Intimazione a rilasciare un immobile o un fondo dato in
affitto a un affittuario o a coloni. • Dir. - L'intimazione dello
s. da parte del locatore di un immobile o di un campo dato in affitto
può avvenire in seguito allo scadere dei termini del contratto (
s.
per finita locazione) o al mancato pagamento del canone d'affitto da
parte del locatario o del colono (
s. per morosità). Nel caso di
scadenza del contratto di affitto è inoltre possibile inviare al
locatario, entro i termini previsti dalla legge, una licenza per finita
locazione, in base alla quale il locatario è invitato a lasciare
l'immobile alla scadenza del contratto stesso. Come la licenza, anche lo
s. prevede che il locatore faccia pervenire al locatario un'intimazione,
cioè un atto formale con il quale invita il locatario a liberare
l'immobile; contestualmente inoltre il locatore dovrà inviare al giudice
competente una citazione per convalida, cioè la dichiarazione tesa a far
sì che il giudice, dopo aver preso atto della volontà delle parti
di porre fine al contratto, disponga i provvedimenti necessari. Il giudice
competente è il pretore del luogo in cui si trova l'immobile.
L'intimazione è regolata dall'art. 660 Cod. Proc. Civ., modificato dalla
L. 20-12-1995 , n. 534. Nel caso l'intimatore non compaia in giudizio, il
giudice dichiara nulla l'intimazione; se l'intimato non compare in giudizio per
fondati motivi, o per non essere stato a conoscenza dell'intimazione, il giudice
ordina il rinnovo della citazione; qualora invece non sussistano fondati motivi
per l'assenza del locatario, il giudice convalida lo
s. o la licenza e
dispone l'apposizione su di essa della formula esecutoria, che ha effetto 30
giorni dopo la data dell'apposizione medesima. In caso di
s. per
morosità, infine, numerose leggi tutelano il locatario consentendo la
sospensione dei provvedimenti di
s. per determinati periodi di tempo.