Stats Tweet

Tentativo.

Prova, esperimento per riuscire a fare qualche cosa: ogni t. di fargli cambiare idea è stato inutile. • Mat. - Procedere per t.: scegliere a caso l'entità che potrebbe essere una possibile soluzione di un problema ed eseguirne quindi la verifica, fino a trovare quella che soddisfa le condizioni del problema; così facendo si può giungere, se non alla soluzione, alla migliore approssimazione della soluzione stessa. • Dir. - Atto la cui conseguenza sarebbe, se si verificasse, penalmente rilevante. L'art. 56 Cod. Pen. definisce t. gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Per l'individuazione in concreto delle ipotesi di t., l'attenzione si incentra sul requisito dell'idoneità degli atti, che è di ordine oggettivo e si concreta in un giudizio, fondato sull'esperienza di casi simili, sulla capacità degli atti nel loro complesso a portare a un determinato delitto. Più controversa è la questione della soggettività degli atti, cioè se essi debbano servire esclusivamente a provare l'intenzione dell'agente. L'indicazione prevalente è considerare riduttivo un orientamento che sopravvaluti l'elemento psicologico del reato. Con riferimento a ipotesi di tentato omicidio, recenti pronunciamenti della Cassazione hanno peraltro indicato che, per parlare di t., si può ritenere che l'agente non si debba limitare ad accettare il rischio di cagionare un evento ponendo in essere una condotta diretta ad altro scopo (dolo eventuale), ma si debba verificare un'ipotesi di dolo diretto. Il reato di delitto tentato è punito con la reclusione non inferiore a 12 anni, se la pena stabilita dalla legge per il delitto è l'ergastolo; negli altri casi il periodo di reclusione coincide con la pena stabilita per il delitto diminuita da un terzo a due terzi. Se il t. è interrotto per volontà del colpevole non è punibile, ma lo sono gli atti compiuti quando questi costituiscano per sé un reato diverso; se, completata l'azione esecutiva, il colpevole volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena del t. diminuita da un terzo alla metà. ║ T. inidoneo: quando si verifica l'inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto di essa. Non è punibile, ma può dare luogo all'applicazione di una misura di sicurezza (art. 49).