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Usufrutto.

(dal latino usufructus, der. di usus: uso e fructus: reddito, frutto). Diritto reale di godimento di un bene, mobile o immobile, di proprietà altrui, e di ricavarne utilità, nei limiti imposti dalla legge, e con l'obbligo di rispettare la destinazione economica del bene stesso: un parente gode l'u. del suo terreno. • Dir. - In Italia, secondo le attuali disposizioni di legge, l'u., se il beneficiario è una persona giuridica, non può protrarsi per più di 30 anni o comunque oltre la vita dell'usufruttuario. A quest'ultimo è concesso di cedere il diritto di u., sotto obbligo di notifica della cessione, anche per l'intero periodo in cui ne è titolare. L'usufruttuario ha diritto al possesso del bene in questione, di cui può godere i beni naturali e civili. Le aggiunte apportate dall'usufruttuario devono rispettare la destinazione economica originaria del bene; i miglioramenti che accrescono il valore del bene comportano, al momento della restituzione, la corresponsione da parte del proprietario di un'indennità equivalente alla somma minore tra l'importo speso e l'incremento di valore conseguito dal bene (un'indennità è prevista anche per le spese, eccedenti le ordinarie riparazioni, sostenute dall'usufruttuario per garantire il funzionamento di macchinari od opifici). L'usufruttuario ha facoltà di utilizzare le cose consumabili (come le derrate alimentari) ma, al cessare dell'u., è tenuto a pagarne il valore o a restituirle in pari quantità e qualità; anche le cose deteriorabili che fanno parte del bene in u. possono essere utilizzate dall'usufruttuario, che è tenuto comunque a restituirle al proprietario nello stato in cui si trovano. A chi gode di u. è richiesto, tra le altre cose, di preparare l'inventario e di presentare idonea garanzia di godere del bene con la diligenza del buon padre di famiglia (in caso contrario sono previste particolari disposizioni). Al proprietario, tra i vari obblighi, spetta quello di sostenere i pesi che gravano sul nudo diritto di proprietà. L'estinzione dell'u. è determinata, oltre che dalla morte dell'usufruttuario e dalla scadenza del termine, dalla rinuncia, dagli abusi dell'usufruttuario puniti dal giudice con questa misura, dal non-uso ventennale, dal perimento totale del bene. Quando u. e proprietà convergono nella stessa persona, si ha consolidazione dell'u. L'u. è legale, quando è stabilito dalla legge, come quello esercitato da entrambi i genitori sui beni del minore, oppure è volontario, come quello costituito attraverso un contratto. L'usucapione rappresenta, a sua volta, titolo d'acquisto dell'u. • Dir. rom. - L'istituto dell'u. comparve a Roma nella prima metà del II sec. a.C., allo scopo di garantire, mediante testamento, gli alimenti a determinate categorie di persone, quali le vedove. Questa funzione di sussistenza alimentare si mantenne nella storia del diritto. Ammesso a lungo solo a favore di persone fisiche, fu successivamente esteso anche a persone giuridiche ed enti. L'u. si configurava come un diritto personale, di cui si poteva cedere a un terzo il solo esercizio. Nel diritto classico, le modalità di costituzione dell'u. erano adjudicatio, in iure cessio, legato per vindicationem, deductio, cautio et stipulatio (quest'ultima modalità riguardava i soli fondi provinciali); le cause di estinzione erano in iure cessio, morte o capitis deminutio dell'usufruttuario, non uso, perimento del bene, consolidatio. Nel diritto giustinianeo, le modalità di costituzione dell'u. erano deductio, traditio (talora l'u. poteva costituirsi anche per legge); le cause di estinzione erano non uso, morte o capitis deminutio, di entità superiore alla minima, dell'usufruttuario, perimento del bene. Il diritto giustinianeo stabilì in 100 anni il termine massimo di durata per l'u. a favore di persone giuridiche ed enti. A chi godeva di u., nel diritto romano, era fatto obbligo di rispettare la destinazione economica del bene goduto. Tra i non ampi diritti dell'usufruttuario era previsto il godimento dei frutti naturali (attraverso la raccolta) e civili del bene. L'u. era contemplato solo per le cose inconsumabili; il quasi u., previsto in età post-classica, per le cose consumabili, comportava, in realtà, trasferimento di proprietà.