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Sopraelevazione.

L'atto del rialzare un edificio di uno o più piani; l'atto dell'elevare una struttura sopra il piano normale: la s. di quello stabile costerà parecchio. ║ Parte elevata sopra un edificio già esistente; parte più elevata rispetto al piano normale: la s. è stata adibita a mansarda. • Costr. - S. delle rotaie: operazione mediante la quale, in corrispondenza delle curve delle linee ferroviarie, la rotaia esterna viene sopraelevata rispetto a quella interna allo scopo di ridurre gli effetti della forza centrifuga sui rotabili e ridurre al minimo le possibilità di deragliamento. La s. produce l'inclinazione del rotabile verso l'interno della curva, in conseguenza della quale il peso del rotabile si trova ad avere una componente parallela al piano binario, deputata a equilibrare parzialmente o totalmente la forza centrifuga. Il valore della s. varia a seconda della velocità; tuttavia, dal momento che le linee ferroviarie dello Stato italiano sono percorse da treni che viaggiano a velocità diverse, si è stabilito di adottare un valore di compromesso, fissato a un massimo di 0,16 m per una velocità massima di 200 km/h. ║ S. stradale: operazione mediante la quale viene sopraelevato il bordo esterno delle curve stradali; lo scopo è il medesimo della s. delle rotaie. Il valore della pendenza trasversale è in genere inferiore o pari al 12% per le curve con minimo raggio, per lo meno ove non vi sia pericolo di gelate; in caso contrario, si abbassa all'8% allo scopo di evitare che i veicoli lenti slittino verso l'interno della curva. ║ S. di un edificio: costruzione in un edificio di una parte sopraelevata. Tale s. può far parte della costruzione originaria o risalire a un'epoca successiva; in questo caso, occorre verificare che la struttura preesistente sia in grado di supportare la nuova costruzione. • Dir. - Nei condomini è concessa facoltà di sopraelevare al proprietario dell'ultimo piano, purché gli altri condomini lo consentano e a condizione che la s. non danneggi l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero alteri le condizioni di aria e luce dei piani inferiori. Per colui che sopraeleva è previsto il pagamento di un'indennità, a favore degli altri condomini, pari al valore dell'area che verrà occupata dalla nuova costruzione, diviso per il numero dei piani (ivi incluso quello ancora da edificare) e detratto l'importo della quota a lui spettante. Chi effettua la s., inoltre, deve provvedere al consolidamento dell'edificio, nonché alla ricostruzione del lastrico solare che costituisce bene comune di tutti o parte dei condomini.