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Uso.

(dal latino usus, der. di uti: usare). Il servirsi di una cosa o, raramente, di una persona, con modalità e per fini particolari: l'u. del casco è divenuto obbligatorio per tutti i motociclisti. ║ Istruzioni o avvertenze per l'u.: istruzioni riportate sulla confezione di determinati prodotti (come i farmaci) o su foglietti allegati, che indicano le corrette modalità d'impiego. ║ Capacità, possibilità di servirsi di una cosa: ha riacquistato l'u. della parola. ║ Modo con cui si usa qualcosa: mi dovrai insegnare l'u. di quella macchina. ║ L'utilizzare abitualmente qualcosa, l'esercitarsi praticamente: migliorerai molto nella lingua inglese con l'u. ║ Modo di comportarsi caratteristico di un gruppo, di una comunità, di un'epoca; consuetudine, usanza: è molto legato agli u. della sua regione. ║ Modo di acconciarsi, di vestire (con significato analogo a moda): si è molto diffuso l'u. delle gonne lunghe. ║ A u. di: destinato a (manuale a u. delle università). ║ All'u.: secondo l'usanza, la maniera, con particolare riferimento al modo di cucinare e di vestire (cucinare all'u. pugliese). ║ Avere in u.: essere abituati, essere soliti (hanno in u. di trascorrere in montagna tutti i week-end). ║ Con u. di cucina: di locali concessi in affitto con facoltà di servirsi di una cucina in comune con altre persone. • Dir. - Sul piano giuridico l'u. si configura come un diritto reale di godimento su una cosa altrui, della quale si ha facoltà di servirsi e di raccoglierne frutti, nei limiti rappresentati dai bisogni del titolare del diritto d'u. e della sua famiglia. ║ U. civici: diritti perpetui d'u., di varia natura (facoltà d'alpeggio, di pascolo, di far legna, di spigolare, di seminare, ecc.), di cui godono i membri di comuni, le associazioni o altre collettività su beni del demanio, di un comune o di un privato. Gli u. civici furono introdotti in alcune località italiane in epoca precedente la conquista dei Romani, dai quali non furono annullati; altrove si formarono nell'Alto Medioevo, a opera di popolazioni germaniche. La volontà di opporsi all'abolizione di questi diritti fu all'origine delle rivolte dei contadini in Germania nel 1520. Il prevalere dei principi economici liberalisti portò a una limitazione degli u. civici, giunta a maturazione con il Codice Napoleone (art. 648). In Italia, sulla base della L. 16-6-1927, n. 1.766, del regolamento del 26-2-1928, n. 332 e della L. 10-6-1930, n. 1.070, l'orientamento è quello della liquidazione degli u. civici: i territori gravati di u. civici possono essere assegnati, totalmente o in misura parziale, a comuni o associazioni; in alternativa, se si tratta di fondo coltivabile, i coltivatori meno agiati del comune possono beneficiarne, a titolo di enfiteusi. ║ Beni demaniali di u. pubblico: beni destinati a un u. collettivo, libero e solitamente gratuito, con autorizzazione o senza, secondo i diversi casi. ║ U. normativo: u. che costituisce fonte del diritto, a differenza degli u. contrattuali o negoziali, la cui funzione è integrativa o interpretativa della volontà negoziale. • Dir. rom. - Nel diritto romano, l'u., limitato dapprima alle cose non fruttifere, fu applicato successivamente anche ai fondi agricoli; la dottrina relativa all'u. e al godimento dei frutti trovò poi più compiuta sistemazione nel Digesto di Giustiniano, da cui è giunto fino a noi. Il diritto d'u. non è cedibile; i contributi dell'usuario alle spese e ai tributi sono proporzionali al godimento dei frutti. Nella valutazione delle necessità dell'usuario e della famiglia si prende in considerazione anche la condizione sociale del titolare del diritto. • Econ. - U. di borsa: complesso delle consuetudini derivanti dagli affari di borsa; tali consuetudini, selezionate e raccolte ogni cinque anni, fino al 1990, dalle Camere di commercio, hanno avuto una funzione regolamentatrice di alcune attività di borsa, che non erano ancora coperte da apposite disposizioni. • Ling. - Modo di attuazione di un sistema linguistico generale e astratto in un particolare periodo di tempo, ambiente geografico o socioculturale, ecc.: espressioni dell'u. colloquiale. • Mar. - U. marittimi o di mare: insieme delle norme generali e locali che derivano da tradizioni pratiche. • Urban. - Destinazione d'u.: vincolo che un piano regolatore può disporre su una zona o su un immobile, affinché siano destinati a un particolare utilizzazione (per esempio, locali a u. cantine).