In senso generico, sospensione temporanea delle
ostilità tra belligeranti, conseguente o meno a un accordo. ║ Per
estens. - Interruzione temporanea di qualsiasi ostilità, sospensione di
una contesa, di rivendicazioni tra schieramenti avversi o tra privati e anche,
in ambito sindacale, tra fazioni o partiti politici. ║ Fig. - Con
riferimento a situazioni o azioni dolorose, spiacevoli o dannose, cessazione
temporanea, pausa, sosta:
una preoccupazione che non dà t. ║
T.
armata: cessazione temporanea di uno stato di conflitto o di
controversia, durante la quale le parti ostili continuano comunque a mantenere
una posizione difensiva e diffidente di fronte all'eventualità di un
attacco avverso. • Dir. internaz. - Accordo internazionale tra Stati
belligeranti che stabilisce la sospensione temporanea delle ostilità,
consentendo alle parti contraenti di occuparsi di questioni (reperimento dei
morti, raccolta dei feriti, evacuazione di un caposaldo, incontro di
parlamentari, adozione di misure igieniche, ecc.) indipendenti dal generale
corso delle vicende belliche; può essere applicato all'intero teatro di
guerra o limitatamente a un solo settore operativo. ║
T.
doganale: sospensione delle ostilità internazionali di carattere
economico (inasprimento dei dazi doganali, limiti di importazione e altri
provvedimenti analoghi volti a danneggiare l'economia di un Paese). • St.
del dir. -
T.
di Dio: istituzione medioevale creata dal Concilio
di Charroux (989) e applicata dalla Chiesa nei secc. X-XI, allo scopo di far
cessare periodicamente le rappresaglie e le guerre private tra feudatari, tra
Comuni o tra famiglie facenti parte di uno stesso Comune. Successivamente il
Concilio Lateranense (1179) la impose ai periodi dall'avvento all'Ottava
dell'Epifania e dalla Settuagesima all'Ottava della Pasqua degli stessi giorni.