Che riguarda i tributi, le tasse, le imposte:
sistema t. ║ Sottoposto al pagamento di un tributo, con particolare
riferimento alla storia romana:
molte popolazioni divennero t.
di
Roma. • Anat. - Di circolazione o tronco vasale che confluisce in un
altro flusso circolatorio o tronco vasale:
vena coronaria stomacica t.
della vena porta. • Geogr. fis. - Di corso d'acqua che sfocia in un
corso d'acqua più grande (sinonimo di
affluente) o in un lago
(sinonimo di
immissario) o in un mare. • Dir. -
Diritto t.:
ramo del diritto amministrativo riguardante i principi e le norme giuridiche che
regolano l'imposizione e la riscossione dei tributi, nel quadro dei rapporti
giuridici che intercorrono tra i cittadini e gli enti pubblici. ║
Sistema t.: il sistema
t. si articola in un macrosistema, formato
dall'insieme delle norme costituzionali che regolano il rapporto tra il
contribuente e lo Stato, da mediosistemi inerenti alle varie fasi di attuazione
del tributo e ai differenti tipi di
t., da microsistemi che si sviluppano
all'interno dei mediosistemi. La scienza giuridica
t. nasce ai primi del
Novecento, allorché lo studio della materia fiscale venne affrontato
nell'ambito della scienza amministrativa e finanziaria. In seguito, il sistema
t. andò progressivamente distaccandosi dal diritto amministrativo
e dalla scienza finanziaria, fino a conseguire, verso la metà del XX
sec., una sua autonomia. Nell'Italia preunitaria i diversi Stati presentavano
differenti ordinamenti
t., che avevano tuttavia un elemento di
unità nel comune riferimento al modello napoleonico illuministico. Dopo
l'unificazione, il sistema
t. del nuovo Stato italiano, impostato secondo
lo Statuto albertino, ebbe per la prima volta caratteri di organicità.
Nello Statuto albertino assunse particolare importanza l'art. 25, che introdusse
il principio della capacità contributiva, stabilendo una pressione
fiscale ispirata al principio di uguaglianza, da attuarsi mediante un criterio
proporzionale. Proclamata la Repubblica, la disciplina della prestazione
patrimoniale o personale imposta è fondata su una norma legislativa
emanata esclusivamente dal Parlamento eletto dal popolo (art. 23 della
Costituzione). L'art. 53 della Costituzione stabilisce i principi della
capacità contributiva e della progressività, fornendo ai
legislatori un criterio per attuare la ridistribuzione della ricchezza tenendo
conto delle esigenze di solidarietà sociale. L'ordinamento
t.
italiano, sulla base degli artt. 10 e 11 della Costituzione, è aperto al
confronto con l'ordinamento comunitario e con quello internazionale. Fondamento
del sistema fiscale sono la legge delega di riforma
t. (L. 9-10-1971, n.
825) e i decreti delegati da essa discendenti. La legge delega del 1971, dettata
dalla volontà di porre fine all'evasione fiscale diffusa, si poneva
l'obiettivo di riordinare il sistema
t. italiano e di adeguarlo a quello
dei Paesi più avanzati. Né la legge delega, né i decreti
delegati, né i testi unici, tuttavia, diedero compiuta attuazione ai
progetti di codificazione e riordino dell'ordinamento
t. Nel sistema
t. si distinguono l'
imposta (V.), un
prelievo coattivo con cui, in base al principio di capacità contributiva,
si coprono le spese pubbliche; la
tassa
(V.), legata a una controprestazione che lo
Stato fornisce al contribuente; il
contributo
(V.), un prelievo che grava su un gruppo
specifico di soggetti in relazione a particolari vantaggi e servizi loro forniti
dallo Stato. Le imposte si dividono, a loro volta, in
dirette (gravano
sul reddito e sul patrimonio e si dividono ulteriormente in personali e reali) e
indirette (gravano sul consumo, sugli scambi e sulla circolazione dei
beni). Con riferimento alla misura dell'aliquota, possono essere
progressive (possono avere aliquote progressive e fisse) o
proporzionali (sono caratterizzate da una misura che rimane sempre fissa
anche al variare del reddito imponibile); in relazione all'ente destinatario
delle imposte stesse e titolare del potere attuativo si articolano in
erariali e
locali. Con l'affermazione di forme di produzione di
carattere non più fondiario, assunse maggior rilievo, accanto a quella
indiretta, l'imposizione diretta; le manifestazioni di ricchezza mobiliare
divennero, pertanto, centrali nel prelievo e l'imposta reale di
ricchezza
mobile divenne il perno del sistema impositivo, in luogo dell'imposta
fondiaria. Nel 1923, nell'ambito delle imposte sui trasferimenti, si crearono la
tassa di registro e la
tassa di bollo e si sottopose a revisione
l'imposta sulle successioni; nel 1930 si attuò la scissione dell'imposta
di donazione da quella di registro; nel 1939 fu istituita, in aggiunta
all'imposta reale e personale, l'
imposta patrimoniale, che
prendeva in considerazione l'intero patrimonio sul territorio del singolo
contribuente. Una novità relativa alle imposte sugli scambi fu
rappresentata dall'introduzione dell'
imposta generale sulle entrate
(1940), applicata all'immissione di beni nel ciclo produttivo; l'imposta,
gravando sugli atti di scambio in senso generale, si estendeva anche alle
prestazioni di servizi e alle importazioni e alle cessioni nel commercio
occasionale. I decreti promulgati in attuazione della già ricordata L.
9-10-1971, n. 825 hanno sancito rilevanti modifiche nel campo delle imposte; le
vecchie imposte reali (ricchezza mobile, imposta di famiglia, fabbricati,
terreni) sono state sostituite dalle imposte sul reddito delle persone fisiche
(V. IRPEF) e delle persone giuridiche
(V. IRPEG). Sono state introdotte l'imposta sul
valore aggiunto (V. IVA), l'imposta locale sui
redditi (V. ILOR), l'imposta sull'incremento di
valori degli immobili (V. INVIM); l'ILOR e l'INVIM
successivamente sono state in parte assorbite dall'ICI
(V.). Il D.L. 15-12-1997, n. 446 ha istituito
l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e ha disposto
l'abolizione dell'ILOR, dell'ICIAP, della tassa sulla salute e di altri
contributi. Sono state modificate, invece, le discipline relative a imposta di
registro, imposte ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni,
comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, sugli spettacoli,
sulle concessioni governative. Sono state, inoltre, riformate le disposizioni
riguardanti l'accertamento
t., del contenzioso e della riscossione. Sono
parte dell'attuazione del tributo l'adempimento all'obbligo di dichiarazione da
parte del contribuente, il controllo formale della dichiarazione condotto dai
centri di servizio, la fase istruttoria e l'accertamento. Esiste un accertamento
analitico o non analitico, a seconda che venga utilizzata o no la
contabilità per la determinazione del reddito di ciascuna categoria; si
parla poi di accertamento induttivo o sintetico, in base al fatto che venga
determinato dall'ufficio il reddito complessivo o di una singola categoria e si
faccia ricorso a presunzioni per desumere il reddito del contribuente
inizialmente incerto. Negli anni Ottanta si è palesata la tendenza a
orientarsi in direzione di una predeterminazione presuntiva del reddito, se non
altro per i contribuenti con contabilità semplificata mediante indici
oggettivi di spesa o coefficienti presuntivi di compensi e ricavi. All'inizio
degli anni Novanta, in aggiunta ai coefficienti presuntivi, si è
affermato l'obbligo, per i lavoratori autonomi e per le imprese, di dichiarare
un imponibile minimo, per calcolare il quale ci si doveva attenere alle tabelle
predisposte in ragione dei caratteri del settore e dell'organizzazione
dell'attività (V. MINIMUM TAX). Considerata
troppa rigida, la minimum tax fu sottoposta a una serie di correttivi che
sfociarono nella L. 28-12-1995, n. 549, con cui si definirono degli indici
statistico-matematici (
parametri), elaborati in modo tale da consentire
un'applicazione più duttile e il conseguimento di risultati più
attendibili. È stato poi reintrodotto nel 1994 l'accertamento con
adesione del contribuente (detto anche
concordato) per le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, già presente nel 1958. La riforma
conseguente alla legge delega n. 825/1971 ha portato importanti novità
anche in merito alla riscossione del tributo. Nel 1973 venne posta in atto la
distinzione tra riscossione delle imposte dirette e riscossione delle imposte
indirette. Furono altresì stabilite precise modalità di
riscossione (ritenuta diretta a titolo d'imposta o d'acconto, versamento diretto
anche mediante delega a un'azienda di credito, iscrizione a ruolo), attribuite
direttamente all'amministrazione o a soggetti ausiliari. Nel 1986 sono stati
creati, a riforma del servizio di riscossione, i concessionari d'imposta. La
riforma ha contemplato anche l'introduzione dei centri autorizzati di assistenza
fiscale (per la liquidazione dell'imposta da parte del contribuente) e del conto
fiscale, tenuto presso il concessionario (per la riscossione dell'imposta
tramite versamento diretto e per contrarre i tempi del rimborso); in questo
conto vengono accreditati i versamenti fatti dal contribuente e vengono
registrate in compensazione le somme, il cui rimborso spetta al contribuente. Un
altro elemento importante nel sistema
t. è il contenzioso
t. Fino alla metà del XIX sec. le controversie
t.
afferivano agli organi di giustizia amministrativa; dal 1865, la competenza su
alcune controversie venne trasferita dalla giustizia amministrativa a quella
ordinaria, e si realizzò una distinta disciplina per le imposte dirette e
per le imposte indirette devolute al giudice ordinario. La legge in questione
definiva un sistema
t. processuale articolato in tre gradi davanti alle
commissioni
t. (comunale, provinciale, centrale) e in tre successivi
gradi davanti al giudice ordinario. La nuova disciplina processuale assegna alla
commissione
t. (e non più al giudice amministrativo) l'azione
cautelare e di ottemperanza della sentenza passata in giudicato. Nell'ambito del
sistema
t. è importante ricostruire il ruolo della finanza locale.
La L. 8-6-1990, n. 142 ha attribuito agli enti locali una potestà
impositiva autonoma riguardo a tasse, imposte e tariffe, nel quadro del
principio di autodeterminazione loro riconosciuta rispetto allo Stato; l'art.
119 della Costituzione stabilisce l'autonomia finanziaria delle regioni, anche
se in forme e limiti fissati dalle leggi dello Stato. Nel complesso, comunque,
il nostro sistema
t. appare centralizzato, dal momento che la
potestà normativa
t. spetta allo Stato e gli enti territoriali
locali la esercitano soltanto in misura limitata. La riscossione dei tributi
spetta al Servizio centrale della riscossione, con affidamento ai concessionari
degli uffici periferici.