Stats Tweet

Telegramma.

Testo di una comunicazione trasmessa o da trasmettere per telegrafo. ║ T. a risposta pagata: t. in base al quale il mittente paga anticipatamente una tassa per la risposta del ricevente. ║ T. con ricevuta di ritorno: t. nel quale il mittente è informato dell'ora in cui il messaggio è stato recapitato; all'atto della consegna il ricevente deve firmare o emettere una ricevuta. ║ T. di servizio: comunicazione che intercorre tra uffici amministrativi privati e relativo ad argomenti di interesse pubblico. ║ T. di Stato: comunicazione internazionale trasmessa da una carica pubblica come il capo di Stato o di Governo, un ministro, ecc. ║ T. lettera: t. nel quale il numero minimo di parole è più alto dei t. ordinari, mentre il costo è proporzionalmente minore perché viene inoltrato al termine dei servizi ordinari e recapitato al destinatario con la posta ordinaria la mattina del giorno successivo, o comunque non prima che siano trascorse cinque ore dalla ricezione. ║ T. ufficiale: comunicazione trasmessa da personale governativo o militare che può essere indirizzata anche a soggetti privati. ║ T. urgente: comunicazione a cui viene data la precedenza sia nella trasmissione sia nella consegna. ║ Modulo su cui si compila il testo da telegrafare. • Dir. - Il t. ha lo stesso valore legale della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è stato sottoscritto dal mittente o se è stato consegnato dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo. La sottoscrizione può essere autenticata da notaio. Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del t. è stata accertata nei modi stabiliti dal regolamento, è ammessa la prova contraria. Il mittente può fare indicare nel t. se l'originale è stato firmato con o senza autenticazione. Il testo del t. consegnato al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale. Il mittente, se ha fatto collazionare il t. secondo le disposizioni del regolamento, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione. Il Codice Civile obbliga le imprese commerciali a conservare i t. ricevuti per un periodo di dieci anni.