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Sìndaco.

Capo dell'amministrazione comunale e organo esecutivo del comune. Come ufficiale del Governo, ovvero come autorità locale del potere centrale, è gerarchicamente subordinato al prefetto e al ministro dell'Interno, mentre come capo dell'amministrazione comunale è autonomo, soggetto solo ai controlli previsti dalla legge, e appartiene alla categoria dei funzionari onorari in quanto non legato allo Stato da alcun rapporto di impiego. Precedentemente eletto dal Consiglio comunale, dal 1993 viene eletto direttamente dai cittadini (V. OLTRE). La sua nomina diventa effettiva dopo il giuramento davanti al prefetto. Il distintivo del s. è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, indossata a tracolla della spalla destra. Il s. assomma le funzioni di ufficiale di Governo e di organo dell'amministrazione comunale. Fra le prime, illustrate nell'art. 38 della L. 142 del 1990, rientrano quelle della tenuta dei registri di stato civile e della popolazione, di adempimento delle funzioni in materia elettorale, di leva militare e di statistica, di emanazione degli atti ordinari e straordinari consentiti dalla legge in materia di ordine, di vigilanza e di sicurezza pubblica, oltre che di sanità e igiene pubblica. Fra le competenze primarie attinenti alla guida dell'amministrazione comunale, il s. presiede le sedute del consiglio e della giunta (art. 36, L. 8-6-1990, n. 142) e sovrintende a tutte le funzioni delegate dallo Stato e dalla regione al comune stesso. È inoltre suo compito coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici. Può essere rimosso dall'incarico per gravi motivi (atti contrari alla Costituzione, sovversione dell'ordine pubblico o aperta violazione delle leggi) con decreto del capo dello Stato su proposta del ministro dell'Interno; può essere inoltre sospeso se condannato a pena detentiva per più di un anno per reato non colposo o a sei mesi per delitto commesso in qualità di pubblico ufficiale. • Encicl. - Nell'antica Grecia il sýndikos era il rappresentante processuale delle comunità, corrispondente all'actor e al defensor a Roma. Inizialmente designato di volta in volta, divenne poi funzionario stabile ed elettivo della comunità sia nel mondo greco sia in quello romano. Durante il Medioevo il termine di s. venne attribuito a molteplici figure professionali, al rappresentante del comune nelle controversie giuridiche, al revisore dell'operato di consoli e podestà, all'ambasciatore o al messo diplomatico con incarichi speciali, all'amministratore di monasteri, all'esattore delle tasse, ecc. In età moderna divenne il capo dell'amministrazione comunale e, in quanto tale, organo esecutivo del comune. Durante l'epoca fascista la carica di s. venne sostituita da quella del podestà. Successivamente l'elezione del s. avvenne mediante votazione del Consiglio comunale che eleggeva il suo candidato, scelto al proprio interno, a maggioranza assoluta e a scrutinio palese. Con la L. 25-3-1993, n. 81 e successive modificazioni, l'elezione diretta del s. spetta ai cittadini, con criteri diversi a seconda che si tratti di un comune con più o meno di 15.000 abitanti. • Dir. comm. - In determinate società commerciali (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, nelle società cooperative) organo preposto al controllo contabile. I s. vengono eletti per la prima volta nell'atto costitutivo e, in seguito, dall'assemblea dei soci in numero di tre o cinque. Essi si costituiscono in un collegio sindacale, tenuto a riunirsi almeno una volta a trimestre, che rappresenta lo strumento di controllo sulla gestione degli amministratori in favore dell'assemblea dei soci. Il collegio svolge, in particolare, le funzioni di accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché della regolarità normativa della valutazione del patrimonio sociale. A tale scopo i s. sono tenuti a effettuare ispezioni individuali o collegiali e a prendere parte alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle assemblee, controllando trimestralmente la consistenza di cassa. I s. restano in carica per un triennio e possono essere revocati solo per giusta causa, con deliberazione approvata dal Tribunale.