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Turbativa.

Dir. - Atto mirante a molestare lo svolgimento o lo stato di qualcosa. ║ T. del possesso: molestia prodotta ai danni del possessore di qualcosa, impedendogliene il godimento. La t. di possesso è sanzionata civilmente, ma anche penalmente nel caso venga compiuta con violenza e minaccia alla persona; l'art. 634 Cod. Pen. prevede infatti la reclusione fino a due anni e una multa da 200.000 a 600.000 lire per chiunque infastidisca con violenza il possesso altrui di immobili; tale delitto è di natura dolosa e reputato di carattere sussidiario.