L'atto del firmare, che conferisce
autenticità giuridica a uno scritto. ║ Nei manoscritti, indicazione
riportata dal copista; comprendeva il nome, la data e il luogo dove era stato
scritto il codice. ║ Per estens. - Raccolta di firme di aderenti a
un'iniziativa o dei fondi necessari per attuarla. ║
S. pubblica:
raccolta di fondi per un fine di utilità generale; consegue, in genere, a
un appello rivolto al pubblico ed è costituita da oblazioni individuali.
Si ricorre ad essa in caso di calamità pubbliche o per la costruzione di
varie opere pubbliche.
• Dir. -
S. di un atto: l'apposizione
in calce o al margine di un atto della firma della persona cui va ricondotta la
paternità dell'atto in questione. Mediante la
s. si riferisce al
soggetto firmatario la rilevanza giuridica della scrittura ed è
altresì possibile provare l'autenticità del documento. La
s. attiene alla sostanza dell'atto nei seguenti casi: nei testamenti,
nella conclusione dei negozi in cui si richiede
ad substantiam la forma
scritta, nelle cambiali, nell'assegno bancario.
• Econ. -
S. di
un prestito pubblico,
di buoni del tesoro: acquisto di titoli di
nuova emissione; in caso di offerta diretta al pubblico da parte dello Stato o
di un consorzio bancario, si parla di
pubblica s.