L'atto e l'effetto dell'abolire, dell'eliminare,
dell'annullare qualcosa precedentemente istituito o disposto. ║
Abolizione, revoca, eliminazione:
s. di una legge. ║ Occultamento
di cose:
s. di documenti. ║ Uccisione violenta:
s. di un
personaggio scomodo. • Dir. pen. - Termine con cui vengono
genericamente indicati vari delitti, differenziati fra loro dall'oggetto
materiale del reato. ║
S. di atti o
documenti concernenti la
sicurezza dello Stato: il rendere inutilizzabile o far scomparire tali
documenti. Questo reato viene punito con l'ergastolo nel caso in cui il fatto
abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le
operazioni militari. ║
S. di atti veri: il togliere dall'avente
diritto la disponibilità dell'atto. ║
S. di cadavere: il far
scomparire un cadavere o una sua parte (tale concetto si diversifica
dall'occultamento che ha valore temporaneo). ║
S. di
corrispondenza: l'impedire che una persona riceva la propria corrispondenza.
Il delitto è aggravato se il colpevole, in quanto impiegato delle poste,
dei telefoni o dei telegrafi, ha commesso il fatto abusando della propria
posizione. ║
S. di stato: l'occultare un neonato così da
eliminarne lo stato civile. • St. -
S. di enti ecclesiastici:
abolizione di tali enti, attuata nel corso del XIX sec. nel Regno Sardo, e poi
nel Regno d'Italia, mediante diverse leggi. ║
Regno Sardo: con la
L. 25-8-1848, n. 777 si privò di personalità
giuridica la Compagnia di Gesù, proibendo altresì la vita in
comune dei suoi membri; con la L. 29-5-1855, n. 878 vennero
soppresse le case degli ordini religiosi che non si dedicavano alla predicazione
e all'educazione o all'assistenza degli infermi, i capitoli collegiati che non
si occupavano della cura delle anime o che esistevano in città con una
popolazione inferiore ai 20.000 ab., nonché i benefici semplici disgiunti
da un ufficio che fosse compito dell'investito adempiere. ║
Regno
d'Italia: con la L. 7-7-1866, n. 3.036 non vennero
riconosciute come personalità giuridiche le corporazioni religiose; con
la L. 15-8-1867, n. 3.848 si statuì di sopprimere parecchi
enti ecclesiastici, sia a forma di corporazione (per esempio i capitoli delle
collegiate) sia di fondazione (per esempio le cappellanie e i legati pii),
continuando tuttavia a essere concessi, seppur in modo limitato, i mezzi per la
cura delle anime; la L. 19-6-1873, n. 1.402 ampliò le norme
delle due precedenti leggi a Roma e provincia, pur nelle limitazioni imposte dal
carattere particolare della città. Soltanto con il Concordato del
Laterano (11-2-1929) vennero nuovamente riconosciuti gli enti soppressi. •
Gen. - Mutazione che, facendo seguito a una mutazione intervenuta anteriormente,
maschera o annulla l'espressione fenotipica della prima. È detta anche
mutazione a soppressore e può interessare il medesimo oppure un
gene diverso da quello su cui ha agito la mutazione precedente; nel primo caso
si parla di
s. intergenica o
extragenica, nel secondo di
s.
intragenica.