La modificazione volontaria e fraudolenta delle
caratteristiche chimiche o fisiche di un prodotto naturale o artificiale.
║ L'aggiunta di denaturanti previsti dalla legge, al fine di modificare
gli attributi organolettici di sostanze destinate a scopi particolari; il
prodotto sottoposto a questo genere di trattamento viene altresì reso del
tutto inadatto a usi diversi da quelli per cui è venduto. • Alim. -
S. alimentare: espressione con cui si indicano diversi tipi di frode
alimentare. Tra i principali si ricordano: 1) l'
adulterazione, ossia la
modificazione della composizione analitica di un prodotto che si attua
aggiungendo o sottraendo ad esso alcuni componenti (ne è un esempio
l'aggiunta di acqua al vino); 2) la
s. propriamente detta, ossia
l'aggiunta a un alimento di sostanze estranee alla sua composizione al fine di
renderne migliore l'aspetto o facilitarne la sostituzione parziale con un altro
alimento (ne è un esempio l'aggiunta di coloranti alla pasta comune per
farla sembrare pasta all'uovo); va detto che non sempre la legge condanna le
pratiche finalizzate a migliorare l'aspetto estetico di un alimento, ma solo
quelle che utilizzano una quantità di additivo superiore a quella
ammessa; 3) la
falsificazione, ossia la sostituzione totale di un
alimento con un altro; 4) la
contraffazione, ossia la vendita di prodotti
industriali con nomi e marchi ingannevoli per il consumatore; 5)
l'
alterazione, ossia la modificazione delle caratteristiche di una
sostanza, imputabile a una conservazione cattiva o eccessivamente prolungata.
Attualmente, nell'ambito della chimica analitica esistono numerose metodologie
in grado di smascherare le
s. alimentari. • Dir. - La
s.
è un mezzo mediante il quale viene commesso un reato di adulterazione di
sostanze alimentari oppure di vendita di sostanze alimentari non genuine
esibendole come genuine (art. 516 Cod. Pen.) o anche di frode in commercio (art.
515 Cod. Pen.). Il reato di adulterazione si differenzia dagli altri sopra
nominati per l'elemento di pericolosità per la salute pubblica.
L'alterazione della genuinità di un prodotto, invece, riguarda sia
l'adulterazione sia la vendita di sostanze non genuine come genuine. Va
precisato che un prodotto si definisce non genuino non solo quando non è
naturale ma anche nel caso in cui non contenga determinate sostanze prescritte
dalla legge o ne contenga in quantità minore a quanto previsto. •
Tecn. - Caratteristica di una macchina o di un impianto tecnologicamente
avanzati, che utilizzano materiali e componenti raffinati e forniscono
prestazioni elevate.