Persona che esercita un pubblico ufficio. ║
Pubblico u.: persona che svolge funzioni pubbliche, tutelate dalla legge
penale. ║
U.
di stato civile: qualifica attribuita al
sindaco del comune o al funzionario da lui delegato. L'
u. di stato civile
deve ricevere tutti gli atti che riguardano lo stato civile, conservare i
registri e gli atti a esso relativi, rilasciare estratti e certificati
riguardanti lo stato civile. ║
U.
postale: impiegato che si
occupa dei rapporti con il pubblico negli uffici e nelle ricevitorie postali.
║
U.
sanitario: impiegato del comune o di un consorzio di
comuni o
u. governativo che funge da organo periferico del ministero
della Sanità, con competenze relative alla vigilanza igienica e alla
profilassi. • Dir. -
U.
giudiziario: organo ausiliare
dell'ordine giudiziario; all'
u. giudiziario spettano, tra l'altro,
funzioni di assistenza del giudice nel corso dell'udienza, di esecuzione dei
suoi ordini. Nella notificazione degli atti, gli
u. giudiziari sono
affiancati dagli
aiutanti u.
giudiziari. ║
U.
di
polizia giudiziaria: qualifica attribuita, in base all'art. 57 del Codice di
Procedura Penale, a
u. e sottufficiali dei carabinieri, della guardia di
finanza, della polizia penitenziaria, del corpo forestale dello Stato, ai
dirigenti, agli ispettori, ai sovrintendenti della polizia di Stato, agli altri
appartenenti a questi corpi cui i rispettivi ordinamenti attribuiscono tale
qualifica. Le leggi e i regolamenti riconoscono la qualifica di
u. di
polizia giudiziaria anche ad altre persone nei limiti del servizio da loro
svolto e in base alle attribuzioni loro assegnate. • Eccl. -
U.
delle sacre congregazioni: nella Curia romana, personale delle sacre
congregazioni romane; si distinguono gli
u.
maggiori, cui
appartengono i cardinali, il segretario o l'assessore, il sottosegretario o il
sostituto, e gli
u.
minori, di cui fanno parte i sacerdoti, i
minutanti, il personale di concetto. • Mar. - Nella marina mercantile il
termine
u. si riferisce genericamente a persone responsabili di servizi
tecnici sulle navi. Si distinguono
u.
di coperta (sovrintendono
alle attività marinaresche),
u.
di macchina (sovrintendono
ai servizi tecnici complementari),
u.
commissari. I gradi
contemplati sono: allievo, terzo
u., secondo
u., primo
u.,
capitano o direttore di macchina. Agli
u. medici e agli
u.
radiotelegrafisti non sono attribuiti gradi. Per i commissari sono previsti
quattro gradi: allievo, secondo, primo e capo commissario. ║
U.
di rotta: nell'equipaggio di una nave (o di aeromobile), persona,
ufficialmente abilitata, incaricata di seguire, riconoscere e dirigere la rotta.
• Mil. - Qualifica generica dei militari della categoria più
elevata, il cui grado minimo è quello di sottotenente. All'interno della
categoria degli
u. si distinguono differenti categorie: quella degli
u.
inferiori, che comprende sottotenenti, tenenti e capitani;
quella degli
u.
superiori, a cui appartengono maggiori, tenenti
colonnelli, colonnelli; quella degli
u.
generali (di brigata, di
divisione, di corpo d'armata). Nell'ambito delle forze armate gli
u.,
oltre ad addestrare le truppe sottoposte al loro comando, rivestono elevati
ruoli di carattere tecnico, dirigenziale, amministrativo (è il caso, per
esempio, degli
u. medici). Il titolo di
u. è attribuito
anche ai cappellani militari. Le denominazioni in uso per gli
u. delle
forze armate di terra sono adottate anche per quelli dell'aeronautica militare,
fatta eccezione per il grado più elevato (generale di squadra aerea).
U.
pilota è l'
u. abilitato a pilotare velivoli
(viene indicata anche la specialità: bombardiere, caccia, intercettore,
ricognitore). Nella marina militare sono in uso particolari denominazioni:
guardiamarina, sottotenente di vascello, tenente di vascello (
u.
inferiori); capitano di corvetta, di fregata, di vascello (
u. superiori);
controammiraglio, ammiraglio di divisione, ammiraglio di squadra (
u.
generali). Gli
u. di marina militare si dividono comunque in
u.
di SM e
u.
dei corpi tecnici (genio navale, armi navali,
ecc.); in questi ultimi il grado è seguito dalla sigla del corpo (nelle
denominazioni dei due gradi più alti si registra qualche piccola
variazione). Una particolare distinzione, comune alle tre forze armate, riguarda
il tipo di rapporto d'impiego degli
u.: servizio permanente, ausiliario,
di complemento, in congedo assoluto. • St. - Negli ordini cavallereschi
divisi in più gradi,
u. o
cavaliere u.: grado
(corrispondente in certi ordini ai cavalieri di 1
a classe) superiore
a quello di cavaliere e inferiore a quello di commendatore. • Sport -
U.
di gara: funzionario incaricato dall'autorità sportiva
competente di controllare il regolare svolgimento di una competizione sportiva
(è il caso, per esempio, dell'arbitro e del giudice d'arrivo).