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Soppressione.

L'atto e l'effetto dell'abolire, dell'eliminare, dell'annullare qualcosa precedentemente istituito o disposto. ║ Abolizione, revoca, eliminazione: s. di una legge. ║ Occultamento di cose: s. di documenti. ║ Uccisione violenta: s. di un personaggio scomodo. • Dir. pen. - Termine con cui vengono genericamente indicati vari delitti, differenziati fra loro dall'oggetto materiale del reato. ║ S. di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato: il rendere inutilizzabile o far scomparire tali documenti. Questo reato viene punito con l'ergastolo nel caso in cui il fatto abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. ║ S. di atti veri: il togliere dall'avente diritto la disponibilità dell'atto. ║ S. di cadavere: il far scomparire un cadavere o una sua parte (tale concetto si diversifica dall'occultamento che ha valore temporaneo). ║ S. di corrispondenza: l'impedire che una persona riceva la propria corrispondenza. Il delitto è aggravato se il colpevole, in quanto impiegato delle poste, dei telefoni o dei telegrafi, ha commesso il fatto abusando della propria posizione. ║ S. di stato: l'occultare un neonato così da eliminarne lo stato civile. • St. - S. di enti ecclesiastici: abolizione di tali enti, attuata nel corso del XIX sec. nel Regno Sardo, e poi nel Regno d'Italia, mediante diverse leggi. ║ Regno Sardo: con la L. 25-8-1848, n. 777 si privò di personalità giuridica la Compagnia di Gesù, proibendo altresì la vita in comune dei suoi membri; con la L. 29-5-1855, n. 878 vennero soppresse le case degli ordini religiosi che non si dedicavano alla predicazione e all'educazione o all'assistenza degli infermi, i capitoli collegiati che non si occupavano della cura delle anime o che esistevano in città con una popolazione inferiore ai 20.000 ab., nonché i benefici semplici disgiunti da un ufficio che fosse compito dell'investito adempiere. ║ Regno d'Italia: con la L. 7-7-1866, n. 3.036 non vennero riconosciute come personalità giuridiche le corporazioni religiose; con la L. 15-8-1867, n. 3.848 si statuì di sopprimere parecchi enti ecclesiastici, sia a forma di corporazione (per esempio i capitoli delle collegiate) sia di fondazione (per esempio le cappellanie e i legati pii), continuando tuttavia a essere concessi, seppur in modo limitato, i mezzi per la cura delle anime; la L. 19-6-1873, n. 1.402 ampliò le norme delle due precedenti leggi a Roma e provincia, pur nelle limitazioni imposte dal carattere particolare della città. Soltanto con il Concordato del Laterano (11-2-1929) vennero nuovamente riconosciuti gli enti soppressi. • Gen. - Mutazione che, facendo seguito a una mutazione intervenuta anteriormente, maschera o annulla l'espressione fenotipica della prima. È detta anche mutazione a soppressore e può interessare il medesimo oppure un gene diverso da quello su cui ha agito la mutazione precedente; nel primo caso si parla di s. intergenica o extragenica, nel secondo di s. intragenica.