Estremità di qualcosa; punto in cui
qualcosa finisce
. ║ In senso spaziale, limite, confine, segno che
separa due territori, due proprietà, ecc. ║ In senso temporale,
ciascuno dei momenti estremi entro i quali avviene una cosa. ║ Limite di
tempo, scadenza. ║ Per estens. -
Periodo, lasso di tempo. ║
Fine, momento o periodo in cui qualcosa finisce. ║ Segno (cippi in pietra,
siepi, alberi, palizzate, ecc.) posto tra due fondi appartenenti a proprietari
diversi allo scopo di separarne i confini. ║ Elemento di un insieme;
ciascuno dei componenti che costituiscono il tutto. ║ Parola, vocabolo,
locuzione, espressione verbale. ║ Fig. -
A buon t.: meta a cui
è finalizzata un'azione. ║ Al plurale, le condizioni di una
situazione, frequente nell'espressione:
le cose stanno in questi t.
║ Condizioni stabilite da leggi, da convenzioni sociali, insite in una
particolare situazione, in un contratto
. ║
Nei t. di legge:
conformemente a ciò che è prescritto dalla legge. ║
A
rigor di t.: stando al significato letterale delle parole. ║
In
altri t.: spiegare il concetto con parole diverse. ║
Moderare i
t.: usare un linguaggio moderato, evitando gli insulti o le affermazioni
gratuite. ║
Mezzi t.: di modo di esprimersi ambiguo, di azione
dettata da un compromesso per evitare determinate conseguenze; di espedienti non
risolutivi. ║
Senza mezzi t.: in modo chiaro e deciso. ║ Fig.
-
La faccenda è ridotta ai minimi t.: quadro semplificato al
massimo. ║ Fig. -
Ridurre ai minimi t.: ridurre in cattive
condizioni fisiche, economiche o morali. ║
Porre t. a qualcosa:
determinare la fine di qualcosa, farla cessare. ║
Condurre a t.:
completare, finire. ║
Volgere al t.: avviarsi alla conclusione
.
║
Avere t.: finire, concludersi. ║
Vendita a
t.:
vendita con esecuzione differita. ║
A lungo o
breve t.: a lunga, a breve scadenza. • Econ. -
Credito a
breve,
medio,
lungo t.: condizione praticata alla clientela
dagli istituti di credito nella concessione di finanziamenti. • Dir. - Il
t. indica il momento da cui un negozio giuridico deve cominciare a
produrre (
dies a quo) o cessare dal produrre (
dies ad quem) i suoi
effetti. Si dice
potestativo quando è rimesso alla volontà
di uno dei dichiaranti, altrimenti è
legale o
giudiziario
(V. OLTRE). Gli effetti del
t. consistono
nel sospendere o l'esercizio del diritto o l'efficacia del negozio, senza
retroattività. Se espresso in giorni, la scadenza si verifica al
compimento dell'ultimo giorno senza tenere conto di quello iniziale; i giorni
festivi sono computati, ma se il giorno di scadenza è festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno seguente non festivo. Normalmente non
si calcola il giorno iniziale, ma quello finale, tranne nel caso di
t.
libero, in cui cioè non sono computati né il giorno
iniziale né quello finale. Il decorso dei
t. processuali, relativi
alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, è sospeso di diritto dal
1º agosto al 15 settembre di ciascun anno. In determinati casi questa
sospensione non si applica. Circa la sua efficacia nelle obbligazioni: se non
è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il
creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù
degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo
dell'esecuzione, sia necessario un
t., questo, in mancanza di accordo
delle parti, è stabilito dal giudice. Se per l'adempimento è
fissato un
t., questo si presume a favore del debitore, qualora non
risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi. Quantunque il
t.
sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere
immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha
diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non ha dato le
garanzie che aveva promesso. ║
T. essenziale: quello che,
per pattuizione espressa o per la natura del contratto, il debitore è
tenuto a osservare esattamente se non vuole incorrere negli effetti
dell'inadempimento, essendo l'essenzialità un tale requisito da rendere
inutile l'eventuale adempimento tardivo. • Dir. process. - Il
t.
processuale è stabilito dalla legge (
t. legale), anche se
in alcuni casi è in concreto fissato dal giudice (
t. giudiziario),
ma mai dalle parti; è in genere
ordinatorio o
comminatorio,
cioè coordinato al regolare svolgimento del processo e, solo nei casi
espressamente stabiliti,
perentorio, tale cioè che la sua
inosservanza provoca la decadenza. Il
t. ordinatorio, infatti, può
essere prorogato o abbreviato (cioè accorciato fino a metà,
mediante decreto del giudice per motivi urgenti, del tempo stabilito dalla legge
per la costituzione del convenuto in giudizio a mezzo del procuratore o
personalmente nei casi consentiti dalla legge stessa) prima della sua scadenza,
mentre il
t. perentorio è inamovibile, anche se c'è accordo
delle parti. I
t. vengono computati a ore, a giorni, a mesi o anni (mai a
settimane, trimestri, ecc.), secondo l'orologio e il calendario, anche se
ciò può provocare delle difformità (diverse lunghezze dei
mesi, anno bisestile, ecc.). ║ Dir. pen. - Valgono i principi e le norme
del diritto civile e del diritto processuale. Comunque, nel diritto processuale
penale e nel diritto amministrativo, si parla solo di
t. perentorio. Il
t. per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in
un ufficio giudiziario, si considera scaduto nel momento in cui, secondo i
regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico. ║
Contratto a t.:
genericamente e soprattutto in materia di lavoro, contratto la cui risoluzione
è prevista a tempo determinato. ║
T. di resa:
t.
entro il quale le cose trasportate devono essere riconsegnate al destinatario.
• Filos. - Nel linguaggio della logica formale, ciascuno degli elementi di
una relazione logica, che possono essere concetti (come il soggetto e il
predicato nel giudizio) o proposizioni (come la maggiore, la minore e la
conclusione in un sillogismo). • Ling. -
Complemento di t.:
complemento che indica la persona o la cosa cui è diretta l'azione
indicata dal verbo (risponde alle domande:
a chi? a che cosa?); è
preceduto dalla preposizione
a o può essere rappresentato dai
pronomi
mi,
ti,
gli,
le,
ci,
vi,
loro (anche
a loro)
. ║
Primo o secondo t. di
paragone: in una frase che contenga un comparativo di maggioranza o
minoranza, ciascuno dei due elementi che vengono messi a confronto.
• Mat. -
T. di una frazione: il numeratore e il denominatore
della frazione. ║
T. di un polinomio: ciascuno dei monomi che
compongono il polinomio. ║
T. di una proporzione: ciascuno dei
quattro
t. formanti la proporzione. ║
T. di una serie,
di
una progressione: ognuno degli elementi della serie, della progressione.
║
T. simili: in un polinomio,
t. aventi la stessa parte
letterale e differenti eventualmente per il coefficiente numerico. ║
Riduzione dei t. simili: operazione consistente nel raggruppare in un
unico
t. tutti i
t. simili in un polinomio. ║
Riduzione
ai minimi t.: di una frazione, semplificazione ottenuta dividendo il
numeratore e il denominatore per il loro massimo comune divisore.