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Suzeraineté.

(voce francese). Dir. - Termine che nel diritto medioevale indicava la primazia del signore nei confronti del vassallo. • Dir. internaz. - Posizione in cui si trova uno Stato suzerain rispetto a uno Stato vassallo; tale posizione, oltre che dal diritto pubblico interno degli Stati coinvolti, è riconosciuta anche da Stati terzi e ha quindi una rilevanza internazionale. Lo Stato riconosciuto come suzerain gode di un complesso di diritti, ma deve ottemperare anche ad alcuni doveri. Fra i diritti, quello di pretendere un tributo annuo, di investire della propria potestà le autorità dello Stato dipendente, di impegnare lo Stato vassallo mediante i propri accordi internazionali. Fra i doveri, quello di rispettare l'autonomia interna e di assicurare protezione allo Stato vassallo. Il rapporto di s. fu realizzato dalla Turchia nell'Ottocento nei confronti di alcune province cristiane della penisola balcanica (Moldavia, Valacchia, Serbia, Montenegro, Bulgaria) e di alcuni Paesi musulmani dell'Africa mediterranea (Egitto e Tunisia); dalla Gran Bretagna nei confronti di alcuni principati indiani; infine, dalla Cina nei confronti del Tibet.