L'atto del rialzare un edificio di uno o
più piani; l'atto dell'elevare una struttura sopra il piano normale:
la s. di quello stabile costerà parecchio. ║ Parte elevata
sopra un edificio già esistente; parte più elevata rispetto al
piano normale:
la s. è stata adibita a mansarda. • Costr. -
S. delle rotaie: operazione mediante la quale, in corrispondenza delle
curve delle linee ferroviarie, la rotaia esterna viene sopraelevata rispetto a
quella interna allo scopo di ridurre gli effetti della forza centrifuga sui
rotabili e ridurre al minimo le possibilità di deragliamento. La
s. produce l'inclinazione del rotabile verso l'interno della curva, in
conseguenza della quale il peso del rotabile si trova ad avere una componente
parallela al piano binario, deputata a equilibrare parzialmente o totalmente la
forza centrifuga. Il valore della
s. varia a seconda della
velocità; tuttavia, dal momento che le linee ferroviarie dello Stato
italiano sono percorse da treni che viaggiano a velocità diverse, si
è stabilito di adottare un valore di compromesso, fissato a un massimo di
0,16 m per una velocità massima di 200 km/h. ║
S. stradale:
operazione mediante la quale viene sopraelevato il bordo esterno delle curve
stradali; lo scopo è il medesimo della
s. delle rotaie. Il valore
della pendenza trasversale è in genere inferiore o pari al 12% per le
curve con minimo raggio, per lo meno ove non vi sia pericolo di gelate; in caso
contrario, si abbassa all'8% allo scopo di evitare che i veicoli lenti slittino
verso l'interno della curva. ║
S. di un edificio: costruzione in un
edificio di una parte sopraelevata. Tale
s. può far parte della
costruzione originaria o risalire a un'epoca successiva; in questo caso, occorre
verificare che la struttura preesistente sia in grado di supportare la nuova
costruzione. • Dir. - Nei condomini è concessa facoltà di
sopraelevare al proprietario dell'ultimo piano, purché gli altri
condomini lo consentano e a condizione che la
s. non danneggi l'aspetto
architettonico dell'edificio ovvero alteri le condizioni di aria e luce dei
piani inferiori. Per colui che sopraeleva è previsto il pagamento di
un'indennità, a favore degli altri condomini, pari al valore dell'area
che verrà occupata dalla nuova costruzione, diviso per il numero dei
piani (ivi incluso quello ancora da edificare) e detratto l'importo della quota
a lui spettante. Chi effettua la
s., inoltre, deve provvedere al
consolidamento dell'edificio, nonché alla ricostruzione del lastrico
solare che costituisce bene comune di tutti o parte dei condomini.