(dal latino
officium: dovere, carica,
cortesia). Dovere morale, obbligo derivante da certi rapporti, cariche:
è u.
dei genitori provvedere ai figli. ║
Non
è mio u.: non spetta a me.
║ Servizio compiuto per
cortesia, o per dovere, favore, intervento; in questa accezione il termine
ricorre soprattutto nella locuzione
buoni u.: intervento a favore di
qualcuno (
deve ai buoni u.
di un suo parente il posto che occupa).
║ Funzione, compito da svolgere per dovere morale, o legato a una carica,
a un incarico:
lo assumeranno,
ma non si sa con quale u.
║
Fare l'u.
di: svolgere le mansioni di. ║ La
carica, il posto ricoperto:
conferire un u.
║
D'u.:
locuzione utilizzata con riferimento ad atti compiuti non come iniziativa
privata, ma nelle forme e con l'autorità derivante dall'
u. stesso;
tra questi atti rientrano anche quelli compiuti da una pubblica amministrazione
senza che l'interessato ne faccia richiesta:
sulla vicenda
è stata aperta un'inchiesta d'u. ║
Difensore
d'u.: difensore nominato dall'autorità giudiziaria quando un imputato
non abbia potuto o non abbia voluto assumerne uno di propria iniziativa. ║
Fig. -
Difensore d'u.: persona che, senza essere chiamata in causa, parla
in difesa di un'altra. ║ L'insieme delle persone, dei servizi, delle
attrezzature coinvolti in una determinata attività. In questa accezione
il termine può essere impiegato in maniera generica, oppure dare luogo a
una denominazione specifica:
u.
postale. Negli enti pubblici e
nelle aziende private il termine è impiegato anche con riferimento alle
articolazioni interne dell'attività:
u.
ragioneria. ║
U.
stampa: V. STAMPA. ║ Il
luogo, il locale o i locali, in cui ha sede l'
u. e vengono esercitate
determinate attività lavorative:
entrò in u.
verso le
nove. ║
U.
pubblici:
u. aperti al pubblico, in
determinate ore. • Dir. can. -
U.
ecclesiastico: funzione
legittimamente esercitata a fini spirituali (come quella del confessore);
più in particolare ogni funzione o carica, di istituzione divina o
ecclesiastica, che contempli l'esercizio di una potestà ecclesiastica. La
materia è regolata dagli articoli 145-203 del Codice di Diritto Canonico.
• Dir. internaz. -
U.
internazionali: organismi
internazionali creati allo scopo di favorire la cooperazione tra gli Stati in
questioni di interesse comune. Numerosi organismi di questo tipo furono creati
nell'Ottocento; in tempi più recenti le agenzie specializzate delle
Nazioni Unite hanno rilevato molte delle loro funzioni. Alcuni
u.,
comunque, continuano a operare in maniera autonoma rispetto alle Nazioni Unite
stesse. • Lit. - In ambito ecclesiastico, l'insieme di preghiere che
vengono recitate in determinate occasioni. ║
U.
divino:
definito anche in assoluto
u. e, dopo il Concilio Vaticano,
liturgia
delle ore, è l'insieme di preghiere che i consacrati di entrambi i
sessi devono recitare, in nome di tutta la comunità cristiana, nel corso
della giornata, in base alla partizione delle ore canoniche. Il termine indica
anche il libro in cui sono raccolte tali preghiere. Nell'ambito dell'
u.
divino, al mattutino è stata conferita la nuova denominazione di
u.
della lettura, unitamente a una struttura che ne consente la
recita non solo come preghiera notturna per il coro, ma anche in altre ore della
giornata. ║
U.
dei morti: parte del breviario che
veniva recitato il 2 novembre (commemorazione dei Defunti) e in occasione di
devozioni private in suffragio dei morti. ║
Piccoli u.:
u.
che ripropongono la struttura dell'
u. divino, con una misura molto
ridotta e sono rivolti a particolari devozioni (alla Madonna, alla Santa Croce,
ecc.). ║
Piccolo u.
della Madonna:
u. per la
Vergine creato in ambienti benedettini intorno al Mille; venne recitato presso
tutti gli ordini religiosi fino al pontificato di Pio X. • Mar. -
U.
idrografico: organizzazione della Marina, cui spettano diverse
funzioni, quali la rilevazione dei mari e delle coste, e la pubblicazione di
carte nautiche. ║
U.
marittimo: nella divisione
amministrativa del litorale nazionale, ripartizione comprendente direzioni
marittime, capitanerie di porto,
u. marittimi circondariali e locali.
• St. -
U.
storico: all'interno di corpi, come l'Esercito e
la Marina, organo cui spetta la promozione di studi storici, tecnici,
topografici, la raccolta di documenti e di oggetti antichi, la pubblicazione di
scritti riguardanti il corpo stesso. • Fin. -
U.
tecnico
erariale: nell'ambito dell'amministrazione delle finanze, organo locale,
presente in ogni provincia, che si occupa di questioni catastali e
tecnico-erariali, con particolare riguardo alla stima e alla perizia.