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Tratta.

L'azione del muovere cosa o persona esercitando su di essa una forza di trazione. ║ Attività illecita consistente nel reclutare persone e nel trasferirle dal territorio di uno Stato a quello di un altro, o in località diverse da quella di residenza, per avviarle alla schiavitù o alla prostituzione, comunque a scopo di lucro e sfruttamento (V. OLTRE). ║ Per estens. - T. di manodopera: collocazione illecita di manodopera effettuata a scopo di sfruttamento e di lucro personale. • Dir. - T. di donne e minori: il vigente Codice Penale italiano contempla, tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, e in particolare tra le offese al pudore e all'onore sessuale, le due distinte figure della t. di donne e di minori mediante violenza, minaccia o inganno. La materia è disciplinata dalla L. 20-2-1958, n. 75 (la cosiddetta legge Merlin), che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da L. 900.000 a L. 4.000.000 chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza, allo scopo di esercitarvi la prostituzione, ovvero si adoperi per facilitarne la partenza; alla stessa pena soggiace chiunque esplichi un'attività in associazioni e organizzazioni nazionali o estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma agevoli o favorisca le suddette associazioni e organizzazioni. ║ T. delle bianche: reclutamento illecito di donne bianche per avviarle alla prostituzione in un Paese straniero. È stata oggetto di convenzioni internazionali. La prima di queste fu la convenzione di Parigi del 18 maggio 1904, con la quale gli Stati si impegnarono a istituire nei loro territori apposite strutture per la raccolta delle informazioni, l'esercizio della vigilanza e l'assistenza e il rimpatrio delle vittime della t. Nei decenni successivi, si tennero numerose convenzioni durante le quali si decise di introdurre, nelle legislazioni dei vari Stati, adeguate norme punitive. ║ T. e commercio degli schiavi: delitto contro la persona consistente nel trasportare e nel fare commercio di schiavi o di individui ridotti in condizioni analoghe alla schiavitù. Tra gli atti internazionali intesi a disciplinare la materia suddetta vanno ricordati: l'allegato XV all'atto finale del Congresso di Vienna (1815), con cui si dichiarava l'abolizione della turpe attività; la convenzione di Saint-Germain del 10 settembre 1919, che riaffermava con maggior vigore l'obbligo alla soppressione della schiavitù e l'impegno alla repressione della t. dei neri; la convenzione sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, che ribadiva l'obbligo internazionale di adottare provvedimenti adeguati a impedire e punire il trasporto degli schiavi su navi autorizzate a battere la sua bandiera, e conferiva alle navi da guerra il diritto di fermare, in alto mare, le navi mercantili sospettate di esercitare la t. degli schiavi, nonché di accertarsi dell'uso legittimo della bandiera e, in caso di ulteriore sospetto, di procedere all'ispezione a bordo della nave stessa. Oggi, nonostante le condanne internazionali, la t. sopravvive ancora in alcune regioni della penisola araba. • St. - T. degli schiavi: fu praticata principalmente dagli Europei lungo le coste dell'Africa, allo scopo di fornire le piantagioni intertropicali dell'America di manodopera nera. I primi a interessarsi di questo traffico furono i Portoghesi e, in particolare, gli Spagnoli. Tuttavia questi ultimi, non disponendo di alcuna base mercantile sulla costa occidentale dell'Africa, si videro costretti a cedere il monopolio della t. (contratto d'asiento) a compagnie che dovevano fornire alle colonie spagnole dai 3.000 ai 4.000 schiavi all'anno. Questo monopolio fu concesso dapprima a compagnie portoghesi, quindi a compagnie olandesi; nel 1701 passò alla Compagnia francese di Guinea e nel 1713, in seguito al Trattato di Utrecht, alla Compagnia britannica dei Mari del Sud. Nel 1759 la t. divenne libera. Nell'Oceano Indiano la Compagnia francese delle Indie Orientali, che fin dal XVII sec. deteneva il monopolio della t. dei popoli di colore, dovette gradualmente accordare ai coloni delle Mascarene la libertà di comprare schiavi asiatici o africani. Le navi negriere, che partivano dai porti europei cariche di mercanzie, attraccavano lungo le coste di Guinea, dove erano disseminate le stazioni di t.; qui permutavano il loro carico con i neri che erano stati catturati e ridotti in schiavitù nelle lotte tra le tribù dell'interno. Ammassati sulle navi negriere, gli schiavi venivano quindi portati in America; di essi, un'elevata percentuale periva durante il tragitto a causa dell'assoluta mancanza di igiene, delle angherie subite, delle fatiche e della fame. Una volta giunti a destinazione, i sopravvissuti venivano venduti ai proprietari di latifondi, di solito in cambio di mercanzie o lettere di credito; i mercanti di schiavi, a loro volta, rivendevano le merci coloniali in Europa, ricavandone un profitto in denaro. Duramente condannata dalla Rivoluzione francese e dai Congressi di Vienna (1825), Aquisgrana (1818) e Verona (1822), la t. sopravvisse comunque fino al 1848 in Francia, e fino al 1875 sulle coste portoghesi dell'Africa (V. anche SCHIAVITÙ). • Zoot. - Rete a strascico costituita da un ampio sacco chiuso che si prolunga in due lunghe ali, mantenute in posizione verticale da una serie di galleggianti disposti sull'orlo superiore e da una serie di piombi situati su quello inferiore. ║ T. a mano: rete a un solo telo con piombi all'orlo inferiore e sugheri a quello superiore, lunga circa 20 m e di forma rettangolare; è usata nei fondali piatti dell'Adriatico. ║ T. armata: rete simile a quella a mano, ma di dimensioni inferiori, utilizzata nel Bolognese lungo i canali. • Trasp. - Percorso compreso fra due punti di riferimento prestabiliti (caselli, stazioni, fermate) di una linea tranviaria, ferroviaria, filoviaria e di un'autostrada, e tra due scali successivi di una linea aerea: nella t. Bolzano-Chiusa. • Comm. - Denominazione abbreviata, e utilizzata nell'uso corrente, della cambiale t. (V. CAMBIALE).