Prova, esperimento per riuscire a fare qualche cosa:
ogni t. di fargli cambiare idea è stato inutile. • Mat. -
Procedere per t.: scegliere a caso l'entità che potrebbe
essere una possibile soluzione di un problema ed eseguirne quindi la verifica,
fino a trovare quella che soddisfa le condizioni del problema; così
facendo si può giungere, se non alla soluzione, alla migliore
approssimazione della soluzione stessa. • Dir. - Atto la cui conseguenza
sarebbe, se si verificasse, penalmente rilevante. L'art. 56 Cod. Pen. definisce
t. gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto,
se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Per l'individuazione in
concreto delle ipotesi di
t., l'attenzione si incentra sul requisito
dell'idoneità degli atti, che è di ordine oggettivo e si concreta
in un giudizio, fondato sull'esperienza di casi simili, sulla capacità
degli atti nel loro complesso a portare a un determinato delitto. Più
controversa è la questione della soggettività degli atti,
cioè se essi debbano servire esclusivamente a provare l'intenzione
dell'agente. L'indicazione prevalente è considerare riduttivo un
orientamento che sopravvaluti l'elemento psicologico del reato. Con riferimento
a ipotesi di tentato omicidio, recenti pronunciamenti della Cassazione hanno
peraltro indicato che, per parlare di
t., si può ritenere che
l'agente non si debba limitare ad accettare il rischio di cagionare un evento
ponendo in essere una condotta diretta ad altro scopo (dolo eventuale), ma si
debba verificare un'ipotesi di dolo diretto. Il reato di
delitto tentato
è punito con la reclusione non inferiore a 12 anni, se la pena stabilita
dalla legge per il delitto è l'ergastolo; negli altri casi il periodo di
reclusione coincide con la pena stabilita per il delitto diminuita da un terzo a
due terzi. Se il
t. è interrotto per volontà del colpevole
non è punibile, ma lo sono gli atti compiuti quando questi costituiscano
per sé un reato diverso; se, completata l'azione esecutiva, il colpevole
volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena del
t. diminuita
da un terzo alla metà. ║
T. inidoneo: quando si verifica
l'inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto di essa. Non è
punibile, ma può dare luogo all'applicazione di una misura di sicurezza
(art. 49).