Forma di governo basata sul terrore. ║ Metodo
di lotta politica che si basa sulla violenza rivolta verso la
collettività e che si prefigge lo scopo di sovvertire l'ordine pubblico,
e quindi delegittimare e destabilizzare lo Stato, o al contrario di mantenere lo
status quo e fornire al regime in carica maggiore forza e potere sulla
collettività. Il
t. può essere infatti adottato sia da
gruppi eversivi opposti al Governo, sia da parti deviate delle istituzioni
governative e statali, sia dallo Stato stesso qualora si proponga di reprimere
ogni tentativo di opposizione. In generale il
t. si caratterizza per la
grande cruenza degli atti attraverso cui si realizza, ovvero attentati
dinamitardi, sequestri di persona, dirottamenti aerei, sabotaggi, assassini e
comunque atti molto violenti che coinvolgono un elevato numero di persone o
personaggi altamente emblematici della comunità nazionale o
internazionale. ║ Fig -
T. psicologico,
t. culturale:
atteggiamento intimidatorio fondato su argomentazioni culturali o su pressioni
psicologiche, teso a soggiogare un individuo o una collettività. •
Encicl. - Il
t. come forma di lotta e di affermazione politica attraverso
le varie epoche storiche è attestato non solo all'interno degli scenari
politici moderni ma anche in quelli passati: le congiure di palazzo d'epoca
romana o rinascimentale, le iniziative sovversive d'epoca coloniale possono
essere considerati esempi di
t. Il
t. del passato mirava
solitamente a colpire la persona o la classe sociale o politica che deteneva il
potere, ovvero gli atti di violenza erano indirizzati verso coloro che erano
considerati despoti; il
t. contemporaneo invece è caratterizzato
dal fatto che gli atti violenti coinvolgono la collettività o una parte
di collettività, benché essa non sia l'oggetto diretto della
sovversione. Il
t. del XX sec. infatti, di qualsiasi matrice esso sia, si
connota per il forte valore esemplare conferito alle azioni terroristiche,
attraverso le quali si vuole colpire il potere costituito ma allo stesso tempo
educare la collettività, lanciare un messaggio e attrarre l'attenzione
dell'opinione pubblica. Inoltre i gruppi terroristici hanno di norma un
ristretto numero di componenti, fatto che distingue le loro azioni politiche
dalle rivoluzioni e insurrezioni che coinvolgono invece grandi masse, e agiscono
in clandestinità. Accanto a queste caratteristiche generali vi sono poi
numerose differenziazioni che specificano l'identità delle diverse
organizzazioni terroristiche e anche dei diversi momenti storici e politici. Si
può dunque parlare di
t. transnazionale, di
t.
fondamentalista, di
t. etnico, di
t. ideologico. ║
T.
transnazionale o
internazionale:
prese piede soprattutto
negli anni Sessanta ad opera di gruppi di sedicenti rappresentanti di
popolazioni che rivendicavano il diritto a un territorio, come i Palestinesi o
gli Armeni. Le loro attività si esplicarono soprattutto attraverso
attentati dinamitardi e dirottamenti aerei, assassini di cittadini di Paesi
stranieri giudicati nemici della loro causa, come avvenne nel 1974 quando i
membri del gruppo palestinese Settembre Nero uccisero 11 atleti israeliani
durante le Olimpiadi di Monaco. ║
T.
fondamentalista:
si caratterizza per le motivazioni religiose, oltre che politiche, che
sottendono le azioni di violenza. Diffusosi in particolare negli anni Ottanta,
si esplicò principalmente attraverso attentati rivolti ai cosiddetti
"infedeli", fossero essi esponenti politici o masse inermi di
cittadini di Paesi o religioni ritenute nemiche. È attestato in
particolare nel mondo mediorientale e musulmano, travagliato da rappresaglie,
azioni simboliche e punitive, avvertimenti che provocano la morte di decine di
persone. Ne sono un esempio i numerosi attentati avvenuti in Egitto, in Algeria
o in Libano, ma anche quelli rivolti contro le potenze occidentali, come quello
del World Trade Center (1993), in cui morirono sei persone e più di 1.000
rimasero ferite, o il dirottamento di un aereo dell'Air France (1994) che
costò la vita a tre passeggeri e a quattro dirottatori. Di proporzioni
catastrofiche furono gli attentati terroristici avvenuti l'11 settembre 2001,
quando quattro aerei civili vennero dirottati nei cieli degli USA (V. STATI UNITI D'AMERICA,
Storia) e, con attacchi suicidi, due si andarono a schiantare contro le Torri gemelle
di New York, provocandone il successivo crollo, e uno contro il Pentagono, il
ministero della Difesa statunitense, a Washington. Il quarto, forse diretto
contro la Casa Bianca, precipitò in Pennsylvania. Migliaia furono le
vittime dell'attentato, la cui responsabilità fu attribuita all'organizzazione
terroristica Al Qaeda (V. QAEDA, AL), che fa capo allo sceicco saudita Osama
Bin Laden (V. BIN LADEN, OSAMA). Riconducibili sempre ad Al Qaeda e al
t.
fondamentalista furono gli attentati kamikaze del maggio 2003 a Riyadh, in Arabia Saudita
(V.) e a Casablanca, in Marocco (V.). I successivi attentati a Madrid (11 marzo 2004) e
Londra (7 luglio 2005), indirizzati verso capitali coinvolte nell'occupazione militare
dell'Iraq, vennero fatti risalire sempre all'organizzazione islamica. Di notevole
cruenza e intensità furono anche i numerosi attacchi suicidi portati dai Palestinesi
contro la popolazione civile israeliana a partire dalla Seconda Intifada iniziata nel
settembre 2000 (V. INTIFADA, ISRAELE, PALESTINA). ║
T. etnico: alcuni Paesi
occidentali hanno conosciuto forme di
t. operato da gruppi etnici che
rivendicavano l'indipendenza e l'autonomia della loro comunità. Ne sono esempi
significativi i radicali baschi dell'
ETA (V.), l'
IRA
(V.), il
Fronte di liberazione del
Québec (FLQ) e il
Fronte di liberazione nazionale della Corsica
(FLNC). Ad essi si contrapposero in alcuni casi gruppi terroristici contrari
alla separazione, come i
Grupos antiterroristas de liberación
(GAL) nei Paesi Baschi, l'
Ulster volunteer force e l'
Ulster
defence association in Irlanda del Nord, il
Front d'action nouvelle
contre l'indépendance et l'autonomisme (FRANCIA) in Corsica. In molti
casi le azioni terroristiche di questi gruppi ebbero effetti altamente
distruttivi, soprattutto in Spagna e ancor più in Irlanda del Nord, dove
la situazione configuratasi di guerra civile, nonostante i ripetuti tentativi di
risoluzione, era ancora in atto alla fine degli anni Novanta. Altro esempio è
dato dalla Russia, dove, negli anni Novanta, scoppiò
il fenomeno del
t. ceceno, ad opera di membri di organizzazioni clandestine
che rivendicavano l'indipendenza della Cecenia (V.) e l'allontanamento delle truppe
russe dal suo territorio. Tra i vari attentati messi a punto da questi gruppi, quello
dalle conseguenze più infauste fu la presa in ostaggio del pubblico presente
ad uno spettacolo nel teatro Dubrovka di Mosca. Dopo giorni di asserragliamento,
le truppe speciali russe fecero incursione nel teatro, ma l'operazione, nella quale
vennero usati dei gas narcotizzanti, costò la vita a oltre 120 persone. ║
T. ideologico: si differenzia al suo interno sia per la natura
politica che lo informa, sia per gli obiettivi che persegue, sia per le forme
con cui si esprime. È comunque un fenomeno che interessa diverse
democrazie occidentali in Europa, dove sorgono organizzazioni ispirate a
un'
ideologia di destra, come il
Deutsche Aktionsgruppen (DA) e la
Wehrsportsgruppe Hoffman in Germania, il
Nuovo Fronte Nazista in
Francia e numerose altre sigle in Italia (V.
OLTRE). Accanto ad esse nasce anche il cosiddetto
t.
di
sinistra, al quale si ispirano, oltre ai gruppi terroristici italiani, la
Rote Armee Fraktion (RAF) e le
Revolutionäre Zellen (RZ) in
Germania, le
Cellules Comunistes Combattentes (CCC) in Belgio e
Action
Directe (AD) in Francia. In particolare intorno alla metà degli anni
Ottanta il
t.
europeo o
euroterrorismo rivolse la propria
azione, spesso coordinata in diversi Paesi, verso le basi NATO presenti sul
territorio del Vecchio Continente. Il
t. di sinistra si diffuse poi anche
oltreoceano, come dimostrò la nascita di organizzazioni quali
Esercito
rosso in Giappone,
Weather Underground (WU) negli Stati Uniti,
Montoneros in Argentina,
Tupamaros in Uruguay,
Sendero
Luminoso in Perú. ║
Il t. in Italia: gli anni Settanta e
Ottanta del XX sec. rappresentarono uno dei periodi più drammatici e
difficili per il nostro Paese, sconvolto da circa 1.200 attentati nei quali
persero la vita 142 persone e ne rimasero ferite 190. Per quanto riguarda il
cosiddetto
t. rosso, le azioni più clamorose e pericolose furono
quelle perpetrate dalle
Brigate Rosse (V.) e da
Prima Linea (V.). Le
prime, attive sin dal 1970, agirono soprattutto al Nord (in particolare a Milano,
Torino e Genova), creando in seguito numerose "colonne" in regioni quali
Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Campania e Sardegna. A un primo periodo in cui
la loro azione fu indirizzata in particolare contro beni materiali e persone
precise, seguì una fase caratterizzata da omicidi, durante la quale
l'attività delle Brigate Rosse, in un più manifesto attacco allo
Stato, culminò con il rapimento e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro
nel 1978. L'azione brigatista si caratterizzò inoltre per la frequenza
con cui venivano effettuati gli attentati e per l'alto grado di violenza che
provocò un diffuso e profondo senso di preoccupazione nella popolazione.
L'organizzazione Prima Linea apparve sulla scena a partire dalla prima
metà degli anni Settanta, raccogliendo un nutrito numero di adepti tra
gli studenti e tra i ceti della media borghesia. Simile alle BR come struttura e
organizzazione, anche Prima Linea si rese responsabile di atti di grande
atrocità, contribuendo a mantenere la collettività nel terrore.
Accanto a queste operarono numerose altre organizzazioni, meno strutturate, ma
sempre di stampo sovversivo, come
Autonomia Operaia
(V.). Il venir meno di un reale appoggio
politico e il mancato consenso delle masse diedero inizio alla crisi interna
delle organizzazioni, che nel giro di alcuni anni vennero smantellate anche
grazie al prezioso contributo dato alle forze dell'ordine e alla magistratura
dai pentiti e dai dissociati. In particolare gli anni Ottanta videro allargarsi
il fenomeno della dissociazione, grazie alla quale molti militanti abbandonarono
la lotta armata, prendendo le distanze in modo inequivocabile e irrevocabile
dall'ideologia delle organizzazioni clandestine. Nonostante ciò si
verificarono nuovi attentati e assassini ad opera di frange di irriducibili che,
ancorché sporadici, mantennero vivo l'allarme nel Paese. Ne sono un
esempio l'assassinio dell'economista Tarantelli nel 1985, dell'ex sindaco di
Firenze Conti nel 1986, del generale Giorgieri nel 1987, del senatore Ruffilli
nel 1988. Rigurgiti di
t. di matrice rossa si ebbero ancora tra la fine degli anni
Novanta e l'inizio del nuovo millennio con gli attentati a Massimo D'Antona (1999) e a
Marco Biagi (2002), entrambi consulenti del ministero del Lavoro, i cui omicidi
furono rivendicati dalle Brigate Rosse-Partito Comunista Combattente, la stessa
organizzazione della quale facevano parte i due terroristi Nadia Desdemona Lioce
e Mauro Galesi, arrestata la prima, ucciso il secondo, durante una sparatoria sul
treno Roma-Firenze nel corso della quale perse la vita l'agente della polizia ferroviaria
Emanuele Petri (2 marzo 2003). L'eversione di destra è numericamente più
contenuta ma altrettanto distruttiva di quella di sinistra. Si fonda sui
principi e sui valori che furono del regime fascista e mira a sovvertire
l'ordine democratico e instaurare un regime autoritario. Le diverse
organizzazioni clandestine, quali
Squadre azione Mussolini,
Ordine
Nuovo,
Ordine Nero,
Nuclei armati rivoluzionari,
Terza
posizione, adottarono sia la tattica della guerriglia urbana, colpendo
esponenti dello Stato tra cui poliziotti, magistrati, sindacalisti, ecc., sia
quella delle stragi, con l'obiettivo di seminare più morte e terrore
possibile. Anche in assenza di un accertamento completo della verità e
del riconoscimento degli esecutori materiali dei delitti, si possono ascrivere
al
t. nero gli attentati di Piazza Fontana a Milano (1969), di Piazza
della Loggia a Brescia (1974), al treno Italicus (1980), alla stazione di
Bologna (1980) e al treno Napoli-Milano (1984). Nei primi anni Settanta in
particolare, il
t. di destra godette dell'appoggio e della protezione di
alcune frange degli organismi di potere, il che rese più forte la sua
azione, garantì per lungo tempo la libertà ai terroristi e
impedì di far luce sui delitti. Anche per il
t. nero il processo
di declino si innescò da una parte grazie a una più convinta
azione repressiva dello Stato e dall'altra per il fenomeno del pentitismo e
della dissociazione, benché verificatosi in maniera meno massiccia di
quanto avvenne per l'eversione di sinistra. • Dir. -
L'impossibilità di dare una definizione precisa e univoca del
t.
ha posto diversi problemi nella codificazione di norme di prevenzione e
punizione dei reati ad esso collegati. Un momento importante in questo senso fu
l'approvazione di alcune risoluzioni emanate dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite nel 1972. Le risoluzioni però, non essendo vincolanti, non
obbligavano gli Stati all'osservanza delle prescrizioni e contribuivano quindi a
mantenere un clima di incertezza. In particolare vi erano differenti posizioni
riguardo al
t. delle singole organizzazioni, in alcuni casi tollerato e
compreso, benché non giustificato, perché ritenuto l'unica forma
di lotta possibile nei confronti di Governi dittatoriali e razzisti. Il
t. di Stato venne invece unanimemente condannato. Le difficoltà
furono parzialmente risolte affrontando separatamente i diversi reati compiuti
con finalità terroristiche. Tra gli atti giuridici emanati, sono di
particolare importanza la Convenzione dell'Aja del 16 dicembre 1970, che
contempla il reato di cattura illecita di aeromobile; la Convenzione di Montreal
del 23 settembre 1971, che sanziona gli atti illeciti contro la sicurezza della
navigazione aerea; la Convenzione di Roma del 19 marzo 1988, che riguarda la
sicurezza della navigazione marittima; la Convenzione di New York del 14
dicembre 1973, che disciplina i reati contro le persone sottoposte a protezione
speciale, compresi i diplomatici; la Convenzione di New York del 17 dicembre
1979, che sanziona il reato di cattura di ostaggi. La composizione di alcuni
aspetti contrastanti della legislazione in materia di
t. si ebbe solo con
l'approvazione della
Dichiarazione sulle misure per eliminare il terrorismo
internazionale (risoluzione n. 49/60 del 9-12-1994), nella quale vengono
condannati, e quindi perseguiti, tutti i reati commessi per provocare terrore
nella popolazione, di qualsiasi natura o ispirazione essi siano e da chiunque
vengano attuati. Gli Stati che sottoscrissero la Dichiarazione si assunsero
l'obbligo di non prendere parte in nessuna forma e di non fornire alcun sostegno
a organizzazioni terroristiche e tanto meno a partecipare ad azioni
terroristiche. Nell'ambito della Comunità europea la minore distanza
politica e culturale degli Stati membri ha consentito l'elaborazione, in tempi
più brevi, di un documento che affronta la legislazione sul
t. da
un punto di vista globale, pur contenendo riferimenti specifici ai diversi
crimini con finalità terroristiche. Si tratta della Convenzione di
Strasburgo del 27 gennaio 1979, nella quale si stabilisce il trattamento per
reati che vanno dal dirottamento aereo al sequestro di persona agli attentati
dinamitardi. Le convenzioni hanno potere vincolante, obbligano cioè gli
Stati che le sottoscrivono all'osservanza delle loro prescrizioni e in alcuni
casi prevedono delle sanzioni per chi le contravviene. In particolare le
convenzioni internazionali sul
t. impongono agli Stati di contemplare nei
loro ordinamenti interni leggi che prevedano la persecuzione e la punizione di
tutti i reati commessi con finalità terroristiche, la collaborazione tra
gli Stati compresa la disponibilità allo scambio di informazioni,
l'impegno a estradare il reo di un atto di
t. verso il Paese più
direttamente interessato o colpito dal reato commesso oppure, in alternativa,
l'impegno a istruire un'azione penale nei confronti del reo sulla base della
legislazione del Paese nel quale è stato catturato il terrorista. ║
Il primo riferimento al
t. nel Codice Penale italiano è contenuto
nell'art. 289 bis del D.L. 21-3-1978, n. 59 (divenuto poi L. 18-5-1978, n. 191),
che disciplina il reato di sequestro di persona a scopo di
t. o di
eversione. Il Codice Penale include inoltre le norme che disciplinano le misure
urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (D.L.
15-12-1979, n. 625, divenuto poi L. 6-2-1980, n. 15); le misure per la difesa
dell'ordinamento costituzionale (D.L. 29-5-1982, n. 304); le misure da applicare
a quanti si dissociano dal
t. (L. 18-2-1987, n. 34). Il Codice di
Procedura Penale disciplina infine le disposizioni a favore delle vittime del
t. (L. 20-10-1990, n. 302). La situazione di particolare gravità
in cui si trovò l'Italia negli anni Settanta e Ottanta portò alla
cosiddetta legislazione d'emergenza, con la quale si studiarono non solo misure
repressive del fenomeno terroristico ma anche nuove soluzioni processuali, che
tenessero conto delle evoluzioni che il
t. subì nel corso degli
anni. Vennero dunque promulgate le cosiddette "leggi speciali", che
davano maggiori poteri alle forze dell'ordine, ampliandone anche la
discrezionalità, al fine di prevenire gli atti terroristici e di
debellare le organizzazioni clandestine armate (per esempio fermare persone
ritenute in procinto di commettere reati gravi; fermare e identificare persone
che si rifiutano di comunicare le proprie generalità; effettuare
perquisizioni domiciliari coinvolgendo anche interi stabili; assumere
informazioni su persone sottoposte a fermo o arresto anche in assenza del loro
avvocato difensore; effettuare intercettazioni telefoniche). Vennero inoltre
aumentati i controlli all'interno delle carceri e, con un decreto ministeriale
emanato nel 1977, furono realizzate strutture di massima sicurezza destinate
alla reclusione, tra gli altri, dei terroristi. Allo stesso tempo vennero
approntati strumenti processuali da applicare agli imputati di crimini a scopo
terroristico quali, per esempio, il divieto di godere della libertà
provvisoria e il prolungamento dei termini di custodia cautelare. A partire dal
1979 furono adottate anche norme relative alla gestione dei pentiti e dei
dissociati che, dal 1980, cominciarono in qualche modo a collaborare con lo
Stato. Per costoro, infatti, furono previste riduzioni di pena e attenuazione
del regime carcerario fino ad arrivare, in alcuni casi, alla non
punibilità. In particolare, la L. 18-2-1987, n. 34 fu rivolta al fenomeno
della dissociazione, intendendo per dissociati coloro i quali avessero tenuto
per qualche tempo un comportamento inequivocabilmente incompatibile con il
t. e con le organizzazioni clandestine, avessero ripudiato l'uso della
violenza come metodo di lotta e di rivendicazione e avessero ammesso interamente
le proprie colpe e responsabilità. Nei confronti di quanti si
dichiarassero dissociati furono previste consistenti riduzioni di pena, per i
reati commessi fino al 1983 (l'ergastolo per esempio fu commutato in 30 anni di
reclusione). Furono esclusi dai benefici i reati di strage.