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Testimonianza.

Dichiarazione rilasciata da un testimone, deposizione del teste davanti al giudice.Non dire falsa t.: ottavo comandamento del decalogo. ║ Per estens. - Attestato, manifestazione, dichiarazione che fornisce la prova di qualcosa: ti dedico il mio ultimo libro a t. dell'affetto che nutro nei tuoi confronti. ║ Attestazione, dichiarazione pubblica: t. di lealtà al regime. Fare t.: provare qualcosa. ║ Dare, fare o rendere t. di fede: attestare pubblicamente i propri ideali, la propria fede politica o religiosa, esserne o farsene testimone. ║ Qualsiasi cosa, anche materiale, che serva a provare, a documentare o attestare un fatto: non ci sono t. dirette che la nave sia realmente affondata. • Dir. - Dichiarazione positiva o negativa di verità, fatta in presenza del magistrato procedente da una persona (testimone) estranea al procedimento, circa percezioni sensorie ricevute dal dichiarante anteriormente al procedimento e in sede diversa da esso, relativa a un evento passato e finalizzata a fornire una prova. ║ Falsa t.: delitto contro l'amministrazione della giustizia, previsto dall'art. 372 Cod. Pen. e punito con la reclusione da due a sei anni, commesso da chi, deponendo come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria, dichiara il falso o nega il vero, ovvero tace in tutto o in parte ciò di cui è a conoscenza intorno ai fatti sui quali è interrogato. Allorché il testimone deponga il falso o si rifiuti di testimoniare fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il giudice è tenuto a trasmettere i relativi atti al pubblico ministero; in seguito all'abrogazione dell'art. 256 Cod. Civ. non ha tuttavia la facoltà di procedere all'arresto immediato del testimone. Ai sensi dell'art. 376 Cod. Pen., il colpevole del delitto di falsa t. non è punibile se nel corso del procedimento penale in cui ha reso le sue dichiarazioni ritratta il falso, o manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.