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Spionàggio.

Attività svolta al fine di ottenere in modo clandestino informazioni che dovrebbero rimanere segrete. ║ In particolare, il complesso di attività esercitate da una speciale organizzazione, anche in tempo di pace, allo scopo di acquisire conoscenze su tutto quanto riguarda l'assetto militare di altri Stati, nonché sull'industria bellica, sulla ricerca scientifica, sull'economia e sulla politica, in modo da contribuire alla sicurezza dello Stato da cui l'organizzazione dipende. ║ S. industriale: forma di s. avente l'obiettivo di appropriarsi di dati riservati su progetti di nuovi prodotti, su nuovi procedimenti industriali, su operazioni commerciali, ecc. Essa viene esercitata da un'industria ai danni di altre aziende allo scopo di prevenirne la concorrenza o di disturbarne l'attività. ║ S. elettronico: attività di s. esercitata utilizzando dispositivi e tecniche elettroniche di rilevazione in grado di intercettare e identificare le emissioni elettromagnetiche di un potenziale avversario. Tali dispositivi sono capaci di operare non solo nel campo delle telecomunicazioni ma anche in quello dei radar e dei dispositivi optoelettronici come i laser. Dir. pen. - S. politico o militare: secondo il Codice Penale italiano, attività diretta a procurarsi notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato devono rimanere segrete. Tale reato viene punito con un periodo di reclusione non inferiore a 15 anni, ma la pena può giungere fino all'ergastolo se sussistono le circostanze aggravanti che il fatto è stato commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari. ║ S. di notizie di cui è stata vietata la divulgazione: reato consistente nel procurarsi, a scopo di s. politico o militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione. La pena comporta una reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo, qualora concorrano le stesse aggravanti di cui sopra. ║ Il Codice Penale Militare punisce il militare colpevole del reato di s. militare con pene che possono giungere alla pena capitale se il reato è commesso in tempo di guerra. Tale pena può essere inflitta anche quando un militare procuri aiuto o informazioni o ricovero a una spia o a un agente nemico. Dir. internaz. - Secondo quanto stabilito dalla IV Convenzione dell'Aia (18-10-1907), è definito spia colui che, civile o militare, in tempo di guerra si procuri o tenti di procurarsi, nel territorio di uno Stato belligerante, informazioni di carattere militare a favore del proprio Stato o di altro Stato belligerante. Le spie catturate dallo Stato belligerante nemico, sebbene non equiparabili ai prigionieri di guerra, hanno tuttavia diritto a un regolare processo. Non possono essere viceversa considerate spie i militari che, vestendo l'uniforme del proprio esercito, penetrino nelle file dell'esercito nemico per assumere notizie; se catturati spetta loro il trattamento destinato ai prigionieri di guerra. Non sono considerate spie neppure gli individui, militari o civili, che, inviati in aereo per mantenere il collegamento tra le varie parti di un esercito, svolgano apertamente la loro missione.