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Silènzio.

Assenza di rumori, suoni, voci. In realtà, poiché un'assenza totale di attività sonora è impossibile (il corpo stesso emette suoni di intensità debolissima), il massimo s. possibile coincide con il minimo rumore di fondo, appena percepibile dall'orecchio umano. ║ Il non parlare, il cessare di emettere suoni (gridare, suonare, far rumore, ecc.) per un certo lasso di tempo, specie nelle espressioni: fare s.; rompere il s. ║ Per estens. - Il non dare notizia di sé in via epistolare o altro. ║ Fig. - Il non parlare o scrivere di un fatto: vi raccomando il più assoluto s. in merito alla faccenda.S. stampa: astensione dal pubblicare notizie su determinati argomenti. ║ Fig. - Passare sotto s.: non far sapere, tacere una notizia. ║ Dimenticanza, oblio: l'accaduto venne avvolto nel s. ║ Prescrizione di non disturbare il riposo parlando o facendo rumori; periodo di tempo in cui questo divieto è in vigore e suono di tromba che segna l'inizio dello stesso. È espressione usata soprattutto in caserme, collegi e simili. ║ S. fuori ordinanza: segnale del s. suonato dal trombettiere in determinate condizioni (manifestazioni, commemorazioni) e composto da variazioni melodiche più lunghe e complesse rispetto a quelle abituali. ║ Zona del s.: zona urbana posta in prossimità di centri abitati o di ospedali nella quale è vietata la segnalazione acustica da parte dei veicoli. ║ Obbligo del s.: in alcuni ordini religiosi, divieto di parlare in determinati momenti della giornata. ║ Chiesa del s.: espressione indicante la condizione della Chiesa in alcuni Paesi a regime totalitario nei quali la libertà di culto non è riconosciuta. • Mil. - S. radar o radio: accorgimento tattico effettuato da formazioni militari allo scopo di non venire localizzate e consistente nell'astensione dall'emettere qualsiasi segnale radio o radar. • Dir. civ. - Il fatto di non manifestare la propria volontà. Non ha alcuna rilevanza giuridica, se non in alcuni casi indicati dalla legge. • Dir. amm. - S.-rifiuto della pubblica amministrazione: indica l'inerzia della pubblica amministrazione a fronte di un obbligo da provvedere. ║ S.-rigetto: quando la pubblica amministrazione, di fronte a un ricorso gerarchico, non si pronuncia entro 90 giorni. ║ S.-assenso: indica la tacita approvazione di un documento o il parere favorevole a una richiesta nel caso in cui l'interessato non risponda entro un determinato periodo di tempo. • Lit. - Nella liturgia cattolica, il S. Sacro fa parte dei modi che il fedele ha per esprimere la sua partecipazione al rito e rappresenta parte stessa della celebrazione. • St. delle rel. - Il s. è per sua natura opposto alla parola, la quale si riferisce a qualcosa di particolare, di esprimibile; in questo senso esso viene a rappresentare indeterminatezza, illimitatezza e, grazie a questa sua caratteristica, può evocare il non-umano. Per questa ragione il s. viene spesso usato in determinate operazioni magiche (assumendo allora la denominazione di s. magico) con funzione simile a quella esercitata dall'oscurità. La massima evoluzione del s. magico si ha nel s. mistico, presente in molte religioni, dal Brahmanesimo all'Ebraismo antico, al Buddhismo, al misticismo islamico, al Protestantesimo dei quaccheri.