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Ufficiale.

Persona che esercita un pubblico ufficio. ║ Pubblico u.: persona che svolge funzioni pubbliche, tutelate dalla legge penale. ║ U. di stato civile: qualifica attribuita al sindaco del comune o al funzionario da lui delegato. L'u. di stato civile deve ricevere tutti gli atti che riguardano lo stato civile, conservare i registri e gli atti a esso relativi, rilasciare estratti e certificati riguardanti lo stato civile. ║ U. postale: impiegato che si occupa dei rapporti con il pubblico negli uffici e nelle ricevitorie postali. ║ U. sanitario: impiegato del comune o di un consorzio di comuni o u. governativo che funge da organo periferico del ministero della Sanità, con competenze relative alla vigilanza igienica e alla profilassi. • Dir. - U. giudiziario: organo ausiliare dell'ordine giudiziario; all'u. giudiziario spettano, tra l'altro, funzioni di assistenza del giudice nel corso dell'udienza, di esecuzione dei suoi ordini. Nella notificazione degli atti, gli u. giudiziari sono affiancati dagli aiutanti u. giudiziari. ║ U. di polizia giudiziaria: qualifica attribuita, in base all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, a u. e sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia penitenziaria, del corpo forestale dello Stato, ai dirigenti, agli ispettori, ai sovrintendenti della polizia di Stato, agli altri appartenenti a questi corpi cui i rispettivi ordinamenti attribuiscono tale qualifica. Le leggi e i regolamenti riconoscono la qualifica di u. di polizia giudiziaria anche ad altre persone nei limiti del servizio da loro svolto e in base alle attribuzioni loro assegnate. • Eccl. - U. delle sacre congregazioni: nella Curia romana, personale delle sacre congregazioni romane; si distinguono gli u. maggiori, cui appartengono i cardinali, il segretario o l'assessore, il sottosegretario o il sostituto, e gli u. minori, di cui fanno parte i sacerdoti, i minutanti, il personale di concetto. • Mar. - Nella marina mercantile il termine u. si riferisce genericamente a persone responsabili di servizi tecnici sulle navi. Si distinguono u. di coperta (sovrintendono alle attività marinaresche), u. di macchina (sovrintendono ai servizi tecnici complementari), u. commissari. I gradi contemplati sono: allievo, terzo u., secondo u., primo u., capitano o direttore di macchina. Agli u. medici e agli u. radiotelegrafisti non sono attribuiti gradi. Per i commissari sono previsti quattro gradi: allievo, secondo, primo e capo commissario. ║ U. di rotta: nell'equipaggio di una nave (o di aeromobile), persona, ufficialmente abilitata, incaricata di seguire, riconoscere e dirigere la rotta. • Mil. - Qualifica generica dei militari della categoria più elevata, il cui grado minimo è quello di sottotenente. All'interno della categoria degli u. si distinguono differenti categorie: quella degli u. inferiori, che comprende sottotenenti, tenenti e capitani; quella degli u. superiori, a cui appartengono maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli; quella degli u. generali (di brigata, di divisione, di corpo d'armata). Nell'ambito delle forze armate gli u., oltre ad addestrare le truppe sottoposte al loro comando, rivestono elevati ruoli di carattere tecnico, dirigenziale, amministrativo (è il caso, per esempio, degli u. medici). Il titolo di u. è attribuito anche ai cappellani militari. Le denominazioni in uso per gli u. delle forze armate di terra sono adottate anche per quelli dell'aeronautica militare, fatta eccezione per il grado più elevato (generale di squadra aerea). U. pilota è l'u. abilitato a pilotare velivoli (viene indicata anche la specialità: bombardiere, caccia, intercettore, ricognitore). Nella marina militare sono in uso particolari denominazioni: guardiamarina, sottotenente di vascello, tenente di vascello (u. inferiori); capitano di corvetta, di fregata, di vascello (u. superiori); controammiraglio, ammiraglio di divisione, ammiraglio di squadra (u. generali). Gli u. di marina militare si dividono comunque in u. di SM e u. dei corpi tecnici (genio navale, armi navali, ecc.); in questi ultimi il grado è seguito dalla sigla del corpo (nelle denominazioni dei due gradi più alti si registra qualche piccola variazione). Una particolare distinzione, comune alle tre forze armate, riguarda il tipo di rapporto d'impiego degli u.: servizio permanente, ausiliario, di complemento, in congedo assoluto. • St. - Negli ordini cavallereschi divisi in più gradi, u. o cavaliere u.: grado (corrispondente in certi ordini ai cavalieri di 1a classe) superiore a quello di cavaliere e inferiore a quello di commendatore. • Sport - U. di gara: funzionario incaricato dall'autorità sportiva competente di controllare il regolare svolgimento di una competizione sportiva (è il caso, per esempio, dell'arbitro e del giudice d'arrivo).