L'azione del muovere cosa o persona esercitando su di
essa una forza di trazione. ║ Attività illecita consistente nel
reclutare persone e nel trasferirle dal territorio di uno Stato a quello di un
altro, o in località diverse da quella di residenza, per avviarle alla
schiavitù o alla prostituzione, comunque a scopo di lucro e sfruttamento
(V. OLTRE). ║ Per estens. -
T.
di
manodopera: collocazione illecita di manodopera effettuata a scopo di
sfruttamento e di lucro personale. • Dir. -
T.
di donne e
minori: il vigente Codice Penale italiano contempla, tra i delitti contro la
moralità pubblica e il buon costume, e in particolare tra le offese al
pudore e all'onore sessuale, le due distinte figure della
t.
di
donne e di minori mediante violenza, minaccia o inganno. La materia è
disciplinata dalla L. 20-2-1958, n. 75 (la cosiddetta legge Merlin), che punisce
con la reclusione da due a sei anni e con la multa da L. 900.000 a L. 4.000.000
chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o
comunque in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza, allo scopo
di esercitarvi la prostituzione, ovvero si adoperi per facilitarne la partenza;
alla stessa pena soggiace chiunque esplichi un'attività in associazioni e
organizzazioni nazionali o estere dedite al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero con qualsiasi
mezzo o in qualsiasi forma agevoli o favorisca le suddette associazioni e
organizzazioni. ║
T.
delle bianche: reclutamento illecito di
donne bianche per avviarle alla prostituzione in un Paese straniero. È
stata oggetto di convenzioni internazionali. La prima di queste fu la
convenzione di Parigi del 18 maggio 1904, con la quale gli Stati si impegnarono
a istituire nei loro territori apposite strutture per la raccolta delle
informazioni, l'esercizio della vigilanza e l'assistenza e il rimpatrio delle
vittime della
t.
Nei decenni successivi, si tennero numerose
convenzioni durante le quali si decise di introdurre, nelle legislazioni dei
vari Stati, adeguate norme punitive. ║
T.
e commercio degli
schiavi: delitto contro la persona consistente nel trasportare e nel fare
commercio di schiavi o di individui ridotti in condizioni analoghe alla
schiavitù. Tra gli atti internazionali intesi a disciplinare la materia
suddetta vanno ricordati: l'allegato XV all'atto finale del Congresso di Vienna
(1815), con cui si dichiarava l'abolizione della turpe attività; la
convenzione di Saint-Germain del 10 settembre 1919, che riaffermava con maggior
vigore l'obbligo alla soppressione della schiavitù e l'impegno alla
repressione della
t.
dei neri; la convenzione sul diritto del mare
del 10 dicembre 1982, che ribadiva l'obbligo internazionale di adottare
provvedimenti adeguati a impedire e punire il trasporto degli schiavi su navi
autorizzate a battere la sua bandiera, e conferiva alle navi da guerra il
diritto di fermare, in alto mare, le navi mercantili sospettate di esercitare la
t.
degli schiavi, nonché di accertarsi dell'uso legittimo
della bandiera e, in caso di ulteriore sospetto, di procedere all'ispezione a
bordo della nave stessa. Oggi, nonostante le condanne internazionali, la
t.
sopravvive ancora in alcune regioni della penisola araba.
• St. -
T.
degli schiavi: fu praticata principalmente dagli
Europei lungo le coste dell'Africa, allo scopo di fornire le piantagioni
intertropicali dell'America di manodopera nera. I primi a interessarsi di questo
traffico furono i Portoghesi e, in particolare, gli Spagnoli. Tuttavia questi
ultimi, non disponendo di alcuna base mercantile sulla costa occidentale
dell'Africa, si videro costretti a cedere il monopolio della
t.
(contratto d'
asiento) a compagnie che dovevano fornire alle colonie
spagnole dai 3.000 ai 4.000 schiavi all'anno. Questo monopolio fu concesso
dapprima a compagnie portoghesi, quindi a compagnie olandesi; nel 1701
passò alla Compagnia francese di Guinea e nel 1713, in seguito al
Trattato di Utrecht, alla Compagnia britannica dei Mari del Sud. Nel 1759 la
t.
divenne libera. Nell'Oceano Indiano la Compagnia francese delle
Indie Orientali, che fin dal XVII sec. deteneva il monopolio della
t.
dei popoli di colore, dovette gradualmente accordare ai coloni delle
Mascarene la libertà di comprare schiavi asiatici o africani. Le navi
negriere, che partivano dai porti europei cariche di mercanzie, attraccavano
lungo le coste di Guinea, dove erano disseminate le stazioni di
t.; qui
permutavano il loro carico con i neri che erano stati catturati e ridotti in
schiavitù nelle lotte tra le tribù dell'interno. Ammassati sulle
navi negriere, gli schiavi venivano quindi portati in America; di essi,
un'elevata percentuale periva durante il tragitto a causa dell'assoluta mancanza
di igiene, delle angherie subite, delle fatiche e della fame. Una volta giunti a
destinazione, i sopravvissuti venivano venduti ai proprietari di latifondi, di
solito in cambio di mercanzie o lettere di credito; i mercanti di schiavi, a
loro volta, rivendevano le merci coloniali in Europa, ricavandone un profitto in
denaro. Duramente condannata dalla Rivoluzione francese e dai Congressi di
Vienna (1825), Aquisgrana (1818) e Verona (1822), la
t.
sopravvisse comunque fino al 1848 in Francia, e fino al 1875 sulle coste
portoghesi dell'Africa (V. anche
SCHIAVITÙ). • Zoot. - Rete a
strascico costituita da un ampio sacco chiuso che si prolunga in due lunghe ali,
mantenute in posizione verticale da una serie di galleggianti disposti sull'orlo
superiore e da una serie di piombi situati su quello inferiore. ║
T.
a mano: rete a un solo telo con piombi all'orlo inferiore e
sugheri a quello superiore, lunga circa 20 m e di forma rettangolare; è
usata nei fondali piatti dell'Adriatico. ║
T.
armata: rete
simile a quella a mano, ma di dimensioni inferiori, utilizzata nel Bolognese
lungo i canali. • Trasp. - Percorso compreso fra due punti di riferimento
prestabiliti (caselli, stazioni, fermate) di una linea tranviaria, ferroviaria,
filoviaria e di un'autostrada, e tra due scali successivi di una linea aerea:
nella t.
Bolzano-Chiusa.
• Comm. - Denominazione
abbreviata, e utilizzata nell'uso corrente, della
cambiale t.
(V. CAMBIALE).