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Tributàrio.

Che riguarda i tributi, le tasse, le imposte: sistema t. ║ Sottoposto al pagamento di un tributo, con particolare riferimento alla storia romana: molte popolazioni divennero t. di Roma. • Anat. - Di circolazione o tronco vasale che confluisce in un altro flusso circolatorio o tronco vasale: vena coronaria stomacica t. della vena porta. • Geogr. fis. - Di corso d'acqua che sfocia in un corso d'acqua più grande (sinonimo di affluente) o in un lago (sinonimo di immissario) o in un mare. • Dir. - Diritto t.: ramo del diritto amministrativo riguardante i principi e le norme giuridiche che regolano l'imposizione e la riscossione dei tributi, nel quadro dei rapporti giuridici che intercorrono tra i cittadini e gli enti pubblici. ║ Sistema t.: il sistema t. si articola in un macrosistema, formato dall'insieme delle norme costituzionali che regolano il rapporto tra il contribuente e lo Stato, da mediosistemi inerenti alle varie fasi di attuazione del tributo e ai differenti tipi di t., da microsistemi che si sviluppano all'interno dei mediosistemi. La scienza giuridica t. nasce ai primi del Novecento, allorché lo studio della materia fiscale venne affrontato nell'ambito della scienza amministrativa e finanziaria. In seguito, il sistema t. andò progressivamente distaccandosi dal diritto amministrativo e dalla scienza finanziaria, fino a conseguire, verso la metà del XX sec., una sua autonomia. Nell'Italia preunitaria i diversi Stati presentavano differenti ordinamenti t., che avevano tuttavia un elemento di unità nel comune riferimento al modello napoleonico illuministico. Dopo l'unificazione, il sistema t. del nuovo Stato italiano, impostato secondo lo Statuto albertino, ebbe per la prima volta caratteri di organicità. Nello Statuto albertino assunse particolare importanza l'art. 25, che introdusse il principio della capacità contributiva, stabilendo una pressione fiscale ispirata al principio di uguaglianza, da attuarsi mediante un criterio proporzionale. Proclamata la Repubblica, la disciplina della prestazione patrimoniale o personale imposta è fondata su una norma legislativa emanata esclusivamente dal Parlamento eletto dal popolo (art. 23 della Costituzione). L'art. 53 della Costituzione stabilisce i principi della capacità contributiva e della progressività, fornendo ai legislatori un criterio per attuare la ridistribuzione della ricchezza tenendo conto delle esigenze di solidarietà sociale. L'ordinamento t. italiano, sulla base degli artt. 10 e 11 della Costituzione, è aperto al confronto con l'ordinamento comunitario e con quello internazionale. Fondamento del sistema fiscale sono la legge delega di riforma t. (L. 9-10-1971, n. 825) e i decreti delegati da essa discendenti. La legge delega del 1971, dettata dalla volontà di porre fine all'evasione fiscale diffusa, si poneva l'obiettivo di riordinare il sistema t. italiano e di adeguarlo a quello dei Paesi più avanzati. Né la legge delega, né i decreti delegati, né i testi unici, tuttavia, diedero compiuta attuazione ai progetti di codificazione e riordino dell'ordinamento t. Nel sistema t. si distinguono l'imposta (V.), un prelievo coattivo con cui, in base al principio di capacità contributiva, si coprono le spese pubbliche; la tassa (V.), legata a una controprestazione che lo Stato fornisce al contribuente; il contributo (V.), un prelievo che grava su un gruppo specifico di soggetti in relazione a particolari vantaggi e servizi loro forniti dallo Stato. Le imposte si dividono, a loro volta, in dirette (gravano sul reddito e sul patrimonio e si dividono ulteriormente in personali e reali) e indirette (gravano sul consumo, sugli scambi e sulla circolazione dei beni). Con riferimento alla misura dell'aliquota, possono essere progressive (possono avere aliquote progressive e fisse) o proporzionali (sono caratterizzate da una misura che rimane sempre fissa anche al variare del reddito imponibile); in relazione all'ente destinatario delle imposte stesse e titolare del potere attuativo si articolano in erariali e locali. Con l'affermazione di forme di produzione di carattere non più fondiario, assunse maggior rilievo, accanto a quella indiretta, l'imposizione diretta; le manifestazioni di ricchezza mobiliare divennero, pertanto, centrali nel prelievo e l'imposta reale di ricchezza mobile divenne il perno del sistema impositivo, in luogo dell'imposta fondiaria. Nel 1923, nell'ambito delle imposte sui trasferimenti, si crearono la tassa di registro e la tassa di bollo e si sottopose a revisione l'imposta sulle successioni; nel 1930 si attuò la scissione dell'imposta di donazione da quella di registro; nel 1939 fu istituita, in aggiunta all'imposta reale e personale, l'imposta patrimoniale, che prendeva in considerazione l'intero patrimonio sul territorio del singolo contribuente. Una novità relativa alle imposte sugli scambi fu rappresentata dall'introduzione dell'imposta generale sulle entrate (1940), applicata all'immissione di beni nel ciclo produttivo; l'imposta, gravando sugli atti di scambio in senso generale, si estendeva anche alle prestazioni di servizi e alle importazioni e alle cessioni nel commercio occasionale. I decreti promulgati in attuazione della già ricordata L. 9-10-1971, n. 825 hanno sancito rilevanti modifiche nel campo delle imposte; le vecchie imposte reali (ricchezza mobile, imposta di famiglia, fabbricati, terreni) sono state sostituite dalle imposte sul reddito delle persone fisiche (V. IRPEF) e delle persone giuridiche (V. IRPEG). Sono state introdotte l'imposta sul valore aggiunto (V. IVA), l'imposta locale sui redditi (V. ILOR), l'imposta sull'incremento di valori degli immobili (V. INVIM); l'ILOR e l'INVIM successivamente sono state in parte assorbite dall'ICI (V.). Il D.L. 15-12-1997, n. 446 ha istituito l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e ha disposto l'abolizione dell'ILOR, dell'ICIAP, della tassa sulla salute e di altri contributi. Sono state modificate, invece, le discipline relative a imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni, comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, sugli spettacoli, sulle concessioni governative. Sono state, inoltre, riformate le disposizioni riguardanti l'accertamento t., del contenzioso e della riscossione. Sono parte dell'attuazione del tributo l'adempimento all'obbligo di dichiarazione da parte del contribuente, il controllo formale della dichiarazione condotto dai centri di servizio, la fase istruttoria e l'accertamento. Esiste un accertamento analitico o non analitico, a seconda che venga utilizzata o no la contabilità per la determinazione del reddito di ciascuna categoria; si parla poi di accertamento induttivo o sintetico, in base al fatto che venga determinato dall'ufficio il reddito complessivo o di una singola categoria e si faccia ricorso a presunzioni per desumere il reddito del contribuente inizialmente incerto. Negli anni Ottanta si è palesata la tendenza a orientarsi in direzione di una predeterminazione presuntiva del reddito, se non altro per i contribuenti con contabilità semplificata mediante indici oggettivi di spesa o coefficienti presuntivi di compensi e ricavi. All'inizio degli anni Novanta, in aggiunta ai coefficienti presuntivi, si è affermato l'obbligo, per i lavoratori autonomi e per le imprese, di dichiarare un imponibile minimo, per calcolare il quale ci si doveva attenere alle tabelle predisposte in ragione dei caratteri del settore e dell'organizzazione dell'attività (V. MINIMUM TAX). Considerata troppa rigida, la minimum tax fu sottoposta a una serie di correttivi che sfociarono nella L. 28-12-1995, n. 549, con cui si definirono degli indici statistico-matematici (parametri), elaborati in modo tale da consentire un'applicazione più duttile e il conseguimento di risultati più attendibili. È stato poi reintrodotto nel 1994 l'accertamento con adesione del contribuente (detto anche concordato) per le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, già presente nel 1958. La riforma conseguente alla legge delega n. 825/1971 ha portato importanti novità anche in merito alla riscossione del tributo. Nel 1973 venne posta in atto la distinzione tra riscossione delle imposte dirette e riscossione delle imposte indirette. Furono altresì stabilite precise modalità di riscossione (ritenuta diretta a titolo d'imposta o d'acconto, versamento diretto anche mediante delega a un'azienda di credito, iscrizione a ruolo), attribuite direttamente all'amministrazione o a soggetti ausiliari. Nel 1986 sono stati creati, a riforma del servizio di riscossione, i concessionari d'imposta. La riforma ha contemplato anche l'introduzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale (per la liquidazione dell'imposta da parte del contribuente) e del conto fiscale, tenuto presso il concessionario (per la riscossione dell'imposta tramite versamento diretto e per contrarre i tempi del rimborso); in questo conto vengono accreditati i versamenti fatti dal contribuente e vengono registrate in compensazione le somme, il cui rimborso spetta al contribuente. Un altro elemento importante nel sistema t. è il contenzioso t. Fino alla metà del XIX sec. le controversie t. afferivano agli organi di giustizia amministrativa; dal 1865, la competenza su alcune controversie venne trasferita dalla giustizia amministrativa a quella ordinaria, e si realizzò una distinta disciplina per le imposte dirette e per le imposte indirette devolute al giudice ordinario. La legge in questione definiva un sistema t. processuale articolato in tre gradi davanti alle commissioni t. (comunale, provinciale, centrale) e in tre successivi gradi davanti al giudice ordinario. La nuova disciplina processuale assegna alla commissione t. (e non più al giudice amministrativo) l'azione cautelare e di ottemperanza della sentenza passata in giudicato. Nell'ambito del sistema t. è importante ricostruire il ruolo della finanza locale. La L. 8-6-1990, n. 142 ha attribuito agli enti locali una potestà impositiva autonoma riguardo a tasse, imposte e tariffe, nel quadro del principio di autodeterminazione loro riconosciuta rispetto allo Stato; l'art. 119 della Costituzione stabilisce l'autonomia finanziaria delle regioni, anche se in forme e limiti fissati dalle leggi dello Stato. Nel complesso, comunque, il nostro sistema t. appare centralizzato, dal momento che la potestà normativa t. spetta allo Stato e gli enti territoriali locali la esercitano soltanto in misura limitata. La riscossione dei tributi spetta al Servizio centrale della riscossione, con affidamento ai concessionari degli uffici periferici.