(dal latino
usus, der. di
uti: usare). Il
servirsi di una cosa o, raramente, di una persona, con modalità e per
fini particolari:
l'u.
del casco è divenuto obbligatorio per
tutti i motociclisti. ║
Istruzioni o
avvertenze
per l'u.: istruzioni riportate sulla confezione di determinati prodotti
(come i farmaci) o su foglietti allegati, che indicano le corrette
modalità d'impiego. ║ Capacità, possibilità di
servirsi di una cosa:
ha riacquistato l'u.
della parola. ║
Modo con cui si usa qualcosa:
mi dovrai insegnare l'u.
di quella
macchina. ║ L'utilizzare abitualmente qualcosa, l'esercitarsi
praticamente:
migliorerai molto nella lingua inglese con l'u. ║
Modo di comportarsi caratteristico di un gruppo, di una comunità, di
un'epoca; consuetudine, usanza:
è molto legato agli u.
della
sua regione. ║ Modo di acconciarsi, di vestire (con significato
analogo a moda):
si è molto diffuso l'u.
delle gonne
lunghe. ║
A u.
di: destinato a (
manuale a
u.
delle università). ║
All'u.: secondo l'usanza,
la maniera, con particolare riferimento al modo di cucinare e di vestire
(
cucinare all'u.
pugliese). ║
Avere in u.: essere
abituati, essere soliti (
hanno in u.
di trascorrere in montagna tutti
i week-end). ║
Con u.
di cucina: di locali
concessi in affitto con facoltà di servirsi di una cucina in comune con
altre persone. • Dir. - Sul piano giuridico l'
u. si configura come
un diritto reale di godimento su una cosa altrui, della quale si ha
facoltà di servirsi e di raccoglierne frutti, nei limiti rappresentati
dai bisogni del titolare del diritto d'
u. e della sua famiglia. ║
U.
civici: diritti perpetui d'
u., di varia natura
(facoltà d'alpeggio, di pascolo, di far legna, di spigolare, di seminare,
ecc.), di cui godono i membri di comuni, le associazioni o altre
collettività su beni del demanio, di un comune o di un privato. Gli
u. civici furono introdotti in alcune località italiane in epoca
precedente la conquista dei Romani, dai quali non furono annullati; altrove si
formarono nell'Alto Medioevo, a opera di popolazioni germaniche. La
volontà di opporsi all'abolizione di questi diritti fu all'origine delle
rivolte dei contadini in Germania nel 1520. Il prevalere dei principi economici
liberalisti portò a una limitazione degli
u. civici, giunta a
maturazione con il Codice Napoleone (art. 648). In Italia, sulla base della L.
16-6-1927, n. 1.766, del regolamento del 26-2-1928, n. 332 e della L. 10-6-1930,
n. 1.070, l'orientamento è quello della liquidazione degli
u.
civici: i territori gravati di
u. civici possono essere assegnati,
totalmente o in misura parziale, a comuni o associazioni; in alternativa, se si
tratta di fondo coltivabile, i coltivatori meno agiati del comune possono
beneficiarne, a titolo di enfiteusi. ║
Beni demaniali di
u.
pubblico: beni destinati a un
u. collettivo, libero e
solitamente gratuito, con autorizzazione o senza, secondo i diversi casi.
║
U.
normativo:
u. che costituisce fonte del diritto,
a differenza degli
u.
contrattuali o
negoziali, la cui
funzione è integrativa o interpretativa della volontà negoziale.
• Dir. rom. - Nel diritto romano, l'
u., limitato dapprima alle cose
non fruttifere, fu applicato successivamente anche ai fondi agricoli; la
dottrina relativa all'
u. e al godimento dei frutti trovò poi
più compiuta sistemazione nel
Digesto di Giustiniano, da cui
è giunto fino a noi. Il diritto d'
u. non è cedibile; i
contributi dell'usuario alle spese e ai tributi sono proporzionali al godimento
dei frutti. Nella valutazione delle necessità dell'usuario e della
famiglia si prende in considerazione anche la condizione sociale del titolare
del diritto. • Econ. -
U.
di borsa: complesso delle
consuetudini derivanti dagli affari di borsa; tali consuetudini, selezionate e
raccolte ogni cinque anni, fino al 1990, dalle Camere di commercio, hanno avuto
una funzione regolamentatrice di alcune attività di borsa, che non erano
ancora coperte da apposite disposizioni. • Ling. - Modo di attuazione di
un sistema linguistico generale e astratto in un particolare periodo di tempo,
ambiente geografico o socioculturale, ecc.:
espressioni dell'u.
colloquiale. • Mar. -
U.
marittimi o
di
mare: insieme delle norme generali e locali che derivano da tradizioni
pratiche. • Urban. -
Destinazione d'u.: vincolo che un piano
regolatore può disporre su una zona o su un immobile, affinché
siano destinati a un particolare utilizzazione (per esempio,
locali a
u.
cantine).