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Trattato.

Opera scientifica, storica o letteraria, che svolge compiutamente un argomento o espone i fondamenti e le norme di una disciplina, secondo determinati principi e seguendo un certo metodo: t. di filosofia. • Arch. - Insieme di osservazioni e riflessioni da cui si traggono in genere dettati operativi, relative all'architettura e alle arti figurative. • Econ. pol. - T. di commercio: accordo internazionale stipulato tra due o più Stati per la regolamentazione dei propri rapporti commerciali, allo scopo di conseguire un vantaggio economico reciproco. Può riguardare le tariffe doganali, la libera circolazione di uno o più prodotti, nonché la concessione di trattamenti di favore per l'esportazione di prodotti agricoli e del settore minerario o di materie prime. • Dir. internaz. - Atto stipulato tra due o più Stati, al quale l'ordine internazionale attribuisce precise conseguenze giuridiche. In particolare, nel diritto internazionale il t. si pone quale fonte di precise norme internazionali, intese a regolamentare i rapporti giuridici sussistenti tra i soggetti contraenti. Il t. richiede pertanto una manifestazione di volontà concordante tra enti che abbiano la capacità richiesta per stipulare accordi internazionali; inoltre l'accordo deve essere disciplinato dal diritto internazionale. È quindi un t. un accordo concluso tra Stati oppure tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali. Non è invece un t. un accordo stipulato tra un'impresa e uno Stato estero. Il t. si definisce bilaterale quando vincola due soggetti, plurilaterale o multilaterale quando i soggetti stipulanti sono più di due. Di regola il t. viene stipulato per iscritto. I t. tra Stati conclusi in forma scritta sono disciplinati dalla convenzione di Vienna sul diritto dei t. del 1969, entrata in vigore nel 1980 e approvata dall'Italia nel 1974. I t. stipulati tra organizzazioni internazionali o tra Stati e organizzazioni internazionali sono invece disciplinati dalla convenzione di Vienna del 1986 sul diritto dei t. tra Stati o organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali. La stipulazione di un t. si apre con la negoziazione. A condurre i negoziati sono i plenipotenziari degli Stati, i quali si accordano su un testo. La negoziazione dei t. multilaterali ha luogo nell'ambito di una conferenza internazionale oppure in seno all'organo di un'organizzazione internazionale. Il testo può essere parafato, ovvero siglato dai plenipotenziari con le sole iniziali. La parafatura è seguita dalla firma, che viene apposta anche nel caso in cui la parafatura sia omessa. Generalmente la firma non comporta l'obbligo, da parte dei soggetti contraenti, di osservare il t., ma ha lo scopo di rendere incontestabile il testo negoziato. Segue quindi la ratifica, vale a dire l'atto per mezzo del quale lo Stato manifesta la sua volontà di vincolarsi al t. La fase successiva è costituita dallo scambio delle ratifiche se si tratta di un t. bilaterale, o dal deposito delle ratifiche presso il depositario nel caso di t. multilaterale, che permettono l'entrata in vigore del t. Il depositario può essere uno Stato o un organo di un'organizzazione internazionale (per esempio, il segretario generale delle Nazioni Unite). Il t. può avere come oggetto le materie più varie: si possono pertanto avere t. di pace, di disarmo, di commercio, di navigazione, relativi ai diritti dell'uomo, di amicizia, di cessione territoriale, istitutivi di un'organizzazione internazionale, ecc. L'unica restrizione alla materia oggetto della disciplina riguarda le norme di diritto imperativo. Tramite l'apposizione di una riserva, ogni Stato ha la facoltà di escludere l'applicazione di una o più clausole di un t. multilaterale nei suoi confronti oppure di annettere a una clausola un particolare significato. Diversamente dalla consuetudine, che è vincolante nei confronti di tutti i membri della comunità internazionale, il t. è obbligatorio solo per le parti e non comporta né diritti né obblighi nei confronti di terzi. Una regola di un t. produce obblighi per tutti gli Stati membri della comunità internazionale solo nel caso in cui risulti dichiarativa del diritto internazionale consuetudinario o si trasformi in diritto internazionale consuetudinario. Generalmente un t. multilaterale è redatto in più lingue, tutte facenti ugualmente fede. Un t. può essere emendato. In molti casi occorre modificare le clausole contrattuali per far fronte a nuove esigenze di carattere tecnico, economico, politico o di altra natura. In generale vale la regola per cui il t. possa essere emendato solo con il consenso di tutte le parti. Le cause di invalidità, estinzione e sospensione dei t. internazionali sono state disciplinate in modo dettagliato dalla convenzione di Vienna. Le cause di invalidità previste dalla convenzione sono le seguenti: violazione delle disposizioni di diritto internazionale riguardanti la competenza a stipulare; errore; dolo; corruzione del rappresentante dello Stato; violenza nei confronti dell'organo stipulante. Come cause di nullità sono invece previste la coercizione nei confronti dello Stato e la contrarietà del t. a una norma imperativa del diritto internazionale. Tra le cause di invalidità sopra menzionate, la violazione delle disposizioni di diritto interno sulla competenza a stipulare ha come oggetto le regole che disciplinano la procedura di stipulazione dei t. all'interno degli Stati. Come stabilito dalla convenzione di Vienna, è possibile invocare una causa d'invalidità solo nei casi in cui la violazione sia manifesta e riguardi una disposizione di diritto interno di importanza fondamentale. Così, la stipulazione del t. di Berlino del 1939, che impose il protettorato tedesco sulla Boemia e sulla Moravia, fu la diretta conseguenza delle pressioni esercitate nei confronti del presidente della Repubblica cecoslovacca E. Hácha e della minaccia di bombardare la Cecoslovacchia. Quanto alla nullità di un t. per contrarietà a una norma imperativa del diritto internazionale, si tratta di una causa la cui positiva esistenza è ora comprovata dalla convenzione di Vienna. Questa causa rende nullo, per esempio, un t. stipulante un'alleanza aggressiva. Tra le cause di estinzione dei t. rientrano i casi in cui un t. contenga un termine finale per la sua operatività oppure quelli in cui le parti contraenti concludano un t. successivo incompatibile con il precedente (abrogazione implicita). I contraenti hanno inoltre la facoltà di concordare in qualsiasi momento la sospensione dell'applicazione di un t. La violazione sostanziale delle disposizioni del t. può comportare la sua estinzione o, in alternativa, la sua sospensione; il sopraggiungere di una situazione che renda impossibile l'applicazione del t., oppure di un mutamento sostanziale delle circostanze, può comportare l'estinzione o, qualora l'impossibilità di applicazione e il mutamento siano solo temporanei, la sospensione del t. stesso. Nel caso in cui, invece, sopraggiunga una norma imperativa di diritto internazionale in contrasto con il contenuto del t., si procede immediatamente all'estinzione dello stesso. Quanto alla guerra, è controverso se essa sia causa di estinzione o di mera sospensione dei t. vigenti prima dello scoppio delle ostilità. Una parte può recedere da un t. se questo prevede una clausola di recesso. Una clausola di questo tipo è contenuta, per esempio, nei t. sul disarmo o in quelli sulla non proliferazione nucleare, per cui le parti, nel caso in cui sopraggiungano eventi che mettano in pericolo i supremi interessi dello Stato, possono sciogliersi dai vincoli contrattuali. A tal fine una parte che intenda invocare una causa d'invalidità o d'estinzione è tenuta a comunicare all'altra parte la propria pretesa. In caso di mancata opposizione da parte del destinatario entro tre mesi dalla notifica della pretesa, la parte che ha impugnato il t. può adottare una declaratoria di nullità, estinzione o sospensione e svincolarsi dagli obblighi contrattuali. In caso contrario, può nascere una controversia che dovrà essere risolta mediante i mezzi pacifici previsti dal diritto internazionale. Gli effetti prodotti da un t. si ripercuotono non solo nell'ordinamento internazionale, ma anche nell'ordinamento interno di ogni Stato parte. L'esecuzione di un t. richiede infatti un determinato tipo di condotta da parte degli organi statali. Ogni Stato stabilisce sovranamente le modalità con cui un t. debba trovare esecuzione nel suo ordinamento. ║ T. provvisorio: obbliga le parti a stipularne un secondo con carattere di stabilità (per esempio, un accordo preliminare). ║ T. politico: ha per oggetto un'alleanza, una conciliazione o qualsiasi altro fatto di natura politica. ║ T. di pace: ha per oggetto la cessazione della belligeranza tra gli Stati contraenti e la nuova regolamentazione dei loro rapporti. ║ T. aperto: quello sottoscritto tra due o più Stati ma al quale, in virtù di una specifica disposizione in esso contenuta, possono aderire in seguito anche altri soggetti internazionali. ║ T. chiuso: in contrapposizione al precedente, quello al quale possono aderire solo gli Stati che hanno partecipato alla negoziazione. ║ T. solenne: quello stipulato tra plenipotenziari o capi di Stato (aventi responsabilità politiche), e che entra in vigore solo in seguito a ratifica da parte dei competenti organi interni ║ T. collettivo: t. a cui hanno aderito numerosi Stati. ║ T. di Stato: espressione giuridica designante una convenzione con cui due o più soggetti internazionali reintegrano un altro soggetto nella sua sovranità e indipendenza in cambio di determinate garanzie di politica interna e di politica estera da parte di quest'ultimo.