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Testo.

(dal latino textum, der. di texěre: tessere). Il contenuto di un documento, di uno scritto in genere, ovvero l'insieme delle parole che lo costituiscono, considerate sia nel loro significato, sia nella forma specifica con cui si leggono nel manoscritto o nell'edizione a cui ci si riferisce: il t. di una circolare. ║ Il corpo originale di un'opera scritta, contrapposto a tutto ciò che vi viene aggiunto o inserito come introduzione, commento, traduzione: note al t. Traduzione con t. a fronte: edizione che offre su una pagina (a volte su una colonna) la traduzione, e su quella a fianco l'originale. ║ Tavole, illustrazioni, tabelle fuori t.: stampate su carta con procedimenti particolari e non considerate nella numerazione delle pagine del t. vero e proprio. ║ Per estens. - Opera, o singolo passo di un'opera, cui si riconosce funzionalità specifica, importanza eccezionale o autorità indiscussa: l'interpretazione è suffragata da due t. del Digesto. ║ Fig. - I t. sacri: gli scritti che espongono i fondamenti di una religione (la Bibbia, il Corano, ecc.) o, anche, le opere fondamentali di un dato settore di studi o di un movimento politico, filosofico, letterario, ecc. ║ Per estens. - Libri di t. o semplicemente t.: quelli adottati nelle scuole come ausilio dell'insegnamento di una data disciplina (il t. di storia).Far t.: in riferimento non solo a libri, ma anche a opere di diversa natura, a parole e persone, ecc., avere indiscutibile autorità e valore, costituire un esempio paradigmatico, un modello capace di dettare regole: i modelli di quella sartoria fanno t. anche all'estero.

• Mus. - Le parole alle quali è stata adattata la musica; anche, negli oratori e nelle passioni, la parte in recitativo dello storico o narratore: lauda a tre voci, su t. del XIII sec.

• Filol. - Opera scritta, considerata con particolare riferimento alle sue modalità di trasmissione, alle condizioni delle sue versioni manoscritte e a stampa, alle lezioni dei singoli passi: nel corso dei secoli il t. ha subito numerose interpolazioni. T. critico: il t. dell'originale di un'opera, perduto o comunque non più reperibile, ricostruito in base ai principi e ai metodi della critica testuale.

• Ling. - Qualsiasi enunciato complesso, orale o scritto, costituente, in virtù della compattezza morfosintattica e dell'unità di significato che lo caratterizzano, un'entità unitaria strutturalmente non interpretabile sulla base delle frasi che lo compongono (per esempio, una conversazione telefonica).

Testo Narrativo. Il testo narrativo, è un racconto che narra dei fatti. In un teso narrativo ci sono sempre i personaggi ( che di solito si suddividono in principali e secondari ). Oltre ai personaggi possono ( ma non necessariamente ) essere specificati tempi e luoghi, in cui si svolge la vicenda. Il testo narrativo è anche caratterizzato da una struttura, determinata da tre parti fondamentali: Inizio ( in cui si dà l'avvio alla narrazione, di solito, in poche righe, vi si specifica l'argomento, il o i personaggi, il tempo e il luogo del racconto ), Svolgimento ( la parte centrale, la più lunga del racconto, in cui i fatti si sviluppano in ordine logico-cronologico ), Conclusione ( la situazione finale a cui portano i fatti ).

Descrizione di un animale.
Il Testo descrittivo di un animale è caratterizzato dall'utilizzo dei dati sensitivi, per quanto riguarda la descrizione dell'aspetto fisico, che possono essere: visivi, tattili, olfattivi, gustativi e di movimento. Alla descrizione fisica si unisce spesso anche una descrizione caratteriale e/o comportamentale.

• Dir. - T. unico: raccolta sistematica di tutte le norme legislative vigenti in riferimento a una determinata materia, contenute in leggi diverse. Il T., preparato dal ministro competente, deve essere approvato dal Consiglio di Stato e dal Consiglio dei ministri e quindi promulgato con decreto del capo dello Stato. Il T. unico non ha valore di atto legislativo nel caso in esso sono raccolte norme già contenute in altre leggi: queste ultime conservano infatti l'efficacia della fonte da cui derivano. Il T. unico acquista invece una propria efficacia legislativa quando il Governo, in base a una delega parlamentare, pone delle nuove disposizioni per la coordinazione delle norme riportate. Le legislazione italiana possiede importanti T. unici in materia di leggi di sicurezza pubblica, leggi comunali e provinciali, leggi sanitarie, ecc.