Testo di una comunicazione trasmessa o da
trasmettere per telegrafo. ║
T. a risposta pagata:
t. in
base al quale il mittente paga anticipatamente una tassa per la risposta del
ricevente. ║
T. con ricevuta di ritorno:
t. nel quale il
mittente è informato dell'ora in cui il messaggio è stato
recapitato; all'atto della consegna il ricevente deve firmare o emettere una
ricevuta. ║
T. di servizio: comunicazione che intercorre tra uffici
amministrativi privati e relativo ad argomenti di interesse pubblico. ║
T. di Stato: comunicazione internazionale trasmessa da una carica
pubblica come il capo di Stato o di Governo, un ministro, ecc. ║
T.
lettera:
t. nel quale il numero minimo di parole è più
alto dei
t. ordinari, mentre il costo è proporzionalmente minore
perché viene inoltrato al termine dei servizi ordinari e recapitato al
destinatario con la posta ordinaria la mattina del giorno successivo, o comunque
non prima che siano trascorse cinque ore dalla ricezione. ║
T.
ufficiale: comunicazione trasmessa da personale governativo o militare che
può essere indirizzata anche a soggetti privati. ║
T.
urgente: comunicazione a cui viene data la precedenza sia nella trasmissione
sia nella consegna. ║ Modulo su cui si compila il testo da telegrafare.
• Dir. - Il
t. ha lo stesso valore legale della scrittura privata,
se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è stato sottoscritto
dal mittente o se è stato consegnato dal mittente medesimo, anche senza
sottoscriverlo. La sottoscrizione può essere autenticata da notaio. Se
l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del
t.
è stata accertata nei modi stabiliti dal regolamento, è ammessa la
prova contraria. Il mittente può fare indicare nel
t. se
l'originale è stato firmato con o senza autenticazione. Il testo del
t. consegnato al destinatario si presume, fino a prova contraria,
conforme all'originale. Il mittente, se ha fatto collazionare il
t.
secondo le disposizioni del regolamento, si presume esente da colpa per le
divergenze verificatesi tra originale e riproduzione. Il Codice Civile obbliga
le imprese commerciali a conservare i
t. ricevuti per un periodo di dieci
anni.