Compenso dovuto da un privato a un ente pubblico per un
servizio resogli, su richiesta, dall'ente stesso:
t. sui certificati.
║ Nel linguaggio comune il termine viene usato impropriamente come
sinonimo di
imposta e per indicare, in generale, ogni tipo di imposizione
tributaria:
pagare le t. ║ Sinonimo improprio di
tariffa,
particolarmente nell'espressione
t. aeroportuali, con la quale si
indicano le tariffe imposte, per ciascun aeroporto, a pagamento dei servizi
forniti e delle attrezzature utilizzate. • Fin. - Si fa generalmente
ricorso al termine
t. ogniqualvolta un servizio reso da un ente pubblico
a un privato, dietro sua richiesta, sia diretto a soddisfare, oltre al bisogno
particolare, un'esigenza indivisibile di tutta la comunità. Si ritiene,
inoltre, che il prezzo corrisposto da chi richiede il servizio per un proprio
particolare vantaggio (
t.) corrisponda esclusivamente alla parte
divisibile del suo costo totale, attribuendosi a carico della
collettività la parte indivisibile del costo stesso (imposta). È
tutt'altro che agevole, comunque, distinguere nel costo di un servizio pubblico
la parte divisibile da quella indivisibile; si può, pertanto, comprendere
come regni molta incertezza, nei vari ordinamenti statali, in merito alla
distinzione tra i concetti di
t., imposta, prezzo politico e prezzo
pubblico. Se ci si attiene a una classificazione delle entrate pubbliche, la
t. si colloca, unitamente al contributo speciale, nell'ambito dei prezzi
politici, rientrando nei casi in cui il prezzo corrisposto per il servizio
fornito da un ente pubblico non copre totalmente i costi di produzione. La
t., tuttavia, si differenzia dall'imposta e dal contributo, in quanto,
pur essendo fissata dall'autorità, e quindi coattiva, non è
obbligatoria per il contribuente, se non nel caso in cui faccia domanda del
servizio interessato. La
t., configurandosi come una sorta di
controprestazione, presenta delle affinità con il prezzo pubblico, anche
se quest'ultimo viene stabilito in modo da coprire totalmente il costo di
produzione. Sul piano squisitamente giuridico, la differenza tra imposta e
t. dovrebbe individuarsi nel fatto che l'imposta, non essendo legata a
una specifica prestazione, ha carattere contributivo, si fonda cioè sulla
capacità contributiva del soggetto su cui grava, mentre la
t.,
collegata a una determinata prestazione, ha carattere commutativo. Non possono
considerarsi, comunque, pertinenti i dubbi circa la coattività della
t., in quanto, ferma restando la libertà del soggetto di scegliere
se avvalersi o no del servizio pubblico, il tributo viene imposto dalla legge.
La definizione giuridica più appropriata di
t. sembra essere, in
definitiva, quella di tributo corrispondente a un'attività svolta da un
ente pubblico nei riguardi di un soggetto che ne ha fatto richiesta, con
l'avvertenza che non sempre la prestazione di quest'attività produce un
vantaggio per il soggetto in questione (è il caso, per esempio, delle
t. in applicazione delle leggi penali). Le
t. possono essere
fisse o
variabili; all'interno di queste ultime si può
operare una divisione tra
t. proporzionali,
progressive,
scalari: nel primo caso il loro ammontare complessivo cresce
proporzionalmente con il crescere del numero di unità di servizio
consumate (l'aliquota, o percentuale, è costante); nel secondo caso la
crescita avviene in misura più che proporzionale (l'aliquota cresce con
l'aumentare del valore); nella terza ipotesi l'ammontare delle
t. cresce
secondo una determinata scala. La riscossione delle
t. può
attuarsi nei seguenti modi: 1)
per esazione diretta generale, quando il
tributo viene versato presso tesorerie, uffici postali, uffici del registro,
ecc., che rilasciano la quietanza del versamento, necessaria al contribuente per
usufruire del servizio in questione; 2)
per esazione diretta
specializzata, quando il pagamento viene effettuato presso lo stesso ufficio
che presta il servizio; 3)
per esazione indiretta, mediante il
bollo, quando il servizio richiesto comporta la creazione di atti scritti o la
domanda per usufruire del servizio deve essere prodotta per iscritto. Le
t. si possono dividere in diverse categorie: 1)
t. industriali,
corrisposte per servizi prestati dallo Stato o da imprese pubbliche che hanno
finalità extraeconomiche (in questa categoria rientrano, per esempio, le
t. per i servizi postali, telefonici, telegrafici e le
t. per
l'applicazione del marchio sui lavori d'oro e d'argento); 2)
t.
amministrative, tra cui si annoverano le cosiddette
t. sugli affari
civili, come quelle sulle concessioni governative, sulle licenze, sui
certificati anagrafici, le
t. inerenti alle attività
intellettuali, come le
t. scolastiche e quelle d'ingresso nei musei e in
altri enti culturali, le
t. relative ad attività economiche, come
quelle corrisposte per l'occupazione di aree pubbliche o per la concessione di
fiere e mercati; 3)
t. giudiziarie, le
t. sugli atti della
giustizia civile. • Ord. scol. - Nell'ambito delle
t. scolastiche
si distinguono la
t. d'immatricolazione, la
t. di frequenza (nelle
università corrisponde alla
t. annuale d'iscrizione), la
t.
d'esame, la
t. di diploma e altri contributi di varia natura, come le
soprattasse per esami di laurea all'università. La scuola dell'obbligo
è completamente gratuita, mentre nelle scuole superiori sono previsti,
per gli alunni in condizioni economiche meno fortunate, esoneri totali o
parziali ottenibili in base al merito o all'appartenenza a categorie particolari
(è il caso, per esempio, dei figli di mutilati o di invalidi). Ai
responsabili delle scuole private è concesso di imporre
t. in
misura non inferiore a quelle previste dai corrispondenti istituti statali, con
l'eccezione della
t. di diploma che deve essere comunque versata allo
Stato. • Dir. can. -
T. ecclesiastiche: emolumenti dovuti dai
fedeli, e destinati alle necessità della Chiesa, per servizi loro
prestati da uffici ecclesiastici.