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Suffràgio.

Voto, espressione della propria volontà, con particolare riferimento alla partecipazione dei cittadini alle elezioni dei propri rappresentanti negli organi legislativi e amministrativi. ║ Voto favorevole, approvazione: l'opposizione negò il proprio s. al disegno di legge. • Dir. - È possibile distinguere diversi tipi di s., che si configurano come altrettanti tipi di sistema elettorale: il s. universale prevede il diritto di partecipare all'elezione dei rappresentanti politici a tutti i cittadini, che abbiano superato un limite d'età stabilito dalla legislazione, fatti salvi casi di esclusione sulla base di incapacità legale o indegnità morale. Il s. ristretto consente la partecipazione al voto soltanto ai cittadini in possesso di determinati requisiti che possono essere politici, culturali, di censo, religiosi. Il s. diretto permette ai cittadini di eleggere direttamente gli organi rappresentativi. Con il s. indiretto, invece, i cittadini designano un corpo elettorale ristretto (grandi elettori), cui viene affidata l'elezione di determinati organi rappresentativi. Il s. può essere inoltre a base territoriale, quando il criterio di rappresentanza degli interessi degli elettori è definito sulla sola base dei collegi territoriali, oppure a base funzionale o corporativa, quando si stabiliscono dei criteri di rappresentanza legati alla condizione socio-professionale degli elettori. • St. - Per gli antichi Romani il diritto di s. consisteva nel diritto di voto nei comizi; tale diritto, riconosciuto dapprima solo ai patrizi, fu progressivamente esteso anche ai plebei. Presupposto indispensabile per partecipare al voto era, comunque, quello di trovarsi a Roma nel giorno dei comizi; a questa condizione il diritto di s., in un primo tempo riservato ai Latini, fu successivamente esteso agli Italici. Dopo la caduta delle istituzioni romane, il termine s. ritornerà a essere utilizzato nella sua accezione di voto soltanto con l'affermarsi, in questi ultimi secoli, di regimi politici rappresentativi. La progressiva affermazione della democrazia e l'allargamento del s. si possono considerare due aspetti di un unico processo. Il cammino verso l'acquisizione del s. universale ha conosciuto traguardi intermedi, come il passaggio dal s. basato sul censo a quello basato sul possesso di requisiti di ordine intellettuale, come l'alfabetizzazione. Una prima forma di s. universale, limitato, tuttavia, alla popolazione di sesso maschile, fu ottenuta in Francia, nel 1848. Nel XX sec. il s. universale, esteso anche alle donne, è divenuto progressivamente realtà nella maggior parte degli Stati. In Italia il primo passo fondamentale verso l'introduzione del s. universale si ebbe con la riforma promossa da G. Giolitti nel 1912, con la quale fu concesso il diritto di voto a tutti i cittadini maschi, che avessero raggiunto i 30 anni di età; l'età richiesta scendeva a 21 anni per quei cittadini maschi che possedessero determinati requisiti. Questa particolare distinzione venne meno alla fine del 1918, allorché fu concesso il voto a tutti i cittadini maschi maggiorenni. Nel 1925 le donne furono ammesse al voto nelle sole elezioni amministrative; tale concessione, però, rimase inattuata in seguito all'abolizione del carattere elettivo degli organi periferici. Nel 1945 fu accordato pieno diritto di voto alle donne. Nel 1975 l'abbassamento della maggiore età da 21 a 18 anni fissò, conseguentemente, a 18 anni l'età minima richiesta per poter partecipare al voto in occasione dell'elezione dei rappresentanti alla Camera dei Deputati (per essere inclusi nelle liste elettorali del Senato della Repubblica, occorre invece aver compiuto 25 anni). • Rel. - Nella religione cattolica il termine s. indica l'aiuto spirituale che la comunità dei fedeli può recare ai cristiani battezzati, soprattutto ai defunti, attraverso opere buone, come preghiere, elemosine e, in particolare, il sacrificio della messa. La messa di s. viene, infatti, celebrata a beneficio dei defunti, per abbreviare l'espiazione in Purgatorio e favorire l'ascesa in Paradiso. Un caso particolare di s. sono i s. dei santi, cioè le preghiere che i santi in Paradiso rivolgono a Dio in favore dei fedeli. • Dir. can. - Parere espresso dai giudici in un determinato processo.