Atto giuridico in forma scritta, essenzialmente
suscettibile di revoca, con il quale una persona dispone di tutte le sostanze
che possiede o di una parte di esse per il tempo successivo al proprio decesso;
può contenere anche disposizioni non patrimoniali (per esempio, il
riconoscimento di un figlio naturale), dal punto di vista giuridico parimenti
efficaci. ║
T. spirituale: complesso di disposizioni relative al
patrimonio ideologico, morale o affettivo di una persona che affida ad altri
(discepoli, discendenti, seguaci, concittadini, ecc.) il compito di portare
avanti l'opera da lei iniziata in vita, o di coltivare e seguire i suoi stessi
ideali; può essere incluso nel
t. vero e proprio o essere steso
come documento a sé stante. ║ Per estens. - Insieme di scritti o
opere e, talora, di comportamenti, atti, esempi di vita costituenti
l'eredità spirituale che un personaggio importante lascia ai superstiti e
ai posteri, pur senza affidarla direttamente a questi ultimi. ║ Fig. -
Fare t.: essere vicino alla morte, essere condannato a morire. •
Teat. - Rappresentazione drammatica del folclore toscano affine, per intrecci e
caratterizzazione dei personaggi, al
contrasto e alla
zingaretta
e, come questi ultimi, composta in stanze di tre settenari e un quinario;
costituiva una parodia dei
t. e dei contratti nuziali, e aveva come
figura centrale quella del
dottore (cioè del notaio). • Rel.
- Nella Bibbia il termine
t. ricorre di frequente con il significato di
alleanza, promessa, patto tra Dio e il suo popolo; da qui passa a designare
anche il documento che attesta tale patto, il
Vecchio o
Antico
T. (i libri sacri anteriori alla venuta di Gesù Cristo),
e,
per analogia, il
Nuovo T. (i testi sacri posteriori a Gesù
Cristo)
. Già nelle
Lettere di san Paolo, incluse nel Nuovo
T., l'alleanza cosiddetta
antica tra Dio e Israele viene distinta
da quella
nuova,
stabilita da Gesù. ║ Per estens. -
Vecchio e
Nuovo T.: il tempo precedente e quello posteriore alla
venuta del Messia. • Dir. - Il
t. si caratterizza come negozio
giuridico
mortis causa, disponendo relativamente alla futura successione
(che si verifica necessariamente sia in presenza sia in assenza di
t.) un
ordine diverso da quello che si avrebbe appellandosi alla vocazione ereditaria
secondo la legge. Il
t. consente quindi l'attuazione di un tipo specifico
di successione detta
testamentaria, nella quale la destinazione delle
sostanze del
de cuius è stabilita dalla volontà, in ogni
caso non assoluta, del testatore. In via immediata esso non ha conseguenze di
alcun tipo; gli effetti delle disposizioni testamentarie si producono infatti al
momento del decesso del
de cuius, con cui si ha l'apertura della
successione. Il
t. è un atto
unilaterale, essendo
giuridicamente rilevante a prescindere dalla sua accettazione o meno da parte
dell'istituto (erede o legatario). È un atto
unipersonale, essendo
espressamente vietato il testare di più persone con il medesimo atto:
ciò vale sia per le disposizioni in favore reciproco (
t.
reciproco), sia per quelle a vantaggio di terzi (
t. congiuntivo o
simultaneo). Allo stesso modo è vietata la disposizione a titolo
universale o particolare eseguita dal testatore con la condizione di venire a
sua volta avvantaggiato nel
t. dell'erede o del legatario. È un
negozio solenne, dal momento che la volontà di disposizione deve
esprimersi conformemente alle forme esplicitamente fissate dalla legge. Il
t., infine, è
revocabile dal testatore in qualsiasi
momento, essendo un atto dipendente dalla volontà umana, suscettibile di
mutamenti fino al termine stesso della vita; il testatore ha il diritto di
revocare sia il
t. intero, sia singole disposizioni in esso contenute.
Un'unica disposizione rimane sempre efficace, anche se inclusa in un
t.
revocato: il riconoscimento del figlio naturale. Il
contenuto tipico
del
t. prevede, a norma del Codice Civile italiano, disposizioni di
carattere patrimoniale. Un
t. può contenere anche disposizioni di
carattere esclusivamente non patrimoniale, a condizione che queste ultime
rientrino tra quelle che, ai sensi della legge, possono essere incluse in un
t. In particolare, si tratta delle seguenti disposizioni: il
riconoscimento e la legittimazione di figli naturali, la nomina di un tutore o
curatore, le condizioni imposte al coniuge superstite in merito all'educazione
dei figli e all'amministrazione dei beni, il riconoscimento di un debito, la
riabilitazione di un indegno a succedere. In casi simili il contenuto del
t.
è definito
atipico. In base a quanto è stabilito dal
Codice Civile italiano, possono far
t. tutti coloro che non sono
dichiarati incapaci dalla legge. In particolare, sono ritenuti incapaci di
testare: i minori di 18 anni; gli interdetti per incapacità mentale; i
soggetti non interdetti, ma dei quali venga dimostrata l'incapacità
d'intendere e di volere, anche transitoria, relativamente al momento
dell'esecuzione del
t.; i condannati all'ergastolo. Nei casi elencati il
t. è suscettibile di revoca totale, per impugnativa interposta da
chiunque vi sia interessato entro cinque anni dal giorno in cui vennero rese
esecutive le disposizioni testamentarie. Alcune restrizioni riguardano inoltre
la capacità di ricevere per
t. Nella fattispecie, le limitazioni
decretate nel dicembre 1970 dal Codice Civile (artt. 592 e 593 escluso il terzo
comma), relative ai figli naturali riconosciuti o riconoscibili e ai figli
naturali non riconoscibili, sono state proclamate illegittime dalla Corte
Costituzionale in quanto violano il principio stabilito dall'art. 3 della
Costituzione, che dichiara l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla
legge senza distinzione di condizioni sociali e personali. Hanno invece
validità le seguenti limitazioni: il coniuge di colui che si è
sposato più volte non può ricevere per
t. sulla disponibile
(ovvero la porzione dell'asse di cui il testatore può disporre
liberamente) più di quanto consegue sulla disponibile medesima il meno
favorito dei figli nati da matrimoni precedenti; in caso di eccedenza (comprese
le donazioni a favore del coniuge), la divisione deve essere attuata in parti
uguali tra il coniuge stesso e tutti i figli del testatore; il notaio, i
testimoni e l'interprete che hanno partecipato alla stesura del
t. sono
dichiarati dalla legge assolutamente incapaci di beneficiare dal medesimo
t., sia indirettamente sia per interposta persona. Qualunque disposizione
di un
t. che viola le limitazioni suddette è nulla, pur restando
intatte la validità e l'efficacia di tutte le altre parti dell'atto
stesso. Come documento il
t. è nullo quando non viene fatto
secondo le forme stabilite dalla legge. In particolare, il Codice Civile
italiano prevede forme ordinarie di
t., valide per i comuni casi della
vita, e forme straordinarie, consentite in determinate circostanze particolari.
Tra i
t. ordinari vanno annoverati il
t. olografo, interamente
scritto, sottoscritto e datato dal testatore, e il
t. per atto del
notaio, steso con l'intervento di un tecnico del diritto; questo può
essere a sua volta
pubblico o
segreto. Il
t. pubblico deve
essere ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, di fronte ai quali il
testatore dichiara la sua volontà al primo, che la mette per iscritto e
ne dà quindi lettura. Queste formalità devono essere riportate nel
t. stesso, insieme all'indicazione del luogo, della data del ricevimento
e dell'ora della sottoscrizione e alle firme del testatore, dei testimoni e del
notaio. Nel caso in cui il testatore non sia in grado di sottoscrivere o possa
farlo solo con gravi difficoltà, deve dichiarare la causa della propria
inabilità al notaio, affinché quest'ultimo la menzioni nell'atto
stesso. Nel caso in cui il testatore sia muto, sordo o sordomuto è invece
necessario l'intervento di un interprete. Il
t. pubblico deve essere
redatto in lingua italiana, oppure contenere in calce la traduzione italiana. Il
t. segreto, che riunisce i vantaggi di quello olografo e di quello
pubblico, è strutturato in due parti: la
scheda di sottoscrizione
e
l'atto di ricevimento. La scheda contiene le disposizioni, scritte
dal testatore o da un terzo di proprio pugno o a macchina; essa deve essere
sottoscritta dal testatore alla fine delle disposizioni se è interamente
redatta dallo stesso, oppure anche in ciascun mezzo foglio unito o separato se
è scritta tutta o in parte da terzi o con mezzi meccanici. Così
redatta, la scheda va consegnata dal testatore al notaio che, in presenza di due
testimoni, provvede a sigillarla e a redigere l'atto di ricevimento sulla carta
in cui è redatta o involta. Segue quindi la sottoscrizione del testatore,
dei testimoni e del notaio stesso. I
t. speciali, redatti da persone
investite di determinate cariche allo scopo di agevolare l'espressione delle
ultime volontà in circostanze particolari, sono il
t. in occasione di
malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (può
essere ricevuto dal pretore, dal conciliatore del luogo, dal sindaco o da chi ne
fa le veci o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età
non inferiore ai 16 anni); il
t. a bordo di navi o aeromobili (può
essere ricevuto dal comandante della nave o dell'aeromobile); il
t. dei
militari e assimilati (può essere ricevuto da un ufficiale, da un
cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa in presenza di due
testimoni). La volontà testamentaria non è esente da limitazioni.
Disponendo delle proprie sostanze il testatore, infatti, non può ledere
la legittima aspettativa dei prossimi congiunti ai quali, per legge, spettano
obbligatoriamente determinate quote dell'asse ereditario dette
indisponibili
o
legittime. Il testatore può disporre liberamente solo della
parte cosiddetta
disponibile del patrimonio, che rimane detraendo da esso
le quote legittime. La parte eventualmente lesa dalle disposizioni testamentarie
può, mediante apposita azione
di riduzione, ottenere di essere
reintegrata nei suoi diritti: in tal caso si provvede a ridurre le assegnazioni
testamentarie in misura proporzionalmente idonea a ricostituire la quota
indisponibile da assegnare. Nell'osservanza delle quote dei legittimari e delle
altre limitazioni a ricevere stabilite dalla legge, il
de cuius
può chiamare alla successione universale un solo erede o più
eredi. In questo secondo caso si ha la
comunione ereditaria. Il
de
cuius può inoltre istituire a carico dell'eredità uno o
più legatari. Allo stesso modo, può effettuare delle vocazioni di
secondo grado, previste dalla legge per i casi in cui il primo chiamato non
accetti e per quelli in cui, verificandosi il decesso di quest'ultimo, diviene
necessario trasmettere al secondo chiamato le sostanze ricevute dal primo. Nel
caso in cui uno degli eredi istituiti non accetti e non si manifesti una
differente volontà del testatore, la quota di colui che rinuncia si
accresce proporzionalmente a quella degli altri. Le singole disposizioni
testamentarie vanno effettuate nei confronti di soggetti chiaramente indicati o
individuabili con precisione, e capaci di ricevere per
t. Il
t.
deve rimanere segreto fino alla morte del testatore; al sopraggiungere di
questa, esso deve essere aperto e pubblicato dal notaio, affinché gli
interessati possano prenderne visione. Il notaio ha inoltre il compito di
effettuare le debite comunicazioni agli eredi e legatari di cui conosca il
recapito. Una volta pubblicato, il
t. diventa eseguibile, e dal primo
giorno della sua esecuzione decorrono la maggior parte dei termini per
intraprendere un'eventuale azione giudiziaria di annullamento. Affinché
le disposizioni testamentarie vengano eseguite scrupolosamente, il testatore
stesso può nominare uno o più esecutori testamentari. Per quanto
concerne l'invalidità del
t., essa comprende casi di
nullità e casi di annullabilità. La
nullità è
esente da termini di prescrizione, mentre l'
annullabilità si
prescrive generalmente in cinque anni dal primo giorno di esecuzione del
t.
La nullità delle disposizioni testamentarie, a prescindere dalla
causa da cui dipende, non può essere fatta valere da chi, essendo a
conoscenza della causa di invalidità, dopo la morte del
de cuius
ha confermato le sue disposizioni o le ha rese volontariamente esecutive.