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Tradimento.

L'atto e il fatto di venir meno ai propri doveri più sacri, mancando a impegni presi solennemente e alla fiducia riposta da terzi in noi (t. di un amico), con particolare riferimento al dovere o all'impegno morale o giuridico di fedeltà al coniuge o alla persona cui si è uniti da un rapporto d'amore e d'affetto (ha chiesto la separazione a causa dei continui t. della moglie). ║ A t.: di azione compiuta inaspettatamente e con l'inganno da persone che erano ritenute degne di fiducia (fu colpito a t. dal suo migliore amico). • Dir. - Denominazione di vari reati previsti nei Codici Penali militari di pace e di guerra e nella Costituzione, che consistono nella violazione del dovere di fedeltà verso la patria. In particolare, per l'art. 77 Cod. Pen. Mil. di Pace, è colpevole di alto t., il più grave tra i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato, il militare che commette i reati di cui agli artt. 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290 Cod. Pen. La pena detentiva è aumentata di un terzo rispetto a quelle stabilite dal Codice Penale, mentre è previsto l'ergastolo per il militare che è insorto in armi, che porta le armi contro lo Stato italiano o partecipa a un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato (artt. 242 e 284 Cod. Pen.). Nel Codice Penale Militare di Guerra, i reati di t. più gravi perpetrati in tempo di guerra (contro il comandante supremo, abbandono del corpo per combattere contro lo Stato, aiuto al nemico, servizio di pilota o guida per il nemico, intelligenza o corrispondenza con il nemico) sono puniti con l'ergastolo da quando, con la L. 13-10-1994, n. 583, è stata abolita la pena di morte. Sono punite con pene detentive varie altre ipotesi delittuose considerate più lievi: nocumento alle operazioni militari, comunicazione illecita con il nemico, rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli, aiuto al nemico nei suoi disegni politici. Per l'art. 90 della Costituzione italiana, il presidente della Repubblica, che pure non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, può essere accusato di alto t. qualora si configurassero le ipotesi di reato previste nei primi due capi del titolo I del libro II del Codice Penale, includendo in esse la soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti circa la sicurezza dello Stato, il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, lo spionaggio, la rivelazione di segreti di Stato.