(dal latino
societas, der. di
socius: socio). Insieme di individui (uomini o animali) che costituiscono
un'unità distinta e cooperano tra loro per scopi comuni, ivi comprese la
sopravvivenza e la riproduzione del gruppo e dei suoi membri. ║ Gruppo
umano, più o meno ampio e complesso, organizzato sulla base di un sistema
di rapporti naturali, economici, culturali, politici; con tale significato, il
termine
s. è generalmente accompagnato da un attributo che ne
specifica meglio le caratteristiche. ║
S. industriale: quella
caratterizzata dalla prevalenza dell'attività economica di tipo
industriale. ║
S. di massa: quella in cui l'influenza della massa
sul singolo, a livello sia economico sia culturale, è divenuta decisiva.
║
S. consumistica o
dell'opulenza: quella in cui il reddito
individuale è alto e viene in buona parte speso in beni voluttuari
(V. AFFLUENT SOCIETY). ║ Associazione di
persone aventi determinati fini comuni; la denominazione adottata fa per lo
più riferimento allo scopo perseguito:
s. sportiva. ║ Ente
di origine contrattuale che due o più persone costituiscono
allorché, mettendo in comune i rispettivi beni, decidono di esercitare
un'attività economica dividendosi gli utili:
la s. delle ferrovie.
║ Unione di due o più persone che partecipano insieme a un affare,
dividendosi le spese, gli utili e le eventuali perdite da esso derivanti:
mi
aveva proposto di mettermi in s. con lui,
ma ho rifiutato. ║
Ceto, categoria sociale; viene utilizzato per lo più in relazione ad
ambiente elevato, aristocratico, mondano:
frequenta la migliore s. del
Paese. ║ La vita di relazione delle persone che fanno parte della
classe aristocratica:
questa sera debutterò in s. ║ La
compagnia delle persone:
non ama molto la s. ║
Rifiuto della
s.: con accezione spregiativa, individuo che vive ai margini della
s.
poiché ne rifiuta le regole o è emarginato dalla
s. stessa.
║
Giochi di s.: giochi che si effettuano tra persone durante
intrattenimenti o feste. ║
Fare in s.: condividere la
proprietà, il godimento di qualcosa. ║
Onorata s.: la mafia.
• Filos. e Sociol. - Nelle definizioni di
s. proposte in ambito
filosofico e sociologico, compaiono alcune costanti tra cui l'esistenza di
rapporti intersoggettivi, il riconoscimento di doveri e regole e il
perseguimento di fini comuni. Benché la filosofia si occupi
prevalentemente di stabilire come la
s. “dovrebbe essere”,
prende tuttavia in considerazione anche la descrizione della realtà
sociale, compito che è proprio della sociologia, nata come “scienza
di osservazione”. La nozione di
s. intesa come legame naturale tra
tutti gli uomini, indipendente da ulteriori e secondari rapporti di
affinità (per esempio, l'appartenenza a un medesimo gruppo politico),
venne elaborata nel mondo antico dalla filosofia stoica. Aristotele in
precedenza aveva sostenuto che l'uso del linguaggio dimostrerebbe che l'uomo
è uno
zóon politicón (un animale politico) portato
per natura a vivere in
s. D'altro canto, nel pensiero greco vi fu anche
una linea, seppur minoritaria, di matrice individualistico-anarchica,
rappresentata dalle posizioni di certa Sofistica e dal cinismo secondo cui
l'uomo, predisposto naturalmente alla vita isolata, si associa per imposizione o
per calcolo, mosso dai vantaggi insiti nel vivere insieme. Il Contrattualismo
(V.), dottrina che ebbe una lunga storia e
svariate versioni (dalla Sofistica a Th. Hobbes, a J. Locke, a J.-J. Rousseau),
postulò l'esistenza di uno “stato di natura” a cui sarebbe
succeduto uno stato sociale in seguito a un accordo tra diversi individui mossi
da varie motivazioni e scopi. Nelle tesi contrattualiste, il singolo manterrebbe
comunque un proprio valore e un proprio margine di autonomia rispetto alla
s. Diversamente, nelle dottrine organicistiche, di ispirazione sia
naturalistica (A. Comte, H. Spencer), sia idealistica (G.W.F. Hegel, hegeliani),
venne teorizzata l'unità inscindibile di individuo e
s., con il
totale assorbimento del primo nella seconda. La teorizzazione della preminenza
della
s. sull'individuo fa da cardine al pensiero di intellettuali per
altri aspetti assai distanti (per esempio, K. Marx e G. Gentile). Un altro tema
fondamentale nella riflessione filosofica sulla
s. riguarda la relazione
tra essa e lo Stato. Hegel affermò che lo Stato rappresenta il fondamento
della
s. civile, cioè dell'economia e dei rapporti di classe. Marx
operò il ribaltamento della teoria hegeliana sostenendo che è
l'intreccio dei rapporti e delle tensioni della
s. civile a determinare
l'emergere della sovrastruttura dello Stato. Le posizioni filosofiche più
recenti, superando organicismi e dicotomie, intendono lo studio della
s.
come l'analisi delle reti di relazioni che la costituiscono e in cui gli
individui interagiscono a più riprese (analisi di rete). L'individuazione
dei caratteri tipici della
s. dell'età moderna e contemporanea,
che la differenziano da quelle di età precedenti, si è tradotta,
in campo sociologico, in una serie di tipologie dicotomiche (distinzione tra
s. semplici e complesse; tra
s. sacrali e secolarizzate, tra
s. rurali e urbane, tra
s. tradizionali e moderne, ecc.)
Recentemente molti studiosi hanno ritenuto che sia in atto una transizione verso
una nuova forma di
s. che non ha più il suo fondamento
nell'attività industriale; a proposito si è parlato di
s.
dell'informazione,
s. dei servizi,
s. del sapere e si è
diffuso l'uso di anteporre il prefisso
post ai termini riferiti alla
s. (per esempio, postindustriale, nozione introdotta negli Stati Uniti da
D. Bell e in Francia da A. Touraine). Tutte queste definizioni sottolineano
l'importanza assunta dalle occupazioni nel settore dei servizi a scapito di
quelle relative al settore della produzione di beni materiali. Secondo Bell il
sapere codificato, cioè l'informazione sistematica e coordinata, è
divenuto una tale risorsa strategica per la
s. che scienziati,
informatici, ingegneri, professionisti che si occupano della creazione e
diffusione del sapere tendono a subentrare ai dirigenti e agli imprenditori del
vecchio sistema quali gruppi sociali dominanti. • Dir. civ. - Associazione
di più persone che stipulano un contratto (
contratto di s.)
mediante cui conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di
un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2.247 Cod.
Civ.). Tale contratto si distingue dalla
comunione, che è
costituita al solo fine del godimento di una o più cose, o
dall'
associazione, che non si prefigge l'esercizio di un'attività
economica a scopo di lucro. D'altro canto, nella situazione attuale il
superamento della correlazione tra
s. e impresa ha portato a considerare
che il fine di lucro non costituisca più una caratteristica discriminante
della
s. A tal proposito, per comprendere l'evoluzione del fenomeno
societario, si può pensare alle associazioni sportive costituite sotto
forma di
s. per azioni. L'ordinamento italiano prevede essenzialmente i
seguenti tipi di
s.:
s. semplice;
s. in nome collettivo
(
s.n.c.);
s. in accomandita semplice (
s.a.s.);
s. per
azioni (
s.p.a.);
s. in accomandita per azioni
(
s.a.p.a.);
s. a responsabilità limitata (
s.r.l.);
s. cooperativa;
s. di mutua assicurazione. Molti sono i criteri di
classificazione delle
s. A seconda dell'oggetto della loro
attività esse si dividono in
s. commerciali (tutti gli esempi di
s. sopra elencati salvo la cosiddetta
s. semplice) e
s.
semplici: le prime hanno per oggetto l'esercizio di un'attività
commerciale, ossia la produzione di beni o servizi, l'intermediazione nella
circolazione dei beni, il trasporto, l'attività assicurativa e simili; le
seconde si prefiggono l'esercizio di un'attività non commerciale
(l'esempio più frequente è costituito dall'attività
agricola). Le
s. commerciali sono regolate dalla disciplina degli
imprenditori commerciali, essendo in particolare soggette al fallimento e alle
altre procedure concorsuali; le
s. che hanno per oggetto
un'attività diversa da quella commerciale sono invece regolate dalle
disposizioni sulla
s. semplice (è comunque possibile scegliere
tipi diversi dalla
s. semplice anche per l'esercizio di attività
non commerciali) e non sono soggette a fallimento. Per quanto riguarda la
struttura sociale, le
s. possono essere distinte in:
s. a
responsabilità illimitata (
s. semplice, s.n.c.), nelle quali i
soci sono tenuti a rispondere - solidalmente e illimitatamente - alle
obbligazioni dell'azienda anche con il proprio patrimonio personale;
s. a
responsabilità limitata (s.r.l., s.p.a.), nelle quali i soci
rispondono esclusivamente con le proprie quote di capitale societario;
s. in
accomandita (s.a.s., s.a.p.a.), nelle quali coesistono due tipi di soci,
quelli
accomandanti, che rispondono in modo limitato alle obbligazioni
societarie, e quelli
accomandatari, che vi rispondono invece in modo
illimitato, anche con il patrimonio personale. Si distinguono, infine, le
s.
di persone (
s. semplice, s
.n.c., s.a.c.), nelle quali i
singoli sono titolari dell'organizzazione e del patrimonio sociale, e le
s.
di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.,
s. di mutua assicurazione,
alcuni tipi di cooperativa), nelle quali la volontà dei soci è
subordinata all'aspetto patrimoniale e organizzativo dell'azienda. La scelta tra
uno dei due tipi di
s. dipende, nella pratica, viste anche le
legislazioni riferentesi alle singole tipologie societarie, dalla consistenza
del capitale a disposizione dei contraenti: qualora esso sia cospicuo, si opta
per una
s. di capitali, nel caso contrario per una
s. di persone.
Per quanto riguarda il tipo di contratto societario, le forme previste dalla
legge variano a seconda del tipo di
s. prescelto. In particolare, per le
s. semplici non è richiesta alcuna forma particolare di
costituzione se non in casi speciali (V. OLTRE);
per le s.n.c. e le s.a.s. è richiesto l'atto scritto (atto costitutivo),
nonché la registrazione nel registro delle imprese (fino a quando le
s. suddette non siano registrate, i rapporti fra le stesse e i terzi sono
regolati dalle disposizioni relative alla
s. semplice); per tutti gli
altri tipi di
s. sono richiesti l'atto pubblico e l'iscrizione nel
registro delle imprese. Per quanto riguarda le
s. cooperative
(V. COOPERATIVA), le mutue
(V. MUTUA) e le associazioni in partecipazione
(V. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE), norme
particolari ne regolano sia la costituzione, sia l'attività. Speciali
norme regolano, inoltre, la
trasformazione del tipo di
s. (artt.
2.498 e seguenti del Cod. Civ.), la
fusione di più
s.
(artt. 2.504 e seguenti del Cod. Civ. modificati dal D.L. 16-01-1991, n. 22 che
attuava una direttiva CEE), e la
scissione di un'unica
s.
(regolata dagli stessi articoli relativi alla fusione). ║
S.
semplice: regolata dagli artt. 2.251 e seguenti del Cod. Civ., ha per
oggetto l'esercizio di un'attività non commerciale (ad esempio agricola).
In essa il contratto societario non è soggetto a forme speciali (per
esempio, può essere stipulato anche verbalmente), salvo quelle richieste
dalla natura dei beni conferiti (per esempio, se vengono conferiti beni immobili
è necessario l'atto scritto), e può essere modificato soltanto con
il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. I soci
rispondono, salvo diversamente pattuito, in modo illimitato e solidale delle
obbligazioni societarie e partecipano agli utili in modo proporzionale alle
quote conferite. Il socio che presti anche la propria opera all'interno della
s. ha diritto a una quota ulteriore dei guadagni stabilita
preventivamente dal contratto costitutivo. L'amministrazione della
s.
semplice può essere
disgiunta (o disgiuntiva) o
congiunta
(o congiuntiva): nel primo caso ciascun socio amministratore ha il diritto di
opporsi all'operazione di un altro socio prima che questa sia compiuta; nel
secondo caso è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il
compimento delle operazioni sociali. I diritti e gli obblighi degli
amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Di norma, la
s.
acquista diritti e assume obblighi per mezzo dei soci che ne hanno la
rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. La
s.
semplice si scioglie, trascorso il cosiddetto periodo di liquidazione, per
decorso del termine, per conseguimento dello scopo sociale - o per sopravvenuta
impossibilità di conseguimento dello stesso per volontà di tutti i
soci -, per il venir meno della necessaria pluralità di soci, per altre
cause stabilite nell'atto costitutivo. ║
S. a responsabilità
limitata: V. RESPONSABILITÀ. ║
S. per azioni: V. AZIONE. ║
S.
cooperativa: V. COOPERATIVA. ║
S. in
accomandita semplice,
S. in accomandita per azioni:
V. ACCOMANDITA. ║
S. in nome
collettivo:
s. commerciale in cui tutti i soci rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. È regolata
dagli artt. 2.291 e seguenti del Cod. Civ. La
s. deve agire sotto una
ragione sociale (denominazione commerciale) costituita dal nome di uno o
più soci unito all'indicazione del rapporto sociale. Deve essere
costituita per atto pubblico o scrittura privata autenticata e iscritta nel
registro delle imprese; fino al momento della registrazione, la
s. in
nome collettivo è regolata secondo le disposizioni dettate per la
s. semplice. L'amministratore che ha la rappresentanza della
s.
può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le
limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura; le limitazioni
non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o
se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza. Il socio non può,
senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui
un'attività concorrente con quella della
s., né può
partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra
s.
concorrente. Il consenso si presume se l'esercizio dell'attività o la
partecipazione ad altra
s. preesisteva al contratto sociale e nel caso in
cui gli altri soci ne fossero a conoscenza. Anche se la
s. è in
liquidazione, i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai
singoli soci se non dopo l'esecuzione del patrimonio sociale. • Etn. -
Qualunque ordinamento sociale è caratterizzato da una serie di fattori:
insediamento su un determinato territorio, relazioni tra gli individui del
medesimo gruppo, sistemi di discendenza e parentela, rapporti con altri gruppi.
Il gruppo domestico o famiglia rappresenta il tipo più semplice di
s.; l'unione di più gruppi domestici o famiglie dà origine
al villaggio. Nell'ambito di ogni
s. vi sono taluni elementi che incidono
sulla vita dei suoi membri: il sesso, per esempio, può determinare la
divisione del lavoro, l'esclusione dalla vita politica e religiosa, la riunione
in particolari associazioni; in relazione all'età vengono stabiliti certi
doveri (di lavoro, di servizio militare) o privilegi (comando politico, funzioni
sacerdotali); varie divisioni interne al gruppo, quali le classi sociali e le
caste, sono collegate a determinate attività economiche. In ogni
s. i fondamentali processi di socializzazione sono influenzati dai
sistemi di parentela, che conducono alla formazione di gruppi coesi e
consapevoli di una comune origine genealogica. L'unione di più lignaggi
costituisce la stirpe o clan, mentre dall'unione di più clan deriva la
tribù, una forma superiore di organizzazione socio-politica,
caratterizzata dalla condivisione da parte dei suoi membri dei medesimi tratti
linguistici e culturali e dall'occupazione di un dato territorio. ║
S.
segrete: associazioni a carattere esoterico o religioso presenti in vari
popoli. Tra le principali aree di diffusione del fenomeno si ricordano: l'Africa
occidentale, la Melanesia, alcune zone dell'America Settentrionale, della Cina e
del Giappone. Carattere peculiare di tali
s. è l'esoterismo
iniziatico che comporta, per chiunque vi si sottoponga, un rito di morte e
rinascita, nonché l'osservanza scrupolosa del segreto iniziatico. Il
diritto di entrare a far parte di una
s. segreta può essere
ereditario o riservato a determinate classi sociali oppure acquisito da chiunque
dietro pagamento. Tradizionalmente, le
s. segrete si attribuiscono
privilegi quali le facoltà divinatrici e guaritrici, la capacità
di influenzare gli agenti atmosferici o di praticare la magia, ecc. Dal punto di
vista religioso, non si discostano dal resto della tribù: se è
vero, tuttavia, che gli dei venerati sono i medesimi, la tendenza esoterica
caratteristica di tali
s. le induce ad atteggiamenti particolari, tra cui
dare nomi segreti agli dei o non ammettere ai loro riti i funzionari o i
sacerdoti della tribù. Le
s. segrete hanno come obiettivi la
conservazione delle tradizioni e, conseguentemente, l'opposizione contro le
modalità di vita della gente comune, non rispettosa degli antichi valori.
Ne conseguono la necessità di una maggiore organizzazione e lo sviluppo
di gradi gerarchici; non di rado, inoltre, le
s. segrete assumono vere e
proprie funzioni politiche deputate a controllare la vita pubblica del popolo.
Per contro, in presenza di una reazione da parte del regime organizzato, esse
sono costrette a scomparire. • St. -
S. segrete: organizzazioni
clandestine presenti in Europa soprattutto a partire dal XIX sec., la cui
segretezza, parziale o totale, riguardava la dottrina professata, il numero o il
nome degli aderenti, il cerimoniale, ecc. La quasi totalità di queste
s. segrete presero a modello la Massoneria
(V.) settecentesca, dalla quale derivarono
altresì le cerimonie iniziatiche, i riti, i contrassegni segreti, le
parole d'ordine. In particolare, le
s. segrete che sorsero dopo il 1815
risultarono di fondamentale importanza per il contributo che diedero non solo
all'organizzazione e alla realizzazione dei moti insurrezionali, ma anche alla
circolazione e allo scambio di idee politiche in Europa (non è casuale
che gran parte della classe dirigente si formò all'interno di esse). Tali
s. furono animate da uno spirito liberale e nazionalistico, facendosi
espressione e strumento di liberazione dal dominio straniero o da regimi
illiberali e repressivi. Così in Francia nacquero
s. segrete in
opposizione a Napoleone, che presero piede soprattutto nell'esercito e, dopo la
Restaurazione, in opposizione ai Borboni (Carboneria); in Grecia le Eterie
(V. ETERIA) ebbero un ruolo fondamentale per la
conquista dell'indipendenza del Paese; in Russia i decabristi
(V.) congiurarono in funzione antizarista per
instaurare un regime costituzionale. In Italia, a parte la
s. dei Raggi
nata nel 1798 con propositi unitari e indipendentisti, le
s. segrete
sorsero negli anni della Restaurazione e fecero proprie le aspirazioni a un
regime liberale e costituzionale, come nel caso della Carboneria
(V.) che ispirò i moti rivoluzionari di
Napoli (1820) o dei federati (V.) che, diffusi
soprattutto in Piemonte e Lombardia, prepararono il terreno per le insurrezioni
del marzo 1821. Ispirata a un programma repubblicano e più radicalmente
unitario, fu la Giovine Italia (V.) di Mazzini
che, con la costituzione della Giovine Europa (V.)
si prefiggeva di creare un collegamento soprannazionale tra le democrazie di
diversi Paesi europei. Vanno ricordate inoltre le
s. segrete che nacquero
in funzione antirivoluzionaria, legate a Governi reazionari, come quella dei
calderari (V.) a Napoli. L'incidenza delle
s. segrete andò scemando in seguito alla formazione di regimi
costituzionali. ║ Accanto alle
s. segrete a carattere più
strettamente politico, vi sono associazioni nate in epoche e contesti
socio-politici differenti che si prefiggono svariate finalità le quali
possono includere componenti esoteriche (rosacroce), mistico-religiose (thugs,
assassini), cavalleresco-militari con carattere xenofobo, razzista, nazionalista
(Mau-Mau, Ku Klux Klan, boxers, Cagoule, Manonera, feniani), criminose (mafia,
Manonera italo-americana, camorra, ‘ndrangheta). • Zool. -
V. ASSOCIAZIONI ANIMALI. • Contab. -
Regola di s.: regola che serve a ripartire un guadagno (o una perdita)
tra più persone che abbiano dato vita a una
s.
Giuseppe Mazzini