Stats Tweet

Stipulazione.

L'atto del concludere un contratto e, talora, il contratto stesso. Nell'uso notarile, formazione dell'atto pubblico che documenta la conclusione del contratto. • Dir. internaz. - Atto che conclude il processo formativo di un accordo internazionale. La s. si realizza con lo scambio delle ratifiche, attraverso le quali gli Stati contraenti dichiarano in modo definitivo la volontà di considerare come internazionalmente obbligatorio un trattato. Qualunque sia la procedura di attuazione, la s. stabilisce il momento in cui il trattato, perfezionatosi con la s. stessa, incomincia a esistere giuridicamente, cioè a produrre gli effetti cui è rivolto. • Dir. rom. - In età classica, contratto verbale tra un creditore (stipulante) e un debitore (promittente). Per essere valida, la stipulatio doveva comportare la pronuncia di una formula da parte dei contraenti (nella forma classica, propria dei cives romani, era: Spondes? Spondeo), accompagnata dalla menzione dell'oggetto della s. Era inoltre richiesto che la risposta dovesse immediatamente seguire alla domanda. Date tali condizioni, una s. non poteva aver luogo tra assenti, né stabilirsi tra contraenti incapaci di esprimersi verbalmente. A ricordo e prova della s. avvenuta, veniva redatto un documento scritto (cautio). Solo con il diritto romano praticato nel mondo ellenistico la redazione scritta della s. riuscì a sostituire in tutto la forma orale e, a partire dal 472, cadde definitivamente in disuso la forma classica verbale della s., per la quale era sufficiente il consenso in qualsiasi modo manifestato. Con il regime giustinianeo, infine, non solo la redazione del documento sostituì l'uso di qualsiasi formula verbale, ma cadde anche l'obbligo della presenza delle parti. Ne consegue che non vi sono più motivi di incapacità naturale o fisica alla s. Anche un breve intervallo tra proposta e accettazione non è più considerata causa di invalidità.