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Usura.

(dal latino usura: godimento, uso). Ant. - Interesse per una somma data in prestito, frutto del capitale. ║ Oggi, interesse eccessivo, superiore alla misura legale o d'uso. Il termine indica anche la prestazione di denaro stessa caratterizzata da interesse usurario e il delitto consistente nel pretendere un interesse di tal genere: prestare denaro a u. ║ Fig. - A u.: in modo sovrabbondante (sarai ripagato a u. per il tuo impegno). • Dir. - La L. 7-3-1996, n. 108 ha emendato le disposizioni in materia di u. contenute nell'art. 644 Cod. Pen. (l'approfittamento dello stato di bisogno da condizione necessaria per l'esistenza del reato è divenuta circostanza aggravante) e ha apportato delle modifiche anche all'art. 1.815 Cod. Civ. Per chiunque si faccia corrispondere o promettere interessi usurari, sotto qualsiasi forma, per sé o per gli altri, in cambio di una prestazione di denaro o di altro bene immobile, è prevista la reclusione da uno a sei anni e una multa da 6 a 30 milioni di lire. Sono considerati usurari gli interessi superiori al tasso predeterminato con un sistema di rilevamenti, indipendentemente dallo stato soggettivo della vittima; sono considerati, inoltre, usurari anche gli interessi inferiori al tasso previsto, se si crea una sproporzione rispetto alla prestazione fornita, e se tali condizioni sono imposte a persona in difficoltà economica o finanziaria. Grande importanza riveste nella nuova legge sull'u. la creazione del “Fondo di solidarietà per le vittime dell'u.” e del “Fondo per la prevenzione delle vittime dell'u.”.