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Tassa.

Compenso dovuto da un privato a un ente pubblico per un servizio resogli, su richiesta, dall'ente stesso: t. sui certificati. ║ Nel linguaggio comune il termine viene usato impropriamente come sinonimo di imposta e per indicare, in generale, ogni tipo di imposizione tributaria: pagare le t. ║ Sinonimo improprio di tariffa, particolarmente nell'espressione t. aeroportuali, con la quale si indicano le tariffe imposte, per ciascun aeroporto, a pagamento dei servizi forniti e delle attrezzature utilizzate. • Fin. - Si fa generalmente ricorso al termine t. ogniqualvolta un servizio reso da un ente pubblico a un privato, dietro sua richiesta, sia diretto a soddisfare, oltre al bisogno particolare, un'esigenza indivisibile di tutta la comunità. Si ritiene, inoltre, che il prezzo corrisposto da chi richiede il servizio per un proprio particolare vantaggio (t.) corrisponda esclusivamente alla parte divisibile del suo costo totale, attribuendosi a carico della collettività la parte indivisibile del costo stesso (imposta). È tutt'altro che agevole, comunque, distinguere nel costo di un servizio pubblico la parte divisibile da quella indivisibile; si può, pertanto, comprendere come regni molta incertezza, nei vari ordinamenti statali, in merito alla distinzione tra i concetti di t., imposta, prezzo politico e prezzo pubblico. Se ci si attiene a una classificazione delle entrate pubbliche, la t. si colloca, unitamente al contributo speciale, nell'ambito dei prezzi politici, rientrando nei casi in cui il prezzo corrisposto per il servizio fornito da un ente pubblico non copre totalmente i costi di produzione. La t., tuttavia, si differenzia dall'imposta e dal contributo, in quanto, pur essendo fissata dall'autorità, e quindi coattiva, non è obbligatoria per il contribuente, se non nel caso in cui faccia domanda del servizio interessato. La t., configurandosi come una sorta di controprestazione, presenta delle affinità con il prezzo pubblico, anche se quest'ultimo viene stabilito in modo da coprire totalmente il costo di produzione. Sul piano squisitamente giuridico, la differenza tra imposta e t. dovrebbe individuarsi nel fatto che l'imposta, non essendo legata a una specifica prestazione, ha carattere contributivo, si fonda cioè sulla capacità contributiva del soggetto su cui grava, mentre la t., collegata a una determinata prestazione, ha carattere commutativo. Non possono considerarsi, comunque, pertinenti i dubbi circa la coattività della t., in quanto, ferma restando la libertà del soggetto di scegliere se avvalersi o no del servizio pubblico, il tributo viene imposto dalla legge. La definizione giuridica più appropriata di t. sembra essere, in definitiva, quella di tributo corrispondente a un'attività svolta da un ente pubblico nei riguardi di un soggetto che ne ha fatto richiesta, con l'avvertenza che non sempre la prestazione di quest'attività produce un vantaggio per il soggetto in questione (è il caso, per esempio, delle t. in applicazione delle leggi penali). Le t. possono essere fisse o variabili; all'interno di queste ultime si può operare una divisione tra t. proporzionali, progressive, scalari: nel primo caso il loro ammontare complessivo cresce proporzionalmente con il crescere del numero di unità di servizio consumate (l'aliquota, o percentuale, è costante); nel secondo caso la crescita avviene in misura più che proporzionale (l'aliquota cresce con l'aumentare del valore); nella terza ipotesi l'ammontare delle t. cresce secondo una determinata scala. La riscossione delle t. può attuarsi nei seguenti modi: 1) per esazione diretta generale, quando il tributo viene versato presso tesorerie, uffici postali, uffici del registro, ecc., che rilasciano la quietanza del versamento, necessaria al contribuente per usufruire del servizio in questione; 2) per esazione diretta specializzata, quando il pagamento viene effettuato presso lo stesso ufficio che presta il servizio; 3) per esazione indiretta, mediante il bollo, quando il servizio richiesto comporta la creazione di atti scritti o la domanda per usufruire del servizio deve essere prodotta per iscritto. Le t. si possono dividere in diverse categorie: 1) t. industriali, corrisposte per servizi prestati dallo Stato o da imprese pubbliche che hanno finalità extraeconomiche (in questa categoria rientrano, per esempio, le t. per i servizi postali, telefonici, telegrafici e le t. per l'applicazione del marchio sui lavori d'oro e d'argento); 2) t. amministrative, tra cui si annoverano le cosiddette t. sugli affari civili, come quelle sulle concessioni governative, sulle licenze, sui certificati anagrafici, le t. inerenti alle attività intellettuali, come le t. scolastiche e quelle d'ingresso nei musei e in altri enti culturali, le t. relative ad attività economiche, come quelle corrisposte per l'occupazione di aree pubbliche o per la concessione di fiere e mercati; 3) t. giudiziarie, le t. sugli atti della giustizia civile. • Ord. scol. - Nell'ambito delle t. scolastiche si distinguono la t. d'immatricolazione, la t. di frequenza (nelle università corrisponde alla t. annuale d'iscrizione), la t. d'esame, la t. di diploma e altri contributi di varia natura, come le soprattasse per esami di laurea all'università. La scuola dell'obbligo è completamente gratuita, mentre nelle scuole superiori sono previsti, per gli alunni in condizioni economiche meno fortunate, esoneri totali o parziali ottenibili in base al merito o all'appartenenza a categorie particolari (è il caso, per esempio, dei figli di mutilati o di invalidi). Ai responsabili delle scuole private è concesso di imporre t. in misura non inferiore a quelle previste dai corrispondenti istituti statali, con l'eccezione della t. di diploma che deve essere comunque versata allo Stato. • Dir. can. - T. ecclesiastiche: emolumenti dovuti dai fedeli, e destinati alle necessità della Chiesa, per servizi loro prestati da uffici ecclesiastici.