L'atto e il risultato del sostituire una cosa o
una persona a un'altra. • Dir. civ. - La
s. (o
pagamento con
s.) è equiparata a un'estinzione relativa del debito, ossia a
un'estinzione attiva nei confronti del creditore originario senza disimpegno del
debitore. La
s. si distingue in
volontaria o
legale a
seconda che intervengano, rispettivamente, la volontà del creditore o
quella del debitore. Nel primo caso, il creditore, ricevendo il pagamento da un
terzo, lo surroga nei propri diritti espressamente e contemporaneamente al
pagamento (art. 1.201 Cod. Civ.); nella
s. legale il debitore, mutuando
una somma di denaro o altro, surroga il mutuante nei diritti spettanti al
creditore, anche senza il consenso di quest'ultimo (art. 1.202 Cod. Civ.).
• Dir. rom. - Non essendo praticata la trasmissione dei crediti nella Roma
classica, analoghe funzioni vennero assunte dal
beneficium cedendarum
actionum, che consentiva la cessione, valutata quale vendita, dell'azione da
parte del creditore.