Dichiarazione rilasciata
da un testimone, deposizione del teste davanti al giudice
. ║
Non
dire falsa t.: ottavo comandamento del decalogo. ║ Per estens. -
Attestato, manifestazione, dichiarazione che fornisce la prova di qualcosa:
ti dedico il mio ultimo libro a t. dell'affetto che nutro nei tuoi confronti.
║ Attestazione, dichiarazione pubblica:
t. di lealtà al
regime. ║
Fare t.: provare qualcosa. ║
Dare,
fare o
rendere t. di fede: attestare pubblicamente i propri ideali,
la propria fede politica o religiosa, esserne o farsene testimone. ║
Qualsiasi cosa, anche materiale, che serva a provare, a documentare o attestare
un fatto:
non ci sono t. dirette che la nave sia realmente affondata.
• Dir. - Dichiarazione positiva o negativa di verità, fatta in
presenza del magistrato procedente da una persona (testimone) estranea al
procedimento, circa percezioni sensorie ricevute dal dichiarante anteriormente
al procedimento e in sede diversa da esso, relativa a un evento passato e
finalizzata a fornire una prova. ║
Falsa t.: delitto contro
l'amministrazione della giustizia, previsto dall'art. 372 Cod. Pen. e punito con
la reclusione da due a sei anni, commesso da chi, deponendo come testimone
dinanzi all'autorità giudiziaria, dichiara il falso o nega il vero,
ovvero tace in tutto o in parte ciò di cui è a conoscenza intorno
ai fatti sui quali è interrogato. Allorché il testimone
deponga il falso o si rifiuti di testimoniare fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge, il giudice è tenuto a trasmettere i relativi atti
al pubblico ministero; in seguito all'abrogazione dell'art. 256 Cod. Civ. non ha
tuttavia la facoltà di procedere all'arresto immediato del testimone. Ai
sensi dell'art. 376 Cod. Pen., il colpevole del delitto di falsa
t. non
è punibile se nel corso del procedimento penale in cui ha reso le sue
dichiarazioni ritratta il falso, o manifesta il vero non oltre la chiusura del
dibattimento.