Dir. - Atto mirante a molestare lo svolgimento o lo
stato di qualcosa. ║
T.
del possesso: molestia prodotta ai
danni del possessore di qualcosa, impedendogliene il godimento. La
t. di
possesso è sanzionata civilmente, ma anche penalmente nel caso venga
compiuta con violenza e minaccia alla persona; l'art. 634 Cod. Pen. prevede
infatti la reclusione fino a due anni e una multa da 200.000 a 600.000 lire per
chiunque infastidisca con violenza il possesso altrui di immobili; tale delitto
è di natura dolosa e reputato di carattere sussidiario.