L'ufficio pubblico che disimpegna il servizio
di cassa dello Stato e che fa parte dell'amministrazione del Tesoro. ║
T. dello Stato:
servizio svolto dalla
t. centrale che
compie tutte le operazioni assegnatele dal regolamento di contabilità di
Stato, quelle concernenti l'amministrazione centrale della Cassa depositi e
prestiti e quelle riguardanti il movimento dei fondi dello Stato, con le
t. provinciali e con il contabile del portafoglio. ║
T.
provinciale: ente situato nel capoluogo di provincia, autorizzato dalla
Banca d'Italia a effettuare riscossioni e pagamenti per conto dello Stato. Per
snellire le procedure il 1° giugno 1986 è entrato in vigore in
Italia il sistema della
T. unica, che prevede la presenza di due
tesorieri: uno rappresenta lo Stato e ha un ruolo di governo della
liquidità monetaria; l'altro fa capo all'ente decentrato, con minore
autonomia decisionale. ║
Ufficio di t.: nelle aziende pubbliche
quello che gestisce il denaro dell'azienda. ║
Operazioni di t.: le
operazioni bancarie che consentono a una banca di provvedersi di fondi
ricorrendo al credito di altre banche. ║
Crediti di
t.: crediti a breve termine derivanti da conti correnti, movimenti vari
di fondi, prestiti a enti diversi. ║
Debiti di t.: i debiti a breve
termine contratti con la Banca d'Italia o altre banche, comprendenti i debiti
per i buoni del Tesoro ordinari e quelli derivanti da emissione di vaglia del
Tesoro.