Violenza sessuale:
subire uno s. • Dir.
can. - Atto di violenza carnale commesso su una donna vergine. • Dir. rom.
- Punito con pene diverse e soggetto a diverse interpretazioni nelle varie
legislazioni, il reato di
s. subì modifiche nel diritto romano,
dopo essere stato regolamentato con la
lex Iulia che distingueva due
forme di reato sessuale: l'
adulterium e lo
stuprum, spesso tra
loro non distinti, prevedendo per entrambi l'
accusatio pubblica iure
estranei, cioè la facoltà dei cittadini di presentare l'accusa
anche se estranei al fatto. Con le leggi augustee furono indicate alcune
categorie di donne, in particolare quelle dedite alla prostituzione, con le
quali non si poteva contrarre matrimonio e nei confronti delle quali non era
ammesso il reato di
s. La facoltà concessa a qualsiasi cittadino
di perseguire i reati sessuali, mediante una pubblica accusa, venne sottoposta a
revisione sotto Costantino e fu soppressa nel Codice giustinianeo, che
consentiva di presentare la denuncia contro i colpevoli di
s. solo alle
vittime della violenza. • Dir. pen. - La L. 15-2-1996, n. 66 stabilisce
che lo
s. è un reato contro la persona e non più contro la
morale; in questo senso, viene corretto il Codice Penale con l'abrogazione degli
artt. 530, 539, 541, 542 e 543 e con l'inserimento, dopo l'art. 609 del
medesimo, degli articoli da 609-bis a 609-decies (corrispondenti agli articoli
da 3 a 11 della legge di cui sopra). In questo modo, è prevista una pena
compresa tra i cinque e i dieci anni di reclusione per chi induce qualcuno a
compiere o subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità
fisica o psichica della persona offesa oppure traendo in inganno tale persona,
per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (art. 3). La legge prevede
delle aggravanti nel caso che la violenza sia stata commessa su persona che non
abbia compiuto i 14 anni (un ulteriore aggravio è previsto se la vittima
non ha compiuto i 10 anni), oppure con l'uso di armi o sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti, oppure da persona che abbia simulato una qualifica di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, oppure su persona
sottoposta a limitazioni della libertà personale, oppure nei confronti di
persona di età inferiore ai 16 anni da parte di ascendente, genitore
anche adottivo o tutore (art. 4). La legge disciplina anche gli atti sessuali
con minorenni (art. 5), che sono considerati violenza sessuale se compiuti nei
confronti di persona di età inferiore ai 14 anni, a meno che non
avvengano tra soggetti almeno tredicenni e con una differenza di età non
superiore ai tre anni; essa, inoltre, individua (art. 6) il reato di corruzione
di minorenne ed esclude quale attenuante l'ignoranza dell'età della
persona offesa (art. 7). I delitti di cui sopra sono punibili a querela di parte
della persona offesa, purché tale querela sia proposta entro sei mesi
(art. 8); si procede, tuttavia, d'ufficio qualora il delitto sia stato commesso
nei confronti di persona che al momento del fatto non aveva compiuto 14 anni,
oppure dal genitore naturale o adottivo o dal di lui convivente o dal tutore,
oppure da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio
nell'esercizio delle proprie funzioni, oppure se in concomitanza con altro
delitto procedibile d'ufficio. La legge disciplina, infine, la violenza sessuale
di gruppo (punibile con una pena compresa tra i sei e i dodici anni di
reclusione), le pene accessorie e le comunicazioni al tribunale per i minorenni
(artt. 9, 10, 11).