Passaggio in volo al di sopra di un punto o di una
zona. • Dir. - In base all'art. 840 Cod. Civ., il
s. di fondi di
proprietà di privati da parte di aeromobili può avvenire a
condizione che non danneggi l'interesse del proprietario del fondo. • Dir.
internaz. -
Libertà di s.: principio che garantisce agli
aeromobili civili di ogni Stato la possibilità di volare, in tempo di
pace, al di sopra del territorio e delle acque territoriali di qualunque altro
Stato. Sono esclusi dalla libertà di
s. gli aeromobili stranieri
militari, di dogana e di polizia, che necessitano di una particolare
autorizzazione del ministero dei Trasporti e della Navigazione, d'intesa con il
ministero della Difesa. In tempo di guerra, gli Stati neutrali hanno il diritto
e il dovere di vietare il
s. del proprio territorio da parte degli
aeromobili militari degli Stati belligeranti; un trattamento particolare
è riservato solo agli aeromobili sanitari.