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Stupro.

Violenza sessuale: subire uno s. • Dir. can. - Atto di violenza carnale commesso su una donna vergine. • Dir. rom. - Punito con pene diverse e soggetto a diverse interpretazioni nelle varie legislazioni, il reato di s. subì modifiche nel diritto romano, dopo essere stato regolamentato con la lex Iulia che distingueva due forme di reato sessuale: l'adulterium e lo stuprum, spesso tra loro non distinti, prevedendo per entrambi l'accusatio pubblica iure estranei, cioè la facoltà dei cittadini di presentare l'accusa anche se estranei al fatto. Con le leggi augustee furono indicate alcune categorie di donne, in particolare quelle dedite alla prostituzione, con le quali non si poteva contrarre matrimonio e nei confronti delle quali non era ammesso il reato di s. La facoltà concessa a qualsiasi cittadino di perseguire i reati sessuali, mediante una pubblica accusa, venne sottoposta a revisione sotto Costantino e fu soppressa nel Codice giustinianeo, che consentiva di presentare la denuncia contro i colpevoli di s. solo alle vittime della violenza. • Dir. pen. - La L. 15-2-1996, n. 66 stabilisce che lo s. è un reato contro la persona e non più contro la morale; in questo senso, viene corretto il Codice Penale con l'abrogazione degli artt. 530, 539, 541, 542 e 543 e con l'inserimento, dopo l'art. 609 del medesimo, degli articoli da 609-bis a 609-decies (corrispondenti agli articoli da 3 a 11 della legge di cui sopra). In questo modo, è prevista una pena compresa tra i cinque e i dieci anni di reclusione per chi induce qualcuno a compiere o subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa oppure traendo in inganno tale persona, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (art. 3). La legge prevede delle aggravanti nel caso che la violenza sia stata commessa su persona che non abbia compiuto i 14 anni (un ulteriore aggravio è previsto se la vittima non ha compiuto i 10 anni), oppure con l'uso di armi o sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, oppure da persona che abbia simulato una qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, oppure su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale, oppure nei confronti di persona di età inferiore ai 16 anni da parte di ascendente, genitore anche adottivo o tutore (art. 4). La legge disciplina anche gli atti sessuali con minorenni (art. 5), che sono considerati violenza sessuale se compiuti nei confronti di persona di età inferiore ai 14 anni, a meno che non avvengano tra soggetti almeno tredicenni e con una differenza di età non superiore ai tre anni; essa, inoltre, individua (art. 6) il reato di corruzione di minorenne ed esclude quale attenuante l'ignoranza dell'età della persona offesa (art. 7). I delitti di cui sopra sono punibili a querela di parte della persona offesa, purché tale querela sia proposta entro sei mesi (art. 8); si procede, tuttavia, d'ufficio qualora il delitto sia stato commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non aveva compiuto 14 anni, oppure dal genitore naturale o adottivo o dal di lui convivente o dal tutore, oppure da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni, oppure se in concomitanza con altro delitto procedibile d'ufficio. La legge disciplina, infine, la violenza sessuale di gruppo (punibile con una pena compresa tra i sei e i dodici anni di reclusione), le pene accessorie e le comunicazioni al tribunale per i minorenni (artt. 9, 10, 11).