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Società.

(dal latino societas, der. di socius: socio). Insieme di individui (uomini o animali) che costituiscono un'unità distinta e cooperano tra loro per scopi comuni, ivi comprese la sopravvivenza e la riproduzione del gruppo e dei suoi membri. ║ Gruppo umano, più o meno ampio e complesso, organizzato sulla base di un sistema di rapporti naturali, economici, culturali, politici; con tale significato, il termine s. è generalmente accompagnato da un attributo che ne specifica meglio le caratteristiche. ║ S. industriale: quella caratterizzata dalla prevalenza dell'attività economica di tipo industriale. ║ S. di massa: quella in cui l'influenza della massa sul singolo, a livello sia economico sia culturale, è divenuta decisiva. ║ S. consumistica o dell'opulenza: quella in cui il reddito individuale è alto e viene in buona parte speso in beni voluttuari (V. AFFLUENT SOCIETY). ║ Associazione di persone aventi determinati fini comuni; la denominazione adottata fa per lo più riferimento allo scopo perseguito: s. sportiva. ║ Ente di origine contrattuale che due o più persone costituiscono allorché, mettendo in comune i rispettivi beni, decidono di esercitare un'attività economica dividendosi gli utili: la s. delle ferrovie. ║ Unione di due o più persone che partecipano insieme a un affare, dividendosi le spese, gli utili e le eventuali perdite da esso derivanti: mi aveva proposto di mettermi in s. con lui, ma ho rifiutato. ║ Ceto, categoria sociale; viene utilizzato per lo più in relazione ad ambiente elevato, aristocratico, mondano: frequenta la migliore s. del Paese. ║ La vita di relazione delle persone che fanno parte della classe aristocratica: questa sera debutterò in s. ║ La compagnia delle persone: non ama molto la s.Rifiuto della s.: con accezione spregiativa, individuo che vive ai margini della s. poiché ne rifiuta le regole o è emarginato dalla s. stessa. ║ Giochi di s.: giochi che si effettuano tra persone durante intrattenimenti o feste. ║ Fare in s.: condividere la proprietà, il godimento di qualcosa. ║ Onorata s.: la mafia. • Filos. e Sociol. - Nelle definizioni di s. proposte in ambito filosofico e sociologico, compaiono alcune costanti tra cui l'esistenza di rapporti intersoggettivi, il riconoscimento di doveri e regole e il perseguimento di fini comuni. Benché la filosofia si occupi prevalentemente di stabilire come la s. “dovrebbe essere”, prende tuttavia in considerazione anche la descrizione della realtà sociale, compito che è proprio della sociologia, nata come “scienza di osservazione”. La nozione di s. intesa come legame naturale tra tutti gli uomini, indipendente da ulteriori e secondari rapporti di affinità (per esempio, l'appartenenza a un medesimo gruppo politico), venne elaborata nel mondo antico dalla filosofia stoica. Aristotele in precedenza aveva sostenuto che l'uso del linguaggio dimostrerebbe che l'uomo è uno zóon politicón (un animale politico) portato per natura a vivere in s. D'altro canto, nel pensiero greco vi fu anche una linea, seppur minoritaria, di matrice individualistico-anarchica, rappresentata dalle posizioni di certa Sofistica e dal cinismo secondo cui l'uomo, predisposto naturalmente alla vita isolata, si associa per imposizione o per calcolo, mosso dai vantaggi insiti nel vivere insieme. Il Contrattualismo (V.), dottrina che ebbe una lunga storia e svariate versioni (dalla Sofistica a Th. Hobbes, a J. Locke, a J.-J. Rousseau), postulò l'esistenza di uno “stato di natura” a cui sarebbe succeduto uno stato sociale in seguito a un accordo tra diversi individui mossi da varie motivazioni e scopi. Nelle tesi contrattualiste, il singolo manterrebbe comunque un proprio valore e un proprio margine di autonomia rispetto alla s. Diversamente, nelle dottrine organicistiche, di ispirazione sia naturalistica (A. Comte, H. Spencer), sia idealistica (G.W.F. Hegel, hegeliani), venne teorizzata l'unità inscindibile di individuo e s., con il totale assorbimento del primo nella seconda. La teorizzazione della preminenza della s. sull'individuo fa da cardine al pensiero di intellettuali per altri aspetti assai distanti (per esempio, K. Marx e G. Gentile). Un altro tema fondamentale nella riflessione filosofica sulla s. riguarda la relazione tra essa e lo Stato. Hegel affermò che lo Stato rappresenta il fondamento della s. civile, cioè dell'economia e dei rapporti di classe. Marx operò il ribaltamento della teoria hegeliana sostenendo che è l'intreccio dei rapporti e delle tensioni della s. civile a determinare l'emergere della sovrastruttura dello Stato. Le posizioni filosofiche più recenti, superando organicismi e dicotomie, intendono lo studio della s. come l'analisi delle reti di relazioni che la costituiscono e in cui gli individui interagiscono a più riprese (analisi di rete). L'individuazione dei caratteri tipici della s. dell'età moderna e contemporanea, che la differenziano da quelle di età precedenti, si è tradotta, in campo sociologico, in una serie di tipologie dicotomiche (distinzione tra s. semplici e complesse; tra s. sacrali e secolarizzate, tra s. rurali e urbane, tra s. tradizionali e moderne, ecc.) Recentemente molti studiosi hanno ritenuto che sia in atto una transizione verso una nuova forma di s. che non ha più il suo fondamento nell'attività industriale; a proposito si è parlato di s. dell'informazione, s. dei servizi, s. del sapere e si è diffuso l'uso di anteporre il prefisso post ai termini riferiti alla s. (per esempio, postindustriale, nozione introdotta negli Stati Uniti da D. Bell e in Francia da A. Touraine). Tutte queste definizioni sottolineano l'importanza assunta dalle occupazioni nel settore dei servizi a scapito di quelle relative al settore della produzione di beni materiali. Secondo Bell il sapere codificato, cioè l'informazione sistematica e coordinata, è divenuto una tale risorsa strategica per la s. che scienziati, informatici, ingegneri, professionisti che si occupano della creazione e diffusione del sapere tendono a subentrare ai dirigenti e agli imprenditori del vecchio sistema quali gruppi sociali dominanti. • Dir. civ. - Associazione di più persone che stipulano un contratto (contratto di s.) mediante cui conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2.247 Cod. Civ.). Tale contratto si distingue dalla comunione, che è costituita al solo fine del godimento di una o più cose, o dall'associazione, che non si prefigge l'esercizio di un'attività economica a scopo di lucro. D'altro canto, nella situazione attuale il superamento della correlazione tra s. e impresa ha portato a considerare che il fine di lucro non costituisca più una caratteristica discriminante della s. A tal proposito, per comprendere l'evoluzione del fenomeno societario, si può pensare alle associazioni sportive costituite sotto forma di s. per azioni. L'ordinamento italiano prevede essenzialmente i seguenti tipi di s.: s. semplice; s. in nome collettivo (s.n.c.); s. in accomandita semplice (s.a.s.); s. per azioni (s.p.a.); s. in accomandita per azioni (s.a.p.a.); s. a responsabilità limitata (s.r.l.); s. cooperativa; s. di mutua assicurazione. Molti sono i criteri di classificazione delle s. A seconda dell'oggetto della loro attività esse si dividono in s. commerciali (tutti gli esempi di s. sopra elencati salvo la cosiddetta s. semplice) e s. semplici: le prime hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, ossia la produzione di beni o servizi, l'intermediazione nella circolazione dei beni, il trasporto, l'attività assicurativa e simili; le seconde si prefiggono l'esercizio di un'attività non commerciale (l'esempio più frequente è costituito dall'attività agricola). Le s. commerciali sono regolate dalla disciplina degli imprenditori commerciali, essendo in particolare soggette al fallimento e alle altre procedure concorsuali; le s. che hanno per oggetto un'attività diversa da quella commerciale sono invece regolate dalle disposizioni sulla s. semplice (è comunque possibile scegliere tipi diversi dalla s. semplice anche per l'esercizio di attività non commerciali) e non sono soggette a fallimento. Per quanto riguarda la struttura sociale, le s. possono essere distinte in: s. a responsabilità illimitata (s. semplice, s.n.c.), nelle quali i soci sono tenuti a rispondere - solidalmente e illimitatamente - alle obbligazioni dell'azienda anche con il proprio patrimonio personale; s. a responsabilità limitata (s.r.l., s.p.a.), nelle quali i soci rispondono esclusivamente con le proprie quote di capitale societario; s. in accomandita (s.a.s., s.a.p.a.), nelle quali coesistono due tipi di soci, quelli accomandanti, che rispondono in modo limitato alle obbligazioni societarie, e quelli accomandatari, che vi rispondono invece in modo illimitato, anche con il patrimonio personale. Si distinguono, infine, le s. di persone (s. semplice, s.n.c., s.a.c.), nelle quali i singoli sono titolari dell'organizzazione e del patrimonio sociale, e le s. di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s. di mutua assicurazione, alcuni tipi di cooperativa), nelle quali la volontà dei soci è subordinata all'aspetto patrimoniale e organizzativo dell'azienda. La scelta tra uno dei due tipi di s. dipende, nella pratica, viste anche le legislazioni riferentesi alle singole tipologie societarie, dalla consistenza del capitale a disposizione dei contraenti: qualora esso sia cospicuo, si opta per una s. di capitali, nel caso contrario per una s. di persone. Per quanto riguarda il tipo di contratto societario, le forme previste dalla legge variano a seconda del tipo di s. prescelto. In particolare, per le s. semplici non è richiesta alcuna forma particolare di costituzione se non in casi speciali (V. OLTRE); per le s.n.c. e le s.a.s. è richiesto l'atto scritto (atto costitutivo), nonché la registrazione nel registro delle imprese (fino a quando le s. suddette non siano registrate, i rapporti fra le stesse e i terzi sono regolati dalle disposizioni relative alla s. semplice); per tutti gli altri tipi di s. sono richiesti l'atto pubblico e l'iscrizione nel registro delle imprese. Per quanto riguarda le s. cooperative (V. COOPERATIVA), le mutue (V. MUTUA) e le associazioni in partecipazione (V. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE), norme particolari ne regolano sia la costituzione, sia l'attività. Speciali norme regolano, inoltre, la trasformazione del tipo di s. (artt. 2.498 e seguenti del Cod. Civ.), la fusione di più s. (artt. 2.504 e seguenti del Cod. Civ. modificati dal D.L. 16-01-1991, n. 22 che attuava una direttiva CEE), e la scissione di un'unica s. (regolata dagli stessi articoli relativi alla fusione). ║ S. semplice: regolata dagli artt. 2.251 e seguenti del Cod. Civ., ha per oggetto l'esercizio di un'attività non commerciale (ad esempio agricola). In essa il contratto societario non è soggetto a forme speciali (per esempio, può essere stipulato anche verbalmente), salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (per esempio, se vengono conferiti beni immobili è necessario l'atto scritto), e può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. I soci rispondono, salvo diversamente pattuito, in modo illimitato e solidale delle obbligazioni societarie e partecipano agli utili in modo proporzionale alle quote conferite. Il socio che presti anche la propria opera all'interno della s. ha diritto a una quota ulteriore dei guadagni stabilita preventivamente dal contratto costitutivo. L'amministrazione della s. semplice può essere disgiunta (o disgiuntiva) o congiunta (o congiuntiva): nel primo caso ciascun socio amministratore ha il diritto di opporsi all'operazione di un altro socio prima che questa sia compiuta; nel secondo caso è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali. I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Di norma, la s. acquista diritti e assume obblighi per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. La s. semplice si scioglie, trascorso il cosiddetto periodo di liquidazione, per decorso del termine, per conseguimento dello scopo sociale - o per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dello stesso per volontà di tutti i soci -, per il venir meno della necessaria pluralità di soci, per altre cause stabilite nell'atto costitutivo. ║ S. a responsabilità limitata: V. RESPONSABILITÀ. ║ S. per azioni: V. AZIONE. ║ S. cooperativa: V. COOPERATIVA. ║ S. in accomandita semplice, S. in accomandita per azioni: V. ACCOMANDITA. ║ S. in nome collettivo: s. commerciale in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. È regolata dagli artt. 2.291 e seguenti del Cod. Civ. La s. deve agire sotto una ragione sociale (denominazione commerciale) costituita dal nome di uno o più soci unito all'indicazione del rapporto sociale. Deve essere costituita per atto pubblico o scrittura privata autenticata e iscritta nel registro delle imprese; fino al momento della registrazione, la s. in nome collettivo è regolata secondo le disposizioni dettate per la s. semplice. L'amministratore che ha la rappresentanza della s. può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura; le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza. Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della s., né può partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra s. concorrente. Il consenso si presume se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra s. preesisteva al contratto sociale e nel caso in cui gli altri soci ne fossero a conoscenza. Anche se la s. è in liquidazione, i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'esecuzione del patrimonio sociale. • Etn. - Qualunque ordinamento sociale è caratterizzato da una serie di fattori: insediamento su un determinato territorio, relazioni tra gli individui del medesimo gruppo, sistemi di discendenza e parentela, rapporti con altri gruppi. Il gruppo domestico o famiglia rappresenta il tipo più semplice di s.; l'unione di più gruppi domestici o famiglie dà origine al villaggio. Nell'ambito di ogni s. vi sono taluni elementi che incidono sulla vita dei suoi membri: il sesso, per esempio, può determinare la divisione del lavoro, l'esclusione dalla vita politica e religiosa, la riunione in particolari associazioni; in relazione all'età vengono stabiliti certi doveri (di lavoro, di servizio militare) o privilegi (comando politico, funzioni sacerdotali); varie divisioni interne al gruppo, quali le classi sociali e le caste, sono collegate a determinate attività economiche. In ogni s. i fondamentali processi di socializzazione sono influenzati dai sistemi di parentela, che conducono alla formazione di gruppi coesi e consapevoli di una comune origine genealogica. L'unione di più lignaggi costituisce la stirpe o clan, mentre dall'unione di più clan deriva la tribù, una forma superiore di organizzazione socio-politica, caratterizzata dalla condivisione da parte dei suoi membri dei medesimi tratti linguistici e culturali e dall'occupazione di un dato territorio. ║ S. segrete: associazioni a carattere esoterico o religioso presenti in vari popoli. Tra le principali aree di diffusione del fenomeno si ricordano: l'Africa occidentale, la Melanesia, alcune zone dell'America Settentrionale, della Cina e del Giappone. Carattere peculiare di tali s. è l'esoterismo iniziatico che comporta, per chiunque vi si sottoponga, un rito di morte e rinascita, nonché l'osservanza scrupolosa del segreto iniziatico. Il diritto di entrare a far parte di una s. segreta può essere ereditario o riservato a determinate classi sociali oppure acquisito da chiunque dietro pagamento. Tradizionalmente, le s. segrete si attribuiscono privilegi quali le facoltà divinatrici e guaritrici, la capacità di influenzare gli agenti atmosferici o di praticare la magia, ecc. Dal punto di vista religioso, non si discostano dal resto della tribù: se è vero, tuttavia, che gli dei venerati sono i medesimi, la tendenza esoterica caratteristica di tali s. le induce ad atteggiamenti particolari, tra cui dare nomi segreti agli dei o non ammettere ai loro riti i funzionari o i sacerdoti della tribù. Le s. segrete hanno come obiettivi la conservazione delle tradizioni e, conseguentemente, l'opposizione contro le modalità di vita della gente comune, non rispettosa degli antichi valori. Ne conseguono la necessità di una maggiore organizzazione e lo sviluppo di gradi gerarchici; non di rado, inoltre, le s. segrete assumono vere e proprie funzioni politiche deputate a controllare la vita pubblica del popolo. Per contro, in presenza di una reazione da parte del regime organizzato, esse sono costrette a scomparire. • St. - S. segrete: organizzazioni clandestine presenti in Europa soprattutto a partire dal XIX sec., la cui segretezza, parziale o totale, riguardava la dottrina professata, il numero o il nome degli aderenti, il cerimoniale, ecc. La quasi totalità di queste s. segrete presero a modello la Massoneria (V.) settecentesca, dalla quale derivarono altresì le cerimonie iniziatiche, i riti, i contrassegni segreti, le parole d'ordine. In particolare, le s. segrete che sorsero dopo il 1815 risultarono di fondamentale importanza per il contributo che diedero non solo all'organizzazione e alla realizzazione dei moti insurrezionali, ma anche alla circolazione e allo scambio di idee politiche in Europa (non è casuale che gran parte della classe dirigente si formò all'interno di esse). Tali s. furono animate da uno spirito liberale e nazionalistico, facendosi espressione e strumento di liberazione dal dominio straniero o da regimi illiberali e repressivi. Così in Francia nacquero s. segrete in opposizione a Napoleone, che presero piede soprattutto nell'esercito e, dopo la Restaurazione, in opposizione ai Borboni (Carboneria); in Grecia le Eterie (V. ETERIA) ebbero un ruolo fondamentale per la conquista dell'indipendenza del Paese; in Russia i decabristi (V.) congiurarono in funzione antizarista per instaurare un regime costituzionale. In Italia, a parte la s. dei Raggi nata nel 1798 con propositi unitari e indipendentisti, le s. segrete sorsero negli anni della Restaurazione e fecero proprie le aspirazioni a un regime liberale e costituzionale, come nel caso della Carboneria (V.) che ispirò i moti rivoluzionari di Napoli (1820) o dei federati (V.) che, diffusi soprattutto in Piemonte e Lombardia, prepararono il terreno per le insurrezioni del marzo 1821. Ispirata a un programma repubblicano e più radicalmente unitario, fu la Giovine Italia (V.) di Mazzini che, con la costituzione della Giovine Europa (V.) si prefiggeva di creare un collegamento soprannazionale tra le democrazie di diversi Paesi europei. Vanno ricordate inoltre le s. segrete che nacquero in funzione antirivoluzionaria, legate a Governi reazionari, come quella dei calderari (V.) a Napoli. L'incidenza delle s. segrete andò scemando in seguito alla formazione di regimi costituzionali. ║ Accanto alle s. segrete a carattere più strettamente politico, vi sono associazioni nate in epoche e contesti socio-politici differenti che si prefiggono svariate finalità le quali possono includere componenti esoteriche (rosacroce), mistico-religiose (thugs, assassini), cavalleresco-militari con carattere xenofobo, razzista, nazionalista (Mau-Mau, Ku Klux Klan, boxers, Cagoule, Manonera, feniani), criminose (mafia, Manonera italo-americana, camorra, ‘ndrangheta). • Zool. - V. ASSOCIAZIONI ANIMALI. • Contab. - Regola di s.: regola che serve a ripartire un guadagno (o una perdita) tra più persone che abbiano dato vita a una s.
Giuseppe Mazzini