cod. Pen. (l'approfittamento dello stato di bisogno da condizione necessaria
per l'esistenza del reato è divenuta circostanza aggravante) e ha
apportato delle modifiche anche all'art. 1.815 Cod. Civ. Per chiunque si faccia
corrispondere o promettere interessi usurari, sotto qualsiasi forma, per
sé o per gli altri, in cambio di una prestazione di denaro o di altro
bene immobile, è prevista la reclusione da uno a sei anni e una multa da
6 a 30 milioni di lire. Sono considerati usurari gli interessi superiori al
tasso predeterminato con un sistema di rilevamenti, indipendentemente dallo
stato soggettivo della vittima; sono considerati, inoltre, usurari anche gli
interessi inferiori al tasso previsto, se si crea una sproporzione rispetto alla
prestazione fornita, e se tali condizioni sono imposte a persona in
difficoltà economica o finanziaria. Grande importanza riveste nella nuova
legge sull'
u. la creazione del “Fondo di solidarietà per le
vittime dell'
u.” e del “Fondo per la prevenzione delle
vittime dell'
u.”.