Persona che ha assistito o che è direttamente
a conoscenza di un fatto e, pertanto, è in grado di attestarlo,
dichiarandone pubblicamente la veridicità o riferendo il modo in cui esso
si è realmente svolto:
t. oculare. ║
Chiamare Dio a
t. della verità delle proprie parole: affermare con maggiore
forza la veridicità delle proprie parole. ║ Persona che, avendo
assistito personalmente a un evento, ne è a conoscenza, a prescindere
dalle eventuali testimonianze che viene chiamato a fare:
t. di un duello.
║ Fig. - Di luogo dove si è svolto un evento:
quella piazza fu
t. dell'evento più importante del secolo. ║ Per estens. - Chi,
oltre ad affermare esplicitamente una cosa, la dimostra con la sua stessa
presenza e i suoi comportamenti:
Leonardo è il t. del fervore
intellettuale di un'epoca. ║ Fig. - Cosa, oggetto, aspetto,
manifestazione che può documentare l'esistenza o la qualità di
qualcosa, il suo passato:
il Colosseo è t. della grandiosità
dell'Impero romano. • Filol. - Ciascuno dei manoscritti o dei libri a
stampa antichi tramite i quali è stato trasmesso un dato testo, e in base
ai quali è possibile risalire all'originale e prepararne l'edizione.
• Geol. - Ciò che resta di una struttura geologica (rilievo
montuoso, altopiano, ecc.) parzialmente distrutta dai fenomeni di erosione, e
che consente di ricostruire idealmente la struttura stessa. • Sport -
Nell'atletica leggera, il bastoncino costituito da un tubo vuoto in materiale
rigido e liscio che, nelle corse a staffetta, viene fatto passare dall'uno
all'altro degli atleti della stessa squadra, ciascuno dei quali deve percorrere
una frazione della gara. ║ Fig. -
Passare il t.: espressione
utilizzata con riguardo alle situazioni in cui ci si sottrae alla
responsabilità di prendere una decisione o di eseguire un'azione
scaricandola su terzi o, in particolare, per indicare un ideale passaggio di
consegne, di un impegno, di una funzione, la continuità di una
tradizione, ecc. • Dir. - Persona estranea alla controversia, convocata o
venuta per attestare l'esistenza di un fatto giuridico di sua conoscenza diretta
(
teste de visu) o di cui ha avuto personalmente notizia (
teste de
auditu), rilevante ai fini del decidere. Il
t. è tenuto a
riferire al giudice, sotto vincolo di giuramento, ciò che ha visto o
udito, astenendosi rigorosamente da qualsiasi valutazione o giudizio personali
sui fatti costituenti l'oggetto della testimonianza che, riprodotta nel verbale,
costituisce un mezzo di prova; la deposizione falsa o reticente è
perseguibile penalmente. ║
T. giudiziale: la persona fisica,
chiamata anche solo
t. nel linguaggio corrente e più comunemente
teste nell'uso giudiziario, convocata al processo per rievocare e
rivelare un evento passato, a scopo di prova
. ║
T. ad actum
o
strumentale: colui che, a scopo di prova futura, è chiamato
a presenziare alla formazione di un atto pubblico o notarile e a sottoscriverlo
insieme alle parti e al pubblico ufficiale; per ogni tipo di atto la legge
prescrive non solo un numero preciso di
t., ma anche i requisiti
richiesti per potere svolgere il suddetto ufficio. • Dir. process. civ. -
Nel processo civile sono incapaci a testimoniare le persone che hanno nella
causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio;
le facoltà di astensione riconosciute al
t. sono le stesse
stabilite dal Codice di Procedura Penale per la tutela del segreto
professionale, d'ufficio e di Stato. Prima che il
t. inizi la sua
deposizione, il giudice lo avverte
di trovarsi sotto vincolo di
giuramento e di essere perseguibile penalmente in caso di testimonianza falsa o
reticente. Il
t. è quindi tenuto a pronunciare la formula
d'impegno prevista dal processo penale, sostituita a quella di giuramento
stabilita dal Codice Civile a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
(5-1995, n. 149): "consapevole della responsabilità morale e
giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la
verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia
conoscenza". • Dir. process. pen. - Di norma, ogni persona
può testimoniare nel processo penale; nel caso in cui la valutazione
delle dichiarazioni del
t. richieda una verifica dell'idoneità
fisica o mentale dello stesso a rendere la testimonianza, il giudice, anche
d'ufficio, può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi stabiliti
dalla legge. La facoltà di astenersi dal deporre deve essere notificata
ai prossimi congiunti dell'imputato, alle persone legate a quest'ultimo da
vincolo di adozione e, limitatamente agli eventi verificatisi o appresi dallo
stesso durante la convivenza coniugale, agli altri soggetti menzionati nell'art.
199 (convivente di fatto, coniuge separato o divorziato); gli stessi devono
invece rendere la testimonianza nel caso in cui abbiano sporto denuncia, querela
o istanza, ovvero quando essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal
reato. Norme specifiche sono inoltre previste dalla legge in merito
all'incompatibilità (art. 197: non possono essere chiamati a deporre i
coimputati del medesimo reato e gli individui imputati in procedimento connesso,
a meno che non siano stati prosciolti con sentenza irrevocabile), al segreto
professionale (art. 200), al segreto d'ufficio (art. 201), al segreto di Stato
(art. 202). Ulteriori norme particolari sono previste per l'assunzione della
testimonianza del presidente della Repubblica, che deve aver luogo nella sede in
cui egli esercita le sue funzioni, dei grandi ufficiali dello Stato e degli
agenti diplomatici (artt. 205, 206). Nel dibattimento, prima che abbia inizio
l'esame, il presidente si rivolge al
t. avvertendolo dell'obbligo di dire
la verità e delle conseguenze penali derivanti da testimonianza falsa o
reticente (a meno che si tratti di un minore di anni 14); quindi invita lo
stesso a pronunciare la formula d'impegno stabili4a dall'art. 497. Il
t.,
esaminato sui fatti costituenti oggetto della prova (art. 187), non può
deporre sulle v/ci correnti nel pubblico e deve evitare di esprimere
apprezzamenti personali, salvo che questi risultino inscindibili dalla
deposizione medesima. Qualora faccia riferimento, in merito alla conoscenza dei
fatti, ad altre persone (testimonianza indiretta) che non siano state chiamate a
deporre nonostante la richiesta di una parte, le sue affermazioni non sono
utilizzabili; fanno eccezione i casi di impossibilità per morte,
infermità o irreperibilità. Il giudice ha comunque la
facoltà di disporre d'ufficio l'esame di tali persone. Le domande vengono
formulate al
t. direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che
ne ha chiesto l'esame (
esame diretto). Solo in un secondo tempo le parti
che non lo hanno chiesto possono rivolgere ulteriori domande
(
controesame). Chi lo ha richiesto può proporre nuove domande. La
formulazione di domande suggestive è vietata sia alla parte che ha
chiesto la citazione del
t., sia a quella che ha un interesse comune.
L'intervento del presidente assicura la pertinenza delle domande, la
genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza
delle contestazioni. Il presidente stesso può inoltre rivolgere delle
domande ai
t. già esaminati, fermo restando il diritto delle parti
di concludere l'esame secondo l'ordine stabilito dall'art. 498. Allo scopo di
contestare in tutto o in parte il contenuto della testimonianza, entrambe le
parti possono avvalersi delle dichiarazioni precedentemente rilasciate dal
t.
e registrate nel fascicolo del pubblico ministero. L'art. 500, modificato
dalla L. 7-8-1992, n. 356, contiene le disposizioni che pongono i limiti per
l'esercizio di suddetta facoltà e la rilevanza probatoria delle
dichiarazioni utilizzate per le contestazioni. La pertinenza delle opposizioni
formulate durante l'esame dei
t. viene stabilita immediatamente e senza
formalità dal presidente. I minori vengono generalmente esaminati dal
presidente, che rivolge loro le domande e le contestazioni formulate dalle
parti; possono tuttavia essere esaminati secondo il procedimento ordinario
allorché il presidente, sentite le parti, ritenga che l'esame diretto non
possa ripercuotersi negativamente sulla serenità degli stessi. La
relativa ordinanza del presidente può comunque essere revocata nel corso
dell'esame. • St. del dir. - Tra i popoli germanici e nel corso di tutto
l'Alto Medioevo si faceva generalmente ricorso all'ordalia o al giuramento e, di
conseguenza, i
t. de veritate avevano importanza relativa: questi ultimi
si confondevano infatti con i
sacramentales o
coniuratores, che
venivano chiamati a deporre sulla credibilità dell'inquisito, come
comprovato dallo
Specchio sassone. In seguito ai contatti con la
civiltà romana, il
t. tornò
a deporre sotto vincolo
di giuramento sulla verità o meno dei fatti, incorrendo in grave peccato
(di cui era giudice la Chiesa) in caso di falsa testimonianza.