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Sottoscrizione.

L'atto del firmare, che conferisce autenticità giuridica a uno scritto. ║ Nei manoscritti, indicazione riportata dal copista; comprendeva il nome, la data e il luogo dove era stato scritto il codice. ║ Per estens. - Raccolta di firme di aderenti a un'iniziativa o dei fondi necessari per attuarla. ║ S. pubblica: raccolta di fondi per un fine di utilità generale; consegue, in genere, a un appello rivolto al pubblico ed è costituita da oblazioni individuali. Si ricorre ad essa in caso di calamità pubbliche o per la costruzione di varie opere pubbliche. Dir. - S. di un atto: l'apposizione in calce o al margine di un atto della firma della persona cui va ricondotta la paternità dell'atto in questione. Mediante la s. si riferisce al soggetto firmatario la rilevanza giuridica della scrittura ed è altresì possibile provare l'autenticità del documento. La s. attiene alla sostanza dell'atto nei seguenti casi: nei testamenti, nella conclusione dei negozi in cui si richiede ad substantiam la forma scritta, nelle cambiali, nell'assegno bancario. Econ. - S. di un prestito pubblico, di buoni del tesoro: acquisto di titoli di nuova emissione; in caso di offerta diretta al pubblico da parte dello Stato o di un consorzio bancario, si parla di pubblica s.