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Sòccida.

(dal latino societas: società). Dir. - Contratto agrario stipulato tra due parti, soccidante (che dispone del bestiame) e soccidario (che alleva il bestiame), che si associano per l'allevamento del bestiame e l'esercizio delle attività ad esso connesse, al fine di suddividere l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne conseguono. L'accrescimento consiste sia nei parti sopravvenuti, sia nell'aumentato valore del bestiame al termine del contratto. La s. può essere semplice, parziaria e con conferimento di pascolo. ║ S. semplice: il bestiame è conferito dal soccidante e il contratto, se non è stato stabilito alcun termine, ha la durata di tre anni. La direzione nell'impresa compete al soccidante, mentre il soccidario ha l'obbligo di prestare il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione e il trasporto dei prodotti sino ai luoghi di ordinario deposito. La scelta di prestatori di lavoro estranei alla famiglia del soccidario deve essere effettuata con il consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa sia posta a carico del soccidario. Nella s. stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per cause non imputabili al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi del medesimo valore intrinseco di quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto; ciò tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età. In mancanza di tale reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto. Il trasferimento ad altri della proprietà o del godimento del bestiame dato a s. non comporta lo scioglimento del contratto: i crediti e i debiti del soccidante passano all'acquirente proporzionalmente alla quota acquistata, fatta salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante. Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando è venuto a conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso. Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese vengono suddivisi tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle convenzioni o dagli usi; è nullo il patto per cui il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella che gli spetta nel guadagno. Oltre alle norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verifichino fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto. Al termine di esso, le parti in causa procedono a nuova stima del bestiame: d'accordo con il soccidario, il soccidante preleva un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della s.; ciò che avanza viene ripartito secondo quanto stabilito convenzionalmente dalle parti o secondo gli usi. Se non vi sono capi sufficienti a eguagliare la stima iniziale, il soccidante ha il diritto di far propri quelli che rimangono. ║ S. parziaria: entrambi i contraenti conferiscono il bestiame nelle proporzioni convenute, divenendo comproprietari dei capi in proporzione del rispettivo conferimento. Nella s. stipulata per un tempo non inferiore ai tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per cause non imputabili al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha il diritto di recedere dal contratto; salvo diverso accordo, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso. Se è convenuto che nella divisione dei capi, da effettuarsi alla scadenza del contratto, sia attribuita a uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della s. Anche nella s. parziaria la divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili va fatta secondo i criteri stabiliti per la s. semplice. ║ S. con conferimento di pascolo: il soccidario e il soccidante conferiscono rispettivamente il bestiame e il terreno per il pascolo; in tal caso, al primo spetta la direzione dell'impresa, mentre al secondo compete il controllo della gestione. Agli effetti della L. 11-2-1971, n. 11, la s. con conferimento di pascolo può essere convertita imperativamente in contratto di affitto. La L. 3-5-1982, n. 293 estende tale conversione alla s. parziaria con conferimento di pascolo, purché siano entrambe le parti ad avanzarne esplicita richiesta.