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Surrogazione.

L'atto e il risultato del sostituire una cosa o una persona a un'altra. • Dir. civ. - La s. (o pagamento con s.) è equiparata a un'estinzione relativa del debito, ossia a un'estinzione attiva nei confronti del creditore originario senza disimpegno del debitore. La s. si distingue in volontaria o legale a seconda che intervengano, rispettivamente, la volontà del creditore o quella del debitore. Nel primo caso, il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, lo surroga nei propri diritti espressamente e contemporaneamente al pagamento (art. 1.201 Cod. Civ.); nella s. legale il debitore, mutuando una somma di denaro o altro, surroga il mutuante nei diritti spettanti al creditore, anche senza il consenso di quest'ultimo (art. 1.202 Cod. Civ.). • Dir. rom. - Non essendo praticata la trasmissione dei crediti nella Roma classica, analoghe funzioni vennero assunte dal beneficium cedendarum actionum, che consentiva la cessione, valutata quale vendita, dell'azione da parte del creditore.