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Sudditanza.

Lo stato di sottomissione a un potere o a un dominio autoritario di popolazioni indigene o coloniali, private in parte o completamente dei diritti politici e civili. ║ Fig. - Stato di dipendenza e inferiorità nei confronti di qualcuno o di qualcosa: s. psicologica. • Dir. - Il rapporto che si instaura tra i sudditi, in quanto soggetti dipendenti da un'autorità o dominazione superiore, e la forma costituzionale di governo nella quale tale autorità si identifica. • Dir. pubbl. - S. interna: la sottomissione dei cittadini allo Stato; essa è di tipo permanente. • Dir. internaz. - S. internazionale: il rapporto temporaneo di dipendenza che sussiste tra il suddito, sia esso straniero o apolide, e lo Stato che lo accoglie. Più specificamente, la s. internazionale regola, sulla base delle normative del diritto internazionale, la condotta dello Stato nei confronti di stranieri e apolidi presenti sul territorio nazionale. La s. internazionale riguarda anche il comportamento che lo Stato deve tenere nei confronti dei propri cittadini che si trovano in territorio non nazionale. In particolare, decreta in che frangenti e fino a che punto lo Stato nazionale ha il diritto di far valere la propria giurisdizione sui cittadini che commettono reati all'estero e stabilisce le modalità di applicazione della protezione diplomatica e consolare a beneficio degli stessi.