(dal latino
societas: società).
Dir. - Contratto agrario stipulato tra due parti,
soccidante (che dispone
del bestiame) e
soccidario (che alleva il bestiame), che si associano per
l'allevamento del bestiame e l'esercizio delle attività ad esso connesse,
al fine di suddividere l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili
che ne conseguono. L'accrescimento consiste sia nei parti sopravvenuti, sia
nell'aumentato valore del bestiame al termine del contratto. La
s.
può essere semplice, parziaria e con conferimento di pascolo. ║
S. semplice:
il bestiame è conferito dal soccidante
e il contratto, se non è stato stabilito alcun termine, ha la durata di
tre anni. La direzione nell'impresa compete al soccidante, mentre il soccidario
ha l'obbligo di prestare il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento
del bestiame affidatogli, per la lavorazione e il trasporto dei prodotti sino ai
luoghi di ordinario deposito. La scelta di prestatori di lavoro estranei alla
famiglia del soccidario deve essere effettuata con il consenso del soccidante,
anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa sia posta a
carico del soccidario. Nella
s. stipulata per un tempo non inferiore a
tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca
la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per cause non imputabili
al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi del
medesimo valore intrinseco di quello che i capi periti avevano all'inizio del
contratto; ciò tenuto conto del numero, della razza, della
qualità, del sesso, del peso e dell'età. In mancanza di tale
reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto. Il
trasferimento ad altri della proprietà o del godimento del bestiame dato
a
s. non comporta lo scioglimento del contratto: i crediti e i debiti del
soccidante passano all'acquirente proporzionalmente alla quota acquistata, fatta
salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante. Se il
trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può,
nel termine di un mese da quando è venuto a conoscenza del trasferimento,
recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso. Gli
accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese vengono suddivisi tra le parti
secondo le proporzioni stabilite dalle convenzioni o dagli usi; è nullo
il patto per cui il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore
di quella che gli spetta nel guadagno. Oltre alle norme generali sulla
risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può
chiedere lo scioglimento del contratto quando si verifichino fatti tali da non
consentire la prosecuzione del rapporto. Al termine di esso, le parti in causa
procedono a nuova stima del bestiame: d'accordo con il soccidario, il soccidante
preleva un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al
sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla
consistenza del bestiame apportato all'inizio della
s.; ciò che
avanza viene ripartito secondo quanto stabilito convenzionalmente dalle parti o
secondo gli usi. Se non vi sono capi sufficienti a eguagliare la stima iniziale,
il soccidante ha il diritto di far propri quelli che rimangono. ║
S.
parziaria:
entrambi i contraenti conferiscono il bestiame nelle
proporzioni convenute, divenendo comproprietari dei capi in proporzione del
rispettivo conferimento. Nella
s. stipulata per un tempo non inferiore ai
tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca
per cause non imputabili al soccidario la maggior parte del bestiame
inizialmente conferito e i contraenti non si accordino per la reintegrazione,
ciascuno di essi ha il diritto di recedere dal contratto; salvo diverso accordo,
il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso. Se è convenuto che
nella divisione dei capi, da effettuarsi alla scadenza del contratto, sia
attribuita a uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al
suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata
della
s. Anche nella
s. parziaria la divisione del bestiame, dei
prodotti e degli utili va fatta secondo i criteri stabiliti per la
s.
semplice. ║
S. con conferimento di pascolo: il soccidario e il
soccidante conferiscono rispettivamente il bestiame e il terreno per il pascolo;
in tal caso, al primo spetta la direzione dell'impresa, mentre al secondo
compete il controllo della gestione. Agli effetti della L. 11-2-1971, n. 11, la
s. con conferimento di pascolo può essere convertita
imperativamente in contratto di affitto. La L. 3-5-1982, n. 293 estende tale
conversione alla
s. parziaria con conferimento di pascolo, purché
siano entrambe le parti ad avanzarne esplicita richiesta.