Opera scientifica, storica o letteraria, che svolge
compiutamente un argomento o espone i fondamenti e le norme di una disciplina,
secondo determinati principi e seguendo un certo metodo:
t.
di
filosofia. • Arch. - Insieme di osservazioni e riflessioni da cui si
traggono in genere dettati operativi, relative all'architettura e alle arti
figurative. • Econ. pol. -
T.
di commercio: accordo
internazionale stipulato tra due o più Stati per la regolamentazione dei
propri rapporti commerciali, allo scopo di conseguire un vantaggio economico
reciproco. Può riguardare le tariffe doganali, la libera circolazione di
uno o più prodotti, nonché la concessione di trattamenti di favore
per l'esportazione di prodotti agricoli e del settore minerario o di materie
prime. • Dir. internaz. - Atto stipulato tra due o più Stati, al
quale l'ordine internazionale attribuisce precise conseguenze giuridiche. In
particolare, nel diritto internazionale il
t.
si pone quale fonte
di precise norme internazionali, intese a regolamentare i rapporti giuridici
sussistenti tra i soggetti contraenti. Il
t.
richiede pertanto una
manifestazione di volontà concordante tra enti che abbiano la
capacità richiesta per stipulare accordi internazionali; inoltre
l'accordo deve essere disciplinato dal diritto internazionale. È quindi
un
t. un accordo concluso tra Stati oppure tra Stati e organizzazioni
internazionali o tra organizzazioni internazionali. Non è invece un
t.
un accordo stipulato tra un'impresa e uno Stato estero. Il
t.
si definisce
bilaterale quando vincola due soggetti,
plurilaterale o
multilaterale quando i soggetti stipulanti sono
più di due. Di regola il
t.
viene stipulato per iscritto. I
t.
tra Stati conclusi in forma scritta sono disciplinati dalla
convenzione di Vienna sul diritto dei
t.
del 1969, entrata in
vigore nel 1980 e approvata dall'Italia nel 1974. I
t.
stipulati
tra organizzazioni internazionali o tra Stati e organizzazioni internazionali
sono invece disciplinati dalla convenzione di Vienna del 1986 sul diritto dei
t.
tra Stati o organizzazioni internazionali o tra organizzazioni
internazionali. La stipulazione di un
t.
si apre con la
negoziazione. A condurre i negoziati sono i
plenipotenziari degli Stati,
i quali si accordano su un testo. La negoziazione dei
t.
multilaterali ha luogo nell'ambito di una conferenza internazionale oppure
in seno all'organo di un'organizzazione internazionale. Il testo può
essere parafato, ovvero siglato dai plenipotenziari con le sole iniziali. La
parafatura è seguita dalla
firma, che viene apposta anche
nel caso in cui la parafatura sia omessa. Generalmente la firma non comporta
l'obbligo, da parte dei soggetti contraenti, di osservare il
t., ma ha lo
scopo di rendere incontestabile il testo negoziato. Segue quindi la
ratifica, vale a dire l'atto per mezzo del quale lo Stato manifesta la
sua volontà di vincolarsi al
t.
La fase successiva è
costituita dallo
scambio delle ratifiche se si tratta di un
t.
bilaterale, o dal
deposito delle ratifiche presso il depositario nel
caso di
t.
multilaterale, che permettono l'entrata in vigore del
t. Il depositario può essere uno Stato o un organo di
un'organizzazione internazionale (per esempio, il segretario generale delle
Nazioni Unite). Il
t.
può avere come oggetto le materie
più varie: si possono pertanto avere
t.
di pace, di
disarmo, di commercio, di navigazione, relativi ai diritti dell'uomo, di
amicizia, di cessione territoriale, istitutivi di un'organizzazione
internazionale, ecc. L'unica restrizione alla materia oggetto della disciplina
riguarda le norme di diritto imperativo. Tramite l'apposizione di una
riserva, ogni Stato ha la facoltà di escludere l'applicazione di
una o più clausole di un
t.
multilaterale nei suoi
confronti oppure di annettere a una clausola un particolare significato.
Diversamente dalla consuetudine, che è vincolante nei confronti di tutti
i membri della comunità internazionale, il
t.
è
obbligatorio solo per le parti e non comporta né diritti né
obblighi nei confronti di terzi. Una regola di un
t.
produce
obblighi per tutti gli Stati membri della comunità internazionale solo
nel caso in cui risulti dichiarativa del diritto internazionale consuetudinario
o si trasformi in diritto internazionale consuetudinario. Generalmente un
t.
multilaterale è redatto in più lingue, tutte
facenti ugualmente fede. Un
t.
può essere emendato. In
molti casi occorre modificare le clausole contrattuali per far fronte a nuove
esigenze di carattere tecnico, economico, politico o di altra natura. In
generale vale la regola per cui il
t.
possa essere emendato solo
con il consenso di tutte le parti. Le
cause di invalidità,
estinzione e
sospensione dei
t.
internazionali sono
state disciplinate in modo dettagliato dalla convenzione di Vienna. Le cause di
invalidità previste dalla convenzione sono le seguenti: violazione delle
disposizioni di diritto internazionale riguardanti la competenza a stipulare;
errore; dolo; corruzione del rappresentante dello Stato; violenza nei confronti
dell'organo stipulante. Come cause di nullità sono invece previste la
coercizione nei confronti dello Stato e la contrarietà del
t.
a una norma imperativa del diritto internazionale. Tra le cause di
invalidità sopra menzionate, la violazione delle disposizioni di diritto
interno sulla competenza a stipulare ha come oggetto le regole che disciplinano
la procedura di stipulazione dei
t.
all'interno degli Stati. Come
stabilito dalla convenzione di Vienna, è possibile invocare una causa
d'invalidità solo nei casi in cui la violazione sia manifesta e riguardi
una disposizione di diritto interno di importanza fondamentale. Così, la
stipulazione del
t.
di Berlino del 1939, che impose il
protettorato tedesco sulla Boemia e sulla Moravia, fu la diretta conseguenza
delle pressioni esercitate nei confronti del presidente della Repubblica
cecoslovacca E. Hácha e della minaccia di bombardare la Cecoslovacchia.
Quanto alla nullità di un
t.
per contrarietà a una
norma imperativa del diritto internazionale, si tratta di una causa la cui
positiva esistenza è ora comprovata dalla convenzione di Vienna. Questa
causa rende nullo, per esempio, un
t.
stipulante un'alleanza
aggressiva. Tra le cause di estinzione dei
t.
rientrano i casi in
cui un
t. contenga un termine finale per la sua operatività oppure
quelli in cui le parti contraenti concludano un
t.
successivo
incompatibile con il precedente (abrogazione implicita). I contraenti hanno
inoltre la facoltà di concordare in qualsiasi momento la sospensione
dell'applicazione di un
t. La violazione sostanziale delle disposizioni
del
t.
può comportare la sua estinzione o, in alternativa,
la sua sospensione; il sopraggiungere di una situazione che renda impossibile
l'applicazione del
t., oppure di un mutamento sostanziale delle
circostanze, può comportare l'estinzione o, qualora
l'impossibilità di applicazione e il mutamento siano solo temporanei, la
sospensione del
t.
stesso. Nel caso in cui, invece, sopraggiunga
una norma imperativa di diritto internazionale in contrasto con il contenuto del
t., si procede immediatamente all'estinzione dello stesso. Quanto alla
guerra, è controverso se essa sia causa di estinzione o di mera
sospensione dei
t.
vigenti prima dello scoppio delle
ostilità. Una parte può recedere da un
t.
se questo
prevede una clausola di recesso. Una clausola di questo tipo è contenuta,
per esempio, nei
t.
sul disarmo o in quelli sulla non
proliferazione nucleare, per cui le parti, nel caso in cui sopraggiungano eventi
che mettano in pericolo i supremi interessi dello Stato, possono sciogliersi dai
vincoli contrattuali.
A tal fine una parte che intenda invocare una causa
d'invalidità o d'estinzione è tenuta a comunicare all'altra parte
la propria pretesa. In caso di mancata opposizione da parte del destinatario
entro tre mesi dalla notifica della pretesa, la parte che ha impugnato il
t.
può adottare una declaratoria di nullità,
estinzione o sospensione e svincolarsi dagli obblighi contrattuali. In caso
contrario, può nascere una controversia che dovrà essere risolta
mediante i mezzi pacifici previsti dal diritto internazionale. Gli effetti
prodotti da un
t.
si ripercuotono non solo nell'ordinamento
internazionale, ma anche nell'ordinamento interno di ogni Stato parte.
L'esecuzione di un
t.
richiede infatti un determinato tipo di
condotta da parte degli organi statali. Ogni Stato stabilisce sovranamente le
modalità con cui un
t.
debba trovare esecuzione nel suo
ordinamento. ║
T.
provvisorio: obbliga le parti a stipularne
un secondo con carattere di stabilità (per esempio, un accordo
preliminare). ║
T.
politico: ha per oggetto un'alleanza, una
conciliazione o qualsiasi altro fatto di natura politica. ║
T.
di pace: ha per oggetto la cessazione della belligeranza tra gli Stati
contraenti e la nuova regolamentazione dei loro rapporti. ║
T.
aperto: quello sottoscritto tra due o più Stati ma al quale, in
virtù di una specifica disposizione in esso contenuta, possono aderire in
seguito anche altri soggetti internazionali. ║
T.
chiuso: in
contrapposizione al precedente, quello al quale possono aderire solo gli Stati
che hanno partecipato alla negoziazione. ║
T.
solenne:
quello stipulato tra plenipotenziari o capi di Stato (aventi
responsabilità politiche), e che entra in vigore solo in seguito a
ratifica da parte dei competenti organi interni ║
T.
collettivo:
t.
a cui hanno aderito numerosi Stati. ║
T.
di Stato: espressione giuridica designante una convenzione con
cui due o più soggetti internazionali reintegrano un altro soggetto nella
sua sovranità e indipendenza in cambio di determinate garanzie di
politica interna e di politica estera da parte di quest'ultimo.