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Uffìcio.

(dal latino officium: dovere, carica, cortesia). Dovere morale, obbligo derivante da certi rapporti, cariche: è u. dei genitori provvedere ai figli. ║ Non è mio u.: non spetta a me. ║ Servizio compiuto per cortesia, o per dovere, favore, intervento; in questa accezione il termine ricorre soprattutto nella locuzione buoni u.: intervento a favore di qualcuno (deve ai buoni u. di un suo parente il posto che occupa). ║ Funzione, compito da svolgere per dovere morale, o legato a una carica, a un incarico: lo assumeranno, ma non si sa con quale u. Fare l'u. di: svolgere le mansioni di. ║ La carica, il posto ricoperto: conferire un u. D'u.: locuzione utilizzata con riferimento ad atti compiuti non come iniziativa privata, ma nelle forme e con l'autorità derivante dall'u. stesso; tra questi atti rientrano anche quelli compiuti da una pubblica amministrazione senza che l'interessato ne faccia richiesta: sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta d'u. ║ Difensore d'u.: difensore nominato dall'autorità giudiziaria quando un imputato non abbia potuto o non abbia voluto assumerne uno di propria iniziativa. ║ Fig. - Difensore d'u.: persona che, senza essere chiamata in causa, parla in difesa di un'altra. ║ L'insieme delle persone, dei servizi, delle attrezzature coinvolti in una determinata attività. In questa accezione il termine può essere impiegato in maniera generica, oppure dare luogo a una denominazione specifica: u. postale. Negli enti pubblici e nelle aziende private il termine è impiegato anche con riferimento alle articolazioni interne dell'attività: u. ragioneria. ║ U. stampa: V. STAMPA. ║ Il luogo, il locale o i locali, in cui ha sede l'u. e vengono esercitate determinate attività lavorative: entrò in u. verso le nove. ║ U. pubblici: u. aperti al pubblico, in determinate ore. • Dir. can. - U. ecclesiastico: funzione legittimamente esercitata a fini spirituali (come quella del confessore); più in particolare ogni funzione o carica, di istituzione divina o ecclesiastica, che contempli l'esercizio di una potestà ecclesiastica. La materia è regolata dagli articoli 145-203 del Codice di Diritto Canonico. • Dir. internaz. - U. internazionali: organismi internazionali creati allo scopo di favorire la cooperazione tra gli Stati in questioni di interesse comune. Numerosi organismi di questo tipo furono creati nell'Ottocento; in tempi più recenti le agenzie specializzate delle Nazioni Unite hanno rilevato molte delle loro funzioni. Alcuni u., comunque, continuano a operare in maniera autonoma rispetto alle Nazioni Unite stesse. • Lit. - In ambito ecclesiastico, l'insieme di preghiere che vengono recitate in determinate occasioni. ║ U. divino: definito anche in assoluto u. e, dopo il Concilio Vaticano, liturgia delle ore, è l'insieme di preghiere che i consacrati di entrambi i sessi devono recitare, in nome di tutta la comunità cristiana, nel corso della giornata, in base alla partizione delle ore canoniche. Il termine indica anche il libro in cui sono raccolte tali preghiere. Nell'ambito dell'u. divino, al mattutino è stata conferita la nuova denominazione di u. della lettura, unitamente a una struttura che ne consente la recita non solo come preghiera notturna per il coro, ma anche in altre ore della giornata. ║ U. dei morti: parte del breviario che veniva recitato il 2 novembre (commemorazione dei Defunti) e in occasione di devozioni private in suffragio dei morti. ║ Piccoli u.: u. che ripropongono la struttura dell'u. divino, con una misura molto ridotta e sono rivolti a particolari devozioni (alla Madonna, alla Santa Croce, ecc.). ║ Piccolo u. della Madonna: u. per la Vergine creato in ambienti benedettini intorno al Mille; venne recitato presso tutti gli ordini religiosi fino al pontificato di Pio X. • Mar. - U. idrografico: organizzazione della Marina, cui spettano diverse funzioni, quali la rilevazione dei mari e delle coste, e la pubblicazione di carte nautiche. ║ U. marittimo: nella divisione amministrativa del litorale nazionale, ripartizione comprendente direzioni marittime, capitanerie di porto, u. marittimi circondariali e locali. • St. - U. storico: all'interno di corpi, come l'Esercito e la Marina, organo cui spetta la promozione di studi storici, tecnici, topografici, la raccolta di documenti e di oggetti antichi, la pubblicazione di scritti riguardanti il corpo stesso. • Fin. - U. tecnico erariale: nell'ambito dell'amministrazione delle finanze, organo locale, presente in ogni provincia, che si occupa di questioni catastali e tecnico-erariali, con particolare riguardo alla stima e alla perizia.