L'atto e il fatto di venir meno ai propri doveri
più sacri, mancando a impegni presi solennemente e alla fiducia riposta
da terzi in noi (
t. di un amico), con particolare riferimento al dovere o
all'impegno morale o giuridico di fedeltà al coniuge o alla persona cui
si è uniti da un rapporto d'amore e d'affetto (
ha chiesto la
separazione a causa dei continui t. della moglie). ║
A t.: di
azione compiuta inaspettatamente e con l'inganno da persone che erano ritenute
degne di fiducia (
fu colpito a t. dal suo migliore amico). • Dir. -
Denominazione di vari reati previsti nei Codici Penali militari di pace e di
guerra e nella Costituzione, che consistono nella violazione del dovere di
fedeltà verso la patria. In particolare, per l'art. 77 Cod. Pen. Mil. di
Pace, è colpevole di
alto t., il più grave tra i delitti
contro la personalità internazionale e interna dello Stato, il militare
che commette i reati di cui agli artt. 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290
Cod. Pen. La pena detentiva è aumentata di un terzo rispetto a quelle
stabilite dal Codice Penale, mentre è previsto l'ergastolo per il
militare che è insorto in armi, che porta le armi contro lo Stato
italiano o partecipa a un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato (artt.
242 e 284 Cod. Pen.). Nel Codice Penale Militare di Guerra, i reati di
t.
più gravi perpetrati in tempo di guerra (contro il comandante supremo,
abbandono del corpo per combattere contro lo Stato, aiuto al nemico, servizio di
pilota o guida per il nemico, intelligenza o corrispondenza con il nemico) sono
puniti con l'ergastolo da quando, con la L. 13-10-1994, n. 583, è stata
abolita la pena di morte. Sono punite con pene detentive varie altre ipotesi
delittuose considerate più lievi: nocumento alle operazioni militari,
comunicazione illecita con il nemico, rapporti di guerra infedeli, reticenti o
manchevoli, aiuto al nemico nei suoi disegni politici. Per l'art. 90 della
Costituzione italiana, il presidente della Repubblica, che pure non è
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, può
essere accusato di
alto t. qualora si configurassero le ipotesi di reato
previste nei primi due capi del titolo I del libro II del Codice Penale,
includendo in esse la soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o
documenti circa la sicurezza dello Stato, il procacciamento di notizie
concernenti la sicurezza dello Stato, lo spionaggio, la rivelazione di segreti
di Stato.