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Sospensione.

L'atto o l'effetto dell'essere appeso. ║ Fig. - Interruzione, cessazione temporanea: s. dei lavori. ║ Sanzione disciplinare o anche misura cautelativa consistente nella privazione temporanea di una funzione, di un servizio, di una capacità: infliggere una s. • Aer. - S. interna: insieme delle funi interne all'involucro di un dirigibile floscio o semirigido che trasmettono una parte della forza ascensionale ai punti di vincolo dei carichi. ║ Complesso delle funi di s.: insieme delle funi che connettono la navicella all'involucro di un aerostato. • Chim. - Sistema disperso liquido-solido, nel quale il solido costituisce la fase dispersa. • Dir. amm. - S. della qualifica: sanzione disciplinare, prevista per gli impiegati statali, consistente nell'allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio per un periodo di tempo non inferiore a un mese e non superiore ai sei mesi. ║ S. cautelare: misura disposta nei confronti dell'impiegato sottoposto a procedimento penale o disciplinare. • Dir. civ. - S. dall'esercizio della potestà dei genitori: pena accessoria prevista per delitti commessi con abuso della potestà di genitore e comportante una s. dall'esercizio di tale potestà per un periodo pari al doppio della pena inflitta. ║ S. dall'esercizio di una professione o di un'arte: pena accessoria che priva il condannato della capacità di esercitare per un periodo di tempo determinato una professione o un'arte per cui sia richiesto uno speciale permesso, autorizzazione, abilitazione o licenza dell'autorità. Essa risulta conseguente a ogni condanna dovuta all'abuso di una professione o di un'arte, ovvero alla violazione dei doveri a esse inerenti, qualora la pena inflitta non sia inferiore a un anno di arresto; non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni. • Dir. pen. - S. condizionale della pena: V. CONDIZIONALE. ║ S. provvisoria dell'amministrazione dei beni personali: misura preventiva disciplinata dagli artt. 22-24 della L. 22-5-1975, n. 152 e consistente nella sottrazione provvisoria dell'amministrazione dei beni personali (eccezion fatta per quelli destinati all'attività professionale o produttiva) a quei soggetti che, in base a sufficienti indizi, siano sospettati di utilizzare tali beni per il perseguimento di finalità criminose. Tale misura, che si aggiunge solitamente (ma non necessariamente) alla sorveglianza speciale, al divieto di soggiorno o all'obbligo di soggiorno, può essere inflitta per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni ed è rinnovabile; durante la s., l'amministrazione dei beni è affidata a un curatore scelto dal giudice all'interno degli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti o dei ragionieri. Nel quadro della legislazione speciale antimafia, la L. 31-5-1995, n. 575 ha esteso la possibilità di applicazione di tale s. anche a soggetti non investiti da procedimenti penali, ma le cui attività economiche si ritengono essere condizionate direttamente o indirettamente da organizzazioni mafiose. • Dir. process. - S. della prescrizione: periodo durante il quale il termine per la prescrizione non decorre. Nel processo civile, essa è determinata da cause concernenti i rapporti tra le parti o dalla condizione del titolare del diritto o anche da norme eccezionali di legge. Nel processo penale, si verifica, invece, quando deve essere richiesta l'autorizzazione a procedere, quando la definizione del giudizio dipende da quella di un altro giudizio o quando sussiste una specifica disposizione di legge che la prevede. ║ S. dei termini processuali nel periodo feriale: istituto giuridico introdotto con la L. 7-10-1969, n. 742 al fine di impedire le conseguenze della scadenza dei termini processuali nel corso del periodo feriale degli uffici giudiziari. Esso prevede la s. automatica del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative per il periodo compreso tra il 1° agosto e il 13 settembre. • Dir. process. civ. - S. del processo civile: può essere necessaria o consensuale. È necessaria nel caso in cui la decisione della causa dipenda dall'esito di altra causa civile, penale o amministrativa in corso; è consensuale nel caso sia concordemente richiesta delle parti (in tal caso la s. non può avere durata superiore ai quattro mesi). Cessata la causa di s., le parti devono chiedere entro sei mesi al giudice istruttore la fissazione dell'udienza per proseguire il processo, a meno che tale udienza non sia già stata fissata con il provvedimento di s. • Dir. process. pen. - S. dell'azione penale: si verifica quando la decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia che non comporta la produzione di quegli effetti che il trascorrere del tempo normalmente ha sul diritto sostanziale (prescrizione) o processuale (decorrenza dei termini). La s. può essere disposta anche d'ufficio in qualsiasi grado del procedimento e può essere soggetta a ricorso per Cassazione da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale presso la Corte d'Appello, dell'imputato o della parte civile. • Filos. - S. del giudizio: locuzione che traduce il termine greco epoché, con il quale si fa riferimento a due differenti strategie filosofiche; da un lato, infatti, esso rimanda alla tradizione scettica, per la quale la s. del giudizio riflette la neutralità del pensiero discorsivo rispetto all'affermazione o alla negazione di qualcosa; dall'altro, però, esso svolge un ruolo filosoficamente rilevante nel pensiero fenomenologico, all'interno del quale l'epoché è piuttosto una messa in parentesi di tutto ciò che non è coscienza. • Fis. - Dispositivo che sostiene l'equipaggio negli strumenti di misurazione con equipaggio mobile. Esso consente la rotazione e il movimento dell'equipaggio medesimo. • Mar. - S. di classe: esclusione temporanea di una nave dal beneficio della sua iscrizione a un determinato registro di classificazione. • Sport - Punizione inflitta a chi abbia violato in gara le norme regolamentari e consistente nella proibizione a partecipare a ulteriori gare per un periodo di tempo determinato. ║ Nella pallacanestro e nella pallavolo, interruzione del gioco più spesso nota come time out che si determina a seguito della richiesta di uno dei due allenatori. • Tecn. - Collegamento meccanico tra due corpi, realizzato tramite organi flessibili (catene, funi) o rigidi (snodo, giunto cardanico), che permette a questi corpi di sostenersi reciprocamente e di muoversi con relativa libertà. Nella maggior parte dei casi, le s. sono, peraltro, utilizzate per impedire che gli urti e le vibrazioni cui è soggetta una struttura portata vengano trasmesse alla struttura portante; in tal caso si parla di s. elastiche. Tra le s. elastiche si ricordano quelle a cuscino d'aria (che prevedono la generazione di uno strato d'aria tra un oggetto e la sua area di appoggio) e quelle magnetiche o a levitazione magnetica (create utilizzando la forza di Lorentz). • Trasp. - Negli autoveicoli, gli organi essenziali di una s. sono gli ammortizzatori, che svolgono la funzione di assorbire le asperità del terreno e di stabilizzare il veicolo, e le molle, che riportano l'ammortizzatore nella posizione di partenza (ritorno dell'ammortizzatore). Gli ammortizzatori possono essere pneumatici o idropneumatici, a seconda che contengano gas o liquido. Le molle, invece, possono essere a balestra o a elica. Quelle a balestra sono in genere utilizzate su veicoli agricoli, fuoristrada e mezzi pesanti e sono costituite da barre di ferro disposte longitudinalmente sul telaio o trasversalmente su supporti che appoggiano sul telaio. Quelle a elica sono impiegate quasi esclusivamente sulle autovetture e constano di barre di ferro posizionate nell'estremità superiore sul telaio e nell'estremità inferiore sull'ammmortizzatore; tali molle hanno il pregio dell'economia di materiali e della semplicità di installazione, ma sottopongono gli ammortizzatori a un maggior lavoro. Al posto delle molle si usano talvolta barre di torsione, ovvero barre elastiche di acciaio fissate al telaio e alla s., che hanno il vantaggio di un ingombro assai ridotto. Simili alle barre di torsione sono le barre antirollio, barre di acciaio fissate al telaio nella parte centrale o alle estremità del tratto dritto o anche a una sola estremità e connesse alle ruote indipendenti; esse assorbono l'energia d'urto generata dallo spostamento verticale non simultaneo delle ruote. Lo schema ammortizzatore-molla adottato in sede di costruzione dipende da una valutazione che deve contemperare efficacia, ingombro ed economicità e configura differenti tipi di s. Più specificamente, si possono avere: s. a ruote indipendenti, in cui le due ruote sono indipendenti in virtù di un collegamento di ciascuna ruota con il telaio tramite una s. indipendente da quella dell'altra ruota; s. a ruote interconnesse (o semiindipendenti), in cui un ponte collega due bracci mobili cui le ruote sono solidali e che trasmettono il moto alle molle; s. tipo Mc Pherson, in cui il perno della ruota è collegato al telaio tramite una molla e un ammortizzatore superiormente e mediante un braccio articolato inferiormente; s. a ritenuta controllata, in cui una centralina elettronica, ricevendo segnali dai sensori, regola il funzionamento di alcune elettrovalvole posizionate negli ammortizzatori, adeguando in questo modo la capacità di smorzamento alle diverse condizioni di guida. ║ Nei veicoli ferroviari, infine, le s. constano di carrelli. Nei treni ad alta velocità si possono distinguere, in particolare, una s. primaria e una s. secondaria. Nella s. primaria il telaio del carrello, sagomato a culla nella parte centrale, poggia sulle boccole delle sale montate tramite triple molle a elica disposte in parallelo con ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Nella s. secondaria, invece, la cassa della carrozza è posta sulla culla del telaio mediante quattro doppie molle a elica ed è fissata al telaio per mezzo di un perno di trascinamento; i movimenti che coinvolgono cassa e carrello sono attenuati da ammortizzatori idraulici a doppio effetto, da tamponi di gomma e da barre antirollio.