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Testamento.

Atto giuridico in forma scritta, essenzialmente suscettibile di revoca, con il quale una persona dispone di tutte le sostanze che possiede o di una parte di esse per il tempo successivo al proprio decesso; può contenere anche disposizioni non patrimoniali (per esempio, il riconoscimento di un figlio naturale), dal punto di vista giuridico parimenti efficaci. ║ T. spirituale: complesso di disposizioni relative al patrimonio ideologico, morale o affettivo di una persona che affida ad altri (discepoli, discendenti, seguaci, concittadini, ecc.) il compito di portare avanti l'opera da lei iniziata in vita, o di coltivare e seguire i suoi stessi ideali; può essere incluso nel t. vero e proprio o essere steso come documento a sé stante. ║ Per estens. - Insieme di scritti o opere e, talora, di comportamenti, atti, esempi di vita costituenti l'eredità spirituale che un personaggio importante lascia ai superstiti e ai posteri, pur senza affidarla direttamente a questi ultimi. ║ Fig. - Fare t.: essere vicino alla morte, essere condannato a morire. • Teat. - Rappresentazione drammatica del folclore toscano affine, per intrecci e caratterizzazione dei personaggi, al contrasto e alla zingaretta e, come questi ultimi, composta in stanze di tre settenari e un quinario; costituiva una parodia dei t. e dei contratti nuziali, e aveva come figura centrale quella del dottore (cioè del notaio). • Rel. - Nella Bibbia il termine t. ricorre di frequente con il significato di alleanza, promessa, patto tra Dio e il suo popolo; da qui passa a designare anche il documento che attesta tale patto, il Vecchio o Antico T. (i libri sacri anteriori alla venuta di Gesù Cristo), e, per analogia, il Nuovo T. (i testi sacri posteriori a Gesù Cristo). Già nelle Lettere di san Paolo, incluse nel Nuovo T., l'alleanza cosiddetta antica tra Dio e Israele viene distinta da quella nuova, stabilita da Gesù. ║ Per estens. - Vecchio e Nuovo T.: il tempo precedente e quello posteriore alla venuta del Messia. • Dir. - Il t. si caratterizza come negozio giuridico mortis causa, disponendo relativamente alla futura successione (che si verifica necessariamente sia in presenza sia in assenza di t.) un ordine diverso da quello che si avrebbe appellandosi alla vocazione ereditaria secondo la legge. Il t. consente quindi l'attuazione di un tipo specifico di successione detta testamentaria, nella quale la destinazione delle sostanze del de cuius è stabilita dalla volontà, in ogni caso non assoluta, del testatore. In via immediata esso non ha conseguenze di alcun tipo; gli effetti delle disposizioni testamentarie si producono infatti al momento del decesso del de cuius, con cui si ha l'apertura della successione. Il t. è un atto unilaterale, essendo giuridicamente rilevante a prescindere dalla sua accettazione o meno da parte dell'istituto (erede o legatario). È un atto unipersonale, essendo espressamente vietato il testare di più persone con il medesimo atto: ciò vale sia per le disposizioni in favore reciproco (t. reciproco), sia per quelle a vantaggio di terzi (t. congiuntivo o simultaneo). Allo stesso modo è vietata la disposizione a titolo universale o particolare eseguita dal testatore con la condizione di venire a sua volta avvantaggiato nel t. dell'erede o del legatario. È un negozio solenne, dal momento che la volontà di disposizione deve esprimersi conformemente alle forme esplicitamente fissate dalla legge. Il t., infine, è revocabile dal testatore in qualsiasi momento, essendo un atto dipendente dalla volontà umana, suscettibile di mutamenti fino al termine stesso della vita; il testatore ha il diritto di revocare sia il t. intero, sia singole disposizioni in esso contenute. Un'unica disposizione rimane sempre efficace, anche se inclusa in un t. revocato: il riconoscimento del figlio naturale. Il contenuto tipico del t. prevede, a norma del Codice Civile italiano, disposizioni di carattere patrimoniale. Un t. può contenere anche disposizioni di carattere esclusivamente non patrimoniale, a condizione che queste ultime rientrino tra quelle che, ai sensi della legge, possono essere incluse in un t. In particolare, si tratta delle seguenti disposizioni: il riconoscimento e la legittimazione di figli naturali, la nomina di un tutore o curatore, le condizioni imposte al coniuge superstite in merito all'educazione dei figli e all'amministrazione dei beni, il riconoscimento di un debito, la riabilitazione di un indegno a succedere. In casi simili il contenuto del t. è definito atipico. In base a quanto è stabilito dal Codice Civile italiano, possono far t. tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. In particolare, sono ritenuti incapaci di testare: i minori di 18 anni; gli interdetti per incapacità mentale; i soggetti non interdetti, ma dei quali venga dimostrata l'incapacità d'intendere e di volere, anche transitoria, relativamente al momento dell'esecuzione del t.; i condannati all'ergastolo. Nei casi elencati il t. è suscettibile di revoca totale, per impugnativa interposta da chiunque vi sia interessato entro cinque anni dal giorno in cui vennero rese esecutive le disposizioni testamentarie. Alcune restrizioni riguardano inoltre la capacità di ricevere per t. Nella fattispecie, le limitazioni decretate nel dicembre 1970 dal Codice Civile (artt. 592 e 593 escluso il terzo comma), relative ai figli naturali riconosciuti o riconoscibili e ai figli naturali non riconoscibili, sono state proclamate illegittime dalla Corte Costituzionale in quanto violano il principio stabilito dall'art. 3 della Costituzione, che dichiara l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzione di condizioni sociali e personali. Hanno invece validità le seguenti limitazioni: il coniuge di colui che si è sposato più volte non può ricevere per t. sulla disponibile (ovvero la porzione dell'asse di cui il testatore può disporre liberamente) più di quanto consegue sulla disponibile medesima il meno favorito dei figli nati da matrimoni precedenti; in caso di eccedenza (comprese le donazioni a favore del coniuge), la divisione deve essere attuata in parti uguali tra il coniuge stesso e tutti i figli del testatore; il notaio, i testimoni e l'interprete che hanno partecipato alla stesura del t. sono dichiarati dalla legge assolutamente incapaci di beneficiare dal medesimo t., sia indirettamente sia per interposta persona. Qualunque disposizione di un t. che viola le limitazioni suddette è nulla, pur restando intatte la validità e l'efficacia di tutte le altre parti dell'atto stesso. Come documento il t. è nullo quando non viene fatto secondo le forme stabilite dalla legge. In particolare, il Codice Civile italiano prevede forme ordinarie di t., valide per i comuni casi della vita, e forme straordinarie, consentite in determinate circostanze particolari. Tra i t. ordinari vanno annoverati il t. olografo, interamente scritto, sottoscritto e datato dal testatore, e il t. per atto del notaio, steso con l'intervento di un tecnico del diritto; questo può essere a sua volta pubblico o segreto. Il t. pubblico deve essere ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, di fronte ai quali il testatore dichiara la sua volontà al primo, che la mette per iscritto e ne dà quindi lettura. Queste formalità devono essere riportate nel t. stesso, insieme all'indicazione del luogo, della data del ricevimento e dell'ora della sottoscrizione e alle firme del testatore, dei testimoni e del notaio. Nel caso in cui il testatore non sia in grado di sottoscrivere o possa farlo solo con gravi difficoltà, deve dichiarare la causa della propria inabilità al notaio, affinché quest'ultimo la menzioni nell'atto stesso. Nel caso in cui il testatore sia muto, sordo o sordomuto è invece necessario l'intervento di un interprete. Il t. pubblico deve essere redatto in lingua italiana, oppure contenere in calce la traduzione italiana. Il t. segreto, che riunisce i vantaggi di quello olografo e di quello pubblico, è strutturato in due parti: la scheda di sottoscrizione e l'atto di ricevimento. La scheda contiene le disposizioni, scritte dal testatore o da un terzo di proprio pugno o a macchina; essa deve essere sottoscritta dal testatore alla fine delle disposizioni se è interamente redatta dallo stesso, oppure anche in ciascun mezzo foglio unito o separato se è scritta tutta o in parte da terzi o con mezzi meccanici. Così redatta, la scheda va consegnata dal testatore al notaio che, in presenza di due testimoni, provvede a sigillarla e a redigere l'atto di ricevimento sulla carta in cui è redatta o involta. Segue quindi la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio stesso. I t. speciali, redatti da persone investite di determinate cariche allo scopo di agevolare l'espressione delle ultime volontà in circostanze particolari, sono il t. in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (può essere ricevuto dal pretore, dal conciliatore del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore ai 16 anni); il t. a bordo di navi o aeromobili (può essere ricevuto dal comandante della nave o dell'aeromobile); il t. dei militari e assimilati (può essere ricevuto da un ufficiale, da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa in presenza di due testimoni). La volontà testamentaria non è esente da limitazioni. Disponendo delle proprie sostanze il testatore, infatti, non può ledere la legittima aspettativa dei prossimi congiunti ai quali, per legge, spettano obbligatoriamente determinate quote dell'asse ereditario dette indisponibili o legittime. Il testatore può disporre liberamente solo della parte cosiddetta disponibile del patrimonio, che rimane detraendo da esso le quote legittime. La parte eventualmente lesa dalle disposizioni testamentarie può, mediante apposita azione di riduzione, ottenere di essere reintegrata nei suoi diritti: in tal caso si provvede a ridurre le assegnazioni testamentarie in misura proporzionalmente idonea a ricostituire la quota indisponibile da assegnare. Nell'osservanza delle quote dei legittimari e delle altre limitazioni a ricevere stabilite dalla legge, il de cuius può chiamare alla successione universale un solo erede o più eredi. In questo secondo caso si ha la comunione ereditaria. Il de cuius può inoltre istituire a carico dell'eredità uno o più legatari. Allo stesso modo, può effettuare delle vocazioni di secondo grado, previste dalla legge per i casi in cui il primo chiamato non accetti e per quelli in cui, verificandosi il decesso di quest'ultimo, diviene necessario trasmettere al secondo chiamato le sostanze ricevute dal primo. Nel caso in cui uno degli eredi istituiti non accetti e non si manifesti una differente volontà del testatore, la quota di colui che rinuncia si accresce proporzionalmente a quella degli altri. Le singole disposizioni testamentarie vanno effettuate nei confronti di soggetti chiaramente indicati o individuabili con precisione, e capaci di ricevere per t. Il t. deve rimanere segreto fino alla morte del testatore; al sopraggiungere di questa, esso deve essere aperto e pubblicato dal notaio, affinché gli interessati possano prenderne visione. Il notaio ha inoltre il compito di effettuare le debite comunicazioni agli eredi e legatari di cui conosca il recapito. Una volta pubblicato, il t. diventa eseguibile, e dal primo giorno della sua esecuzione decorrono la maggior parte dei termini per intraprendere un'eventuale azione giudiziaria di annullamento. Affinché le disposizioni testamentarie vengano eseguite scrupolosamente, il testatore stesso può nominare uno o più esecutori testamentari. Per quanto concerne l'invalidità del t., essa comprende casi di nullità e casi di annullabilità. La nullità è esente da termini di prescrizione, mentre l'annullabilità si prescrive generalmente in cinque anni dal primo giorno di esecuzione del t. La nullità delle disposizioni testamentarie, a prescindere dalla causa da cui dipende, non può essere fatta valere da chi, essendo a conoscenza della causa di invalidità, dopo la morte del de cuius ha confermato le sue disposizioni o le ha rese volontariamente esecutive.