Capo dell'amministrazione comunale e
organo esecutivo del comune. Come ufficiale del Governo, ovvero come
autorità locale del potere centrale, è gerarchicamente subordinato
al prefetto e al ministro dell'Interno, mentre come capo dell'amministrazione
comunale è autonomo, soggetto solo ai controlli previsti dalla legge, e
appartiene alla categoria dei funzionari onorari in quanto non legato allo Stato
da alcun rapporto di impiego. Precedentemente eletto dal Consiglio comunale, dal
1993 viene eletto direttamente dai cittadini (V. OLTRE). La sua nomina diventa
effettiva dopo il giuramento davanti al prefetto. Il distintivo del
s.
è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, indossata a
tracolla della spalla destra. Il
s. assomma le funzioni di ufficiale di
Governo e di organo dell'amministrazione comunale. Fra le prime, illustrate
nell'art. 38 della L. 142 del 1990, rientrano quelle della tenuta dei registri
di stato civile e della popolazione, di adempimento delle funzioni in materia
elettorale, di leva militare e di statistica, di emanazione degli atti ordinari
e straordinari consentiti dalla legge in materia di ordine, di vigilanza e di
sicurezza pubblica, oltre che di sanità e igiene pubblica. Fra le
competenze primarie attinenti alla guida dell'amministrazione comunale, il
s. presiede le sedute del consiglio e della giunta (art. 36, L. 8-6-1990,
n. 142) e sovrintende a tutte le funzioni delegate dallo Stato e dalla regione
al comune stesso. È inoltre suo compito coordinare gli orari degli
esercizi commerciali e dei servizi pubblici. Può essere rimosso
dall'incarico per gravi motivi (atti contrari alla Costituzione, sovversione
dell'ordine pubblico o aperta violazione delle leggi) con decreto del capo dello
Stato su proposta del ministro dell'Interno; può essere inoltre sospeso
se condannato a pena detentiva per più di un anno per reato non colposo o
a sei mesi per delitto commesso in qualità di pubblico ufficiale. •
Encicl. - Nell'antica Grecia il
sýndikos era il rappresentante
processuale delle comunità, corrispondente all'
actor e al
defensor a Roma. Inizialmente designato di volta in volta, divenne poi
funzionario stabile ed elettivo della comunità sia nel mondo greco sia in
quello romano. Durante il Medioevo il termine di
s. venne attribuito a
molteplici figure professionali, al rappresentante del comune nelle controversie
giuridiche, al revisore dell'operato di consoli e podestà,
all'ambasciatore o al messo diplomatico con incarichi speciali,
all'amministratore di monasteri, all'esattore delle tasse, ecc. In età
moderna divenne il capo dell'amministrazione comunale e, in quanto tale, organo
esecutivo del comune. Durante l'epoca fascista la carica di
s. venne
sostituita da quella del podestà. Successivamente l'elezione del
s. avvenne mediante votazione del Consiglio comunale che eleggeva il suo
candidato, scelto al proprio interno, a maggioranza assoluta e a scrutinio
palese. Con la L. 25-3-1993, n. 81 e successive modificazioni, l'elezione
diretta del
s. spetta ai cittadini, con criteri diversi a seconda che si
tratti di un comune con più o meno di 15.000 abitanti. • Dir. comm.
- In determinate società commerciali (per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilità limitata, nelle società cooperative)
organo preposto al controllo contabile. I
s. vengono eletti per la prima
volta nell'atto costitutivo e, in seguito, dall'assemblea dei soci in numero di
tre o cinque. Essi si costituiscono in un collegio sindacale,
tenuto a
riunirsi almeno una volta a trimestre, che rappresenta lo strumento di controllo
sulla gestione degli amministratori in favore dell'assemblea dei soci. Il
collegio svolge, in particolare, le funzioni di accertamento della regolare
tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché della
regolarità normativa della valutazione del patrimonio sociale. A tale
scopo i
s. sono tenuti a effettuare ispezioni individuali o collegiali e
a prendere parte alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle
assemblee, controllando trimestralmente la consistenza di cassa. I
s.
restano in carica per un triennio e possono essere revocati solo per giusta
causa, con deliberazione approvata dal Tribunale.