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Sorveglianza.

L'atto e l'effetto del tenere sotto controllo persone o cose. ║ Per estens. - Cura, direzione: non saprei a chi affidare la s. della casa. • Dir. - Magistratura di s.: il complesso degli organi giudiziari deputati all'esecuzione della pena e delle misure di sicurezza disciplinate dalla L. 26-7-1975, n. 354. ║ Magistrati di s.: quelli operanti nei Tribunali di cui sopra con funzioni di vigilanza sulla gestione degli istituti di prevenzione e pena, sulla custodia degli imputati, sull'esecuzione, trasformazione o revoca delle misure di sicurezza personali. Essi decidono inoltre sui reclami dei detenuti in determinate materie, sui permessi e le licenze ai detenuti, sull'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. ║ Tribunale di s.: quello composto da magistrati di s. ed esperti competenti per l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la liberazione condizionale, la riduzione di pena per liberazione anticipata, la revoca o la cessazione dei benefici suddetti, il rinvio dell'esecuzione delle pene preventive, i ricorsi contro le decisioni del magistrato di s. relative alla pericolosità e alle misure di sicurezza, le impugnazioni contro sentenze di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere riguardanti le norme che regolano le misure di sicurezza. ║ S. speciale della pubblica sicurezza: può essere applicata a coloro che si ritengono dediti a traffici delittuosi; che si ritengono vivere con proventi derivanti da attività delittuose; che si ritengono dediti all'esecuzione di reati contro l'integrità fisica e morale dei minori, la sanità e l'incolumità pubblica. La durata della s. speciale non può essere inferiore a un anno né superiore a cinque e impone al destinatario: di non allontanarsi dalla propria dimora senza avvisare preventivamente l'autorità di pubblica sicurezza; di non associarsi abitualmente a pregiudicati; di non rincasare la sera né uscire la mattina prima di una data ora, se non dopo aver tempestivamente avvisato l'autorità di pubblica sicurezza; di non detenere armi di alcun genere; di non prendere parte a pubbliche riunioni.