(dal latino
usufructus, der. di
usus:
uso e
fructus: reddito, frutto). Diritto reale di godimento di un bene,
mobile o immobile, di proprietà altrui, e di ricavarne utilità,
nei limiti imposti dalla legge, e con l'obbligo di rispettare la destinazione
economica del bene stesso:
un parente gode l'u.
del suo terreno.
• Dir. - In Italia, secondo le attuali disposizioni di legge, l'
u.,
se il beneficiario è una persona giuridica, non può protrarsi per
più di 30 anni o comunque oltre la vita dell'usufruttuario. A
quest'ultimo è concesso di cedere il diritto di
u., sotto obbligo
di notifica della cessione, anche per l'intero periodo in cui ne è
titolare. L'usufruttuario ha diritto al possesso del bene in questione, di cui
può godere i beni naturali e civili. Le aggiunte apportate
dall'usufruttuario devono rispettare la destinazione economica originaria del
bene; i miglioramenti che accrescono il valore del bene comportano, al momento
della restituzione, la corresponsione da parte del proprietario di
un'indennità equivalente alla somma minore tra l'importo speso e
l'incremento di valore conseguito dal bene (un'indennità è
prevista anche per le spese, eccedenti le ordinarie riparazioni, sostenute
dall'usufruttuario per garantire il funzionamento di macchinari od opifici).
L'usufruttuario ha facoltà di utilizzare le cose consumabili (come le
derrate alimentari) ma, al cessare dell'
u., è tenuto a pagarne il
valore o a restituirle in pari quantità e qualità; anche le cose
deteriorabili che fanno parte del bene in
u. possono essere utilizzate
dall'usufruttuario, che è tenuto comunque a restituirle al proprietario
nello stato in cui si trovano. A chi gode di
u. è richiesto, tra
le altre cose, di preparare l'inventario e di presentare idonea garanzia di
godere del bene con la diligenza del buon padre di famiglia (in caso contrario
sono previste particolari disposizioni). Al proprietario, tra i vari obblighi,
spetta quello di sostenere i pesi che gravano sul nudo diritto di
proprietà. L'estinzione dell'
u. è determinata, oltre che
dalla morte dell'usufruttuario e dalla scadenza del termine, dalla rinuncia,
dagli abusi dell'usufruttuario puniti dal giudice con questa misura, dal non-uso
ventennale, dal perimento totale del bene. Quando
u. e proprietà
convergono nella stessa persona, si ha consolidazione dell'
u. L'
u.
è
legale, quando è stabilito dalla legge, come quello
esercitato da entrambi i genitori sui beni del minore, oppure è
volontario, come quello costituito attraverso un contratto. L'usucapione
rappresenta, a sua volta, titolo d'acquisto dell'
u. • Dir. rom. -
L'istituto dell'
u. comparve a Roma nella prima metà del II sec.
a.C., allo scopo di garantire, mediante testamento, gli alimenti a determinate
categorie di persone, quali le vedove. Questa funzione di sussistenza alimentare
si mantenne nella storia del diritto. Ammesso a lungo solo a favore di persone
fisiche, fu successivamente esteso anche a persone giuridiche ed enti.
L'
u. si configurava come un diritto personale, di cui si poteva cedere a
un terzo il solo esercizio. Nel diritto classico, le modalità di
costituzione dell'
u. erano
adjudicatio,
in iure cessio,
legato
per vindicationem,
deductio,
cautio et
stipulatio (quest'ultima modalità riguardava i soli fondi
provinciali); le cause di estinzione erano
in iure cessio, morte o
capitis deminutio dell'usufruttuario, non uso, perimento del bene,
consolidatio. Nel diritto giustinianeo, le modalità di costituzione
dell'
u. erano
deductio,
traditio (talora l'
u. poteva
costituirsi anche per legge); le cause di estinzione erano non uso, morte o
capitis deminutio, di entità superiore alla minima,
dell'usufruttuario, perimento del bene. Il diritto giustinianeo stabilì
in 100 anni il termine massimo di durata per l'
u. a favore di persone
giuridiche ed enti. A chi godeva di
u., nel diritto romano, era fatto
obbligo di rispettare la destinazione economica del bene goduto. Tra i non ampi
diritti dell'usufruttuario era previsto il godimento dei frutti naturali
(attraverso la raccolta) e civili del bene. L'
u. era contemplato solo per
le cose inconsumabili; il
quasi u., previsto in età post-classica,
per le cose consumabili, comportava, in realtà, trasferimento di
proprietà.