L'atto o l'effetto dell'essere appeso. ║ Fig.
- Interruzione, cessazione temporanea:
s. dei lavori. ║
Sanzione disciplinare o anche misura cautelativa consistente nella privazione
temporanea di una funzione, di un servizio, di una capacità:
infliggere una s. • Aer. -
S. interna: insieme delle
funi interne all'involucro di un dirigibile floscio o semirigido che trasmettono
una parte della forza ascensionale ai punti di vincolo dei carichi. ║
Complesso delle funi di s.: insieme delle funi che connettono la
navicella all'involucro di un aerostato. • Chim. - Sistema disperso
liquido-solido, nel quale il solido costituisce la fase dispersa. • Dir.
amm. -
S. della qualifica: sanzione disciplinare, prevista per gli
impiegati statali, consistente nell'allontanamento dal servizio con privazione
dello stipendio per un periodo di tempo non inferiore a un mese e non superiore
ai sei mesi. ║
S. cautelare: misura disposta nei confronti
dell'impiegato sottoposto a procedimento penale o disciplinare. • Dir.
civ. -
S. dall'esercizio della potestà dei genitori: pena
accessoria prevista per delitti commessi con abuso della potestà di
genitore e comportante una
s. dall'esercizio di tale potestà per
un periodo pari al doppio della pena inflitta. ║
S. dall'esercizio di
una professione o di un'arte: pena accessoria che priva il condannato della
capacità di esercitare per un periodo di tempo determinato una
professione o un'arte per cui sia richiesto uno speciale permesso,
autorizzazione, abilitazione o licenza dell'autorità. Essa risulta
conseguente a ogni condanna dovuta all'abuso di una professione o di un'arte,
ovvero alla violazione dei doveri a esse inerenti, qualora la pena inflitta non
sia inferiore a un anno di arresto; non può avere una durata inferiore a
quindici giorni né superiore a due anni. • Dir. pen. -
S.
condizionale della pena: V. CONDIZIONALE.
║
S. provvisoria dell'amministrazione dei beni personali: misura
preventiva disciplinata dagli artt. 22-24 della L. 22-5-1975, n. 152 e
consistente nella sottrazione provvisoria dell'amministrazione dei beni
personali (eccezion fatta per quelli destinati all'attività professionale
o produttiva) a quei soggetti che, in base a sufficienti indizi, siano
sospettati di utilizzare tali beni per il perseguimento di finalità
criminose. Tale misura, che si aggiunge solitamente (ma non necessariamente)
alla sorveglianza speciale, al divieto di soggiorno o all'obbligo di soggiorno,
può essere inflitta per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni
ed è rinnovabile; durante la
s., l'amministrazione dei beni
è affidata a un curatore scelto dal giudice all'interno degli albi degli
avvocati, dei dottori commercialisti o dei ragionieri. Nel quadro della
legislazione speciale antimafia, la L. 31-5-1995, n. 575 ha esteso la
possibilità di applicazione di tale
s. anche a soggetti non
investiti da procedimenti penali, ma le cui attività economiche si
ritengono essere condizionate direttamente o indirettamente da organizzazioni
mafiose. • Dir. process. -
S. della prescrizione: periodo durante
il quale il termine per la prescrizione non decorre. Nel processo civile, essa
è determinata da cause concernenti i rapporti tra le parti o dalla
condizione del titolare del diritto o anche da norme eccezionali di legge. Nel
processo penale, si verifica, invece, quando deve essere richiesta
l'autorizzazione a procedere, quando la definizione del giudizio dipende da
quella di un altro giudizio o quando sussiste una specifica disposizione di
legge che la prevede. ║
S. dei termini processuali nel periodo
feriale: istituto giuridico introdotto con la L. 7-10-1969, n. 742 al fine
di impedire le conseguenze della scadenza dei termini processuali nel corso del
periodo feriale degli uffici giudiziari. Esso prevede la
s. automatica
del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a
quelle amministrative per il periodo compreso tra il 1° agosto e il 13
settembre. • Dir. process. civ. -
S. del processo civile:
può essere necessaria o consensuale. È
necessaria nel caso
in cui la decisione della causa dipenda dall'esito di altra causa civile, penale
o amministrativa in corso; è
consensuale nel caso sia
concordemente richiesta delle parti (in tal caso la
s. non può
avere durata superiore ai quattro mesi). Cessata la causa di
s., le parti
devono chiedere entro sei mesi al giudice istruttore la fissazione dell'udienza
per proseguire il processo, a meno che tale udienza non sia già stata
fissata con il provvedimento di
s. • Dir. process. pen. -
S.
dell'azione penale: si verifica quando la decisione sull'esistenza di un
reato dipende dalla risoluzione di una controversia che non comporta la
produzione di quegli effetti che il trascorrere del tempo normalmente ha sul
diritto sostanziale (prescrizione) o processuale (decorrenza dei termini). La
s. può essere disposta anche d'ufficio in qualsiasi grado del
procedimento e può essere soggetta a ricorso per Cassazione da parte del
procuratore della Repubblica, del procuratore generale presso la Corte
d'Appello, dell'imputato o della parte civile. • Filos. -
S. del
giudizio: locuzione che traduce il termine greco
epoché, con
il quale si fa riferimento a due differenti strategie filosofiche; da un lato,
infatti, esso rimanda alla tradizione scettica, per la quale la
s. del
giudizio riflette la neutralità del pensiero discorsivo rispetto
all'affermazione o alla negazione di qualcosa; dall'altro, però, esso
svolge un ruolo filosoficamente rilevante nel pensiero fenomenologico,
all'interno del quale l'
epoché è piuttosto una messa in
parentesi di tutto ciò che non è coscienza. • Fis. -
Dispositivo che sostiene l'equipaggio negli strumenti di misurazione con
equipaggio mobile. Esso consente la rotazione e il movimento dell'equipaggio
medesimo. • Mar. -
S. di classe: esclusione temporanea di una nave
dal beneficio della sua iscrizione a un determinato registro di classificazione.
• Sport - Punizione inflitta a chi abbia violato in gara le norme
regolamentari e consistente nella proibizione a partecipare a ulteriori gare per
un periodo di tempo determinato. ║ Nella pallacanestro e nella pallavolo,
interruzione del gioco più spesso nota come
time out che si
determina a seguito della richiesta di uno dei due allenatori. • Tecn. -
Collegamento meccanico tra due corpi, realizzato tramite organi flessibili
(catene, funi) o rigidi (snodo, giunto cardanico), che permette a questi corpi
di sostenersi reciprocamente e di muoversi con relativa libertà. Nella
maggior parte dei casi, le
s. sono, peraltro, utilizzate per impedire che
gli urti e le vibrazioni cui è soggetta una struttura portata vengano
trasmesse alla struttura portante; in tal caso si parla di
s.
elastiche. Tra le
s. elastiche si ricordano quelle
a cuscino
d'aria (che prevedono la generazione di uno strato d'aria tra un oggetto e
la sua area di appoggio) e quelle
magnetiche o
a levitazione magnetica
(create utilizzando la forza di Lorentz). • Trasp. - Negli
autoveicoli, gli organi essenziali di una
s. sono gli
ammortizzatori, che svolgono la funzione di assorbire le asperità del
terreno e di stabilizzare il veicolo, e le
molle, che riportano
l'ammortizzatore nella posizione di partenza (
ritorno
dell'ammortizzatore). Gli ammortizzatori possono essere
pneumatici o
idropneumatici, a seconda che contengano gas o liquido. Le molle, invece,
possono essere
a balestra o
a elica. Quelle a balestra sono in
genere utilizzate su veicoli agricoli, fuoristrada e mezzi pesanti e sono
costituite da barre di ferro disposte longitudinalmente sul telaio o
trasversalmente su supporti che appoggiano sul telaio. Quelle a elica sono
impiegate quasi esclusivamente sulle autovetture e constano di barre di ferro
posizionate nell'estremità superiore sul telaio e nell'estremità
inferiore sull'ammmortizzatore; tali molle hanno il pregio dell'economia di
materiali e della semplicità di installazione, ma sottopongono gli
ammortizzatori a un maggior lavoro. Al posto delle molle si usano talvolta
barre di torsione, ovvero barre elastiche di acciaio fissate al telaio e
alla
s., che hanno il vantaggio di un ingombro assai ridotto. Simili alle
barre di torsione sono le
barre antirollio, barre di acciaio fissate al
telaio nella parte centrale o alle estremità del tratto dritto o anche a
una sola estremità e connesse alle ruote indipendenti; esse assorbono
l'energia d'urto generata dallo spostamento verticale non simultaneo delle
ruote. Lo schema ammortizzatore-molla adottato in sede di costruzione dipende da
una valutazione che deve contemperare efficacia, ingombro ed economicità
e configura differenti tipi di
s. Più specificamente, si possono
avere:
s. a ruote indipendenti, in cui le due ruote sono
indipendenti in virtù di un collegamento di ciascuna ruota con il telaio
tramite una
s. indipendente da quella dell'altra ruota;
s. a
ruote interconnesse (o
semiindipendenti), in cui un ponte collega due
bracci mobili cui le ruote sono solidali e che trasmettono il moto alle molle;
s. tipo Mc Pherson, in cui il perno della ruota è collegato
al telaio tramite una molla e un ammortizzatore superiormente e mediante un
braccio articolato inferiormente;
s. a ritenuta controllata, in
cui una centralina elettronica, ricevendo segnali dai sensori, regola il
funzionamento di alcune elettrovalvole posizionate negli ammortizzatori,
adeguando in questo modo la capacità di smorzamento alle diverse
condizioni di guida. ║ Nei veicoli ferroviari, infine, le
s.
constano di carrelli. Nei treni ad alta velocità si possono distinguere,
in particolare, una
s. primaria e una
s. secondaria. Nella
s.
primaria il telaio del carrello, sagomato a culla nella parte centrale,
poggia sulle boccole delle sale montate tramite triple molle a elica disposte in
parallelo con ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Nella
s.
secondaria, invece, la cassa della carrozza è posta sulla culla del
telaio mediante quattro doppie molle a elica ed è fissata al telaio per
mezzo di un perno di trascinamento; i movimenti che coinvolgono cassa e carrello
sono attenuati da ammortizzatori idraulici a doppio effetto, da tamponi di gomma
e da barre antirollio.