• Mus. - Le parole alle quali è stata adattata la musica; anche, negli oratori e nelle passioni, la parte in recitativo dello storico o narratore: lauda a tre voci, su t. del XIII sec.
• Filol. - Opera scritta, considerata con particolare riferimento alle sue modalità di trasmissione, alle condizioni delle sue versioni manoscritte e a stampa, alle lezioni dei singoli passi: nel corso dei secoli il t. ha subito numerose interpolazioni. ║ T. critico: il t. dell'originale di un'opera, perduto o comunque non più reperibile, ricostruito in base ai principi e ai metodi della critica testuale.
• Ling. - Qualsiasi enunciato complesso, orale o scritto, costituente, in virtù della compattezza morfosintattica e dell'unità di significato che lo caratterizzano, un'entità unitaria strutturalmente non interpretabile sulla base delle frasi che lo compongono (per esempio, una conversazione telefonica).
Testo Narrativo. Il testo narrativo, è un racconto che narra dei fatti. In un teso narrativo ci sono sempre i personaggi ( che di solito si suddividono in principali e secondari ). Oltre ai personaggi possono ( ma non necessariamente ) essere specificati tempi e luoghi, in cui si svolge la vicenda. Il testo narrativo è anche caratterizzato da una struttura, determinata da tre parti fondamentali: Inizio ( in cui si dà l'avvio alla narrazione, di solito, in poche righe, vi si specifica l'argomento, il o i personaggi, il tempo e il luogo del racconto ), Svolgimento ( la parte centrale, la più lunga del racconto, in cui i fatti si sviluppano in ordine logico-cronologico ), Conclusione ( la situazione finale a cui portano i fatti ).
Descrizione di un animale.
Il Testo descrittivo di un animale è caratterizzato dall'utilizzo dei dati
sensitivi, per quanto riguarda la descrizione dell'aspetto fisico, che possono
essere: visivi, tattili, olfattivi, gustativi e di movimento. Alla descrizione
fisica si unisce spesso anche una descrizione caratteriale e/o comportamentale.
•
Dir. - T. unico: raccolta sistematica di tutte le norme legislative
vigenti in riferimento a una determinata materia, contenute in leggi diverse. Il
T., preparato dal ministro competente, deve essere approvato dal
Consiglio di Stato e dal Consiglio dei ministri e quindi promulgato con decreto
del capo dello Stato. Il T. unico non ha valore di atto
legislativo nel caso in esso sono raccolte norme già contenute in
altre leggi: queste ultime conservano infatti l'efficacia della fonte da cui
derivano. Il T. unico acquista invece una propria efficacia legislativa
quando il Governo, in base a una delega parlamentare, pone delle nuove
disposizioni per la coordinazione delle norme riportate. Le legislazione
italiana possiede importanti T. unici in materia di leggi di sicurezza
pubblica, leggi comunali e provinciali, leggi sanitarie, ecc.