(voce francese). Dir. - Termine che nel
diritto medioevale indicava la primazia del signore nei confronti del vassallo.
• Dir. internaz. - Posizione in cui si trova uno Stato
suzerain
rispetto a uno Stato
vassallo; tale posizione, oltre che dal diritto
pubblico interno degli Stati coinvolti, è riconosciuta anche da Stati
terzi e ha quindi una rilevanza internazionale. Lo Stato riconosciuto come
suzerain gode di un complesso di diritti, ma deve ottemperare anche ad
alcuni doveri. Fra i diritti, quello di pretendere un tributo annuo, di
investire della propria potestà le autorità dello Stato
dipendente, di impegnare lo Stato vassallo mediante i propri accordi
internazionali. Fra i doveri, quello di rispettare l'autonomia interna e di
assicurare protezione allo Stato vassallo. Il rapporto di
s. fu
realizzato dalla Turchia nell'Ottocento nei confronti di alcune province
cristiane della penisola balcanica (Moldavia, Valacchia, Serbia, Montenegro,
Bulgaria) e di alcuni Paesi musulmani dell'Africa mediterranea (Egitto e
Tunisia); dalla Gran Bretagna nei confronti di alcuni principati indiani;
infine, dalla Cina nei confronti del Tibet.