L'atto e l'effetto del tenere sotto controllo
persone o cose
. ║ Per estens. - Cura, direzione:
non saprei a
chi affidare la s. della casa. • Dir. -
Magistratura di s.: il
complesso degli organi giudiziari deputati all'esecuzione della pena e delle
misure di sicurezza disciplinate dalla L. 26-7-1975, n. 354. ║
Magistrati di s.: quelli operanti nei Tribunali di cui sopra con funzioni
di vigilanza sulla gestione degli istituti di prevenzione e pena, sulla custodia
degli imputati, sull'esecuzione, trasformazione o revoca delle misure di
sicurezza personali. Essi decidono inoltre sui reclami dei detenuti in
determinate materie, sui permessi e le licenze ai detenuti, sull'affidamento in
prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. ║
Tribunale di
s.: quello composto da magistrati di
s. ed esperti competenti per
l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la
liberazione condizionale, la riduzione di pena per liberazione anticipata, la
revoca o la cessazione dei benefici suddetti, il rinvio dell'esecuzione delle
pene preventive, i ricorsi contro le decisioni del magistrato di
s.
relative alla pericolosità e alle misure di sicurezza, le impugnazioni
contro sentenze di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere
riguardanti le norme che regolano le misure di sicurezza. ║
S. speciale
della pubblica sicurezza: può essere applicata a coloro che si
ritengono dediti a traffici delittuosi; che si ritengono vivere con proventi
derivanti da attività delittuose; che si ritengono dediti all'esecuzione
di reati contro l'integrità fisica e morale dei minori, la sanità
e l'incolumità pubblica. La durata della
s. speciale non
può essere inferiore a un anno né superiore a cinque e impone al
destinatario: di non allontanarsi dalla propria dimora senza avvisare
preventivamente l'autorità di pubblica sicurezza; di non associarsi
abitualmente a pregiudicati; di non rincasare la sera né uscire la
mattina prima di una data ora, se non dopo aver tempestivamente avvisato
l'autorità di pubblica sicurezza; di non detenere armi di alcun genere;
di non prendere parte a pubbliche riunioni.