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Tèrmine.

Estremità di qualcosa; punto in cui qualcosa finisce. ║ In senso spaziale, limite, confine, segno che separa due territori, due proprietà, ecc. ║ In senso temporale, ciascuno dei momenti estremi entro i quali avviene una cosa. ║ Limite di tempo, scadenza. ║ Per estens. - Periodo, lasso di tempo. ║ Fine, momento o periodo in cui qualcosa finisce. ║ Segno (cippi in pietra, siepi, alberi, palizzate, ecc.) posto tra due fondi appartenenti a proprietari diversi allo scopo di separarne i confini. ║ Elemento di un insieme; ciascuno dei componenti che costituiscono il tutto. ║ Parola, vocabolo, locuzione, espressione verbale. ║ Fig. - A buon t.: meta a cui è finalizzata un'azione. ║ Al plurale, le condizioni di una situazione, frequente nell'espressione: le cose stanno in questi t. ║ Condizioni stabilite da leggi, da convenzioni sociali, insite in una particolare situazione, in un contratto. Nei t. di legge: conformemente a ciò che è prescritto dalla legge. ║ A rigor di t.: stando al significato letterale delle parole. ║ In altri t.: spiegare il concetto con parole diverse. ║ Moderare i t.: usare un linguaggio moderato, evitando gli insulti o le affermazioni gratuite. ║ Mezzi t.: di modo di esprimersi ambiguo, di azione dettata da un compromesso per evitare determinate conseguenze; di espedienti non risolutivi. ║ Senza mezzi t.: in modo chiaro e deciso. ║ Fig. - La faccenda è ridotta ai minimi t.: quadro semplificato al massimo. ║ Fig. - Ridurre ai minimi t.: ridurre in cattive condizioni fisiche, economiche o morali. ║ Porre t. a qualcosa: determinare la fine di qualcosa, farla cessare. ║ Condurre a t.: completare, finire. ║ Volgere al t.: avviarsi alla conclusione. Avere t.: finire, concludersi. ║ Vendita a t.: vendita con esecuzione differita. ║ A lungo o breve t.: a lunga, a breve scadenza. • Econ. - Credito a breve, medio, lungo t.: condizione praticata alla clientela dagli istituti di credito nella concessione di finanziamenti. • Dir. - Il t. indica il momento da cui un negozio giuridico deve cominciare a produrre (dies a quo) o cessare dal produrre (dies ad quem) i suoi effetti. Si dice potestativo quando è rimesso alla volontà di uno dei dichiaranti, altrimenti è legale o giudiziario (V. OLTRE). Gli effetti del t. consistono nel sospendere o l'esercizio del diritto o l'efficacia del negozio, senza retroattività. Se espresso in giorni, la scadenza si verifica al compimento dell'ultimo giorno senza tenere conto di quello iniziale; i giorni festivi sono computati, ma se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è fissata al primo giorno seguente non festivo. Normalmente non si calcola il giorno iniziale, ma quello finale, tranne nel caso di t. libero, in cui cioè non sono computati né il giorno iniziale né quello finale. Il decorso dei t. processuali, relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, è sospeso di diritto dal 1º agosto al 15 settembre di ciascun anno. In determinati casi questa sospensione non si applica. Circa la sua efficacia nelle obbligazioni: se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un t., questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se per l'adempimento è fissato un t., questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi. Quantunque il t. sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzie che aveva promesso. ║ T. essenziale: quello che, per pattuizione espressa o per la natura del contratto, il debitore è tenuto a osservare esattamente se non vuole incorrere negli effetti dell'inadempimento, essendo l'essenzialità un tale requisito da rendere inutile l'eventuale adempimento tardivo. • Dir. process. - Il t. processuale è stabilito dalla legge (t. legale), anche se in alcuni casi è in concreto fissato dal giudice (t. giudiziario), ma mai dalle parti; è in genere ordinatorio o comminatorio, cioè coordinato al regolare svolgimento del processo e, solo nei casi espressamente stabiliti, perentorio, tale cioè che la sua inosservanza provoca la decadenza. Il t. ordinatorio, infatti, può essere prorogato o abbreviato (cioè accorciato fino a metà, mediante decreto del giudice per motivi urgenti, del tempo stabilito dalla legge per la costituzione del convenuto in giudizio a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge stessa) prima della sua scadenza, mentre il t. perentorio è inamovibile, anche se c'è accordo delle parti. I t. vengono computati a ore, a giorni, a mesi o anni (mai a settimane, trimestri, ecc.), secondo l'orologio e il calendario, anche se ciò può provocare delle difformità (diverse lunghezze dei mesi, anno bisestile, ecc.). ║ Dir. pen. - Valgono i principi e le norme del diritto civile e del diritto processuale. Comunque, nel diritto processuale penale e nel diritto amministrativo, si parla solo di t. perentorio. Il t. per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario, si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico. ║ Contratto a t.: genericamente e soprattutto in materia di lavoro, contratto la cui risoluzione è prevista a tempo determinato. ║ T. di resa: t. entro il quale le cose trasportate devono essere riconsegnate al destinatario. • Filos. - Nel linguaggio della logica formale, ciascuno degli elementi di una relazione logica, che possono essere concetti (come il soggetto e il predicato nel giudizio) o proposizioni (come la maggiore, la minore e la conclusione in un sillogismo). • Ling. - Complemento di t.: complemento che indica la persona o la cosa cui è diretta l'azione indicata dal verbo (risponde alle domande: a chi? a che cosa?); è preceduto dalla preposizione a o può essere rappresentato dai pronomi mi, ti, gli, le, ci, vi, loro (anche a loro). Primo o secondo t. di paragone: in una frase che contenga un comparativo di maggioranza o minoranza, ciascuno dei due elementi che vengono messi a confronto. • Mat. - T. di una frazione: il numeratore e il denominatore della frazione. ║ T. di un polinomio: ciascuno dei monomi che compongono il polinomio. ║ T. di una proporzione: ciascuno dei quattro t. formanti la proporzione. ║ T. di una serie, di una progressione: ognuno degli elementi della serie, della progressione. ║ T. simili: in un polinomio, t. aventi la stessa parte letterale e differenti eventualmente per il coefficiente numerico. ║ Riduzione dei t. simili: operazione consistente nel raggruppare in un unico t. tutti i t. simili in un polinomio. ║ Riduzione ai minimi t.: di una frazione, semplificazione ottenuta dividendo il numeratore e il denominatore per il loro massimo comune divisore.