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Sfratto.

Intimazione a rilasciare un immobile o un fondo dato in affitto a un affittuario o a coloni. • Dir. - L'intimazione dello s. da parte del locatore di un immobile o di un campo dato in affitto può avvenire in seguito allo scadere dei termini del contratto (s. per finita locazione) o al mancato pagamento del canone d'affitto da parte del locatario o del colono (s. per morosità). Nel caso di scadenza del contratto di affitto è inoltre possibile inviare al locatario, entro i termini previsti dalla legge, una licenza per finita locazione, in base alla quale il locatario è invitato a lasciare l'immobile alla scadenza del contratto stesso. Come la licenza, anche lo s. prevede che il locatore faccia pervenire al locatario un'intimazione, cioè un atto formale con il quale invita il locatario a liberare l'immobile; contestualmente inoltre il locatore dovrà inviare al giudice competente una citazione per convalida, cioè la dichiarazione tesa a far sì che il giudice, dopo aver preso atto della volontà delle parti di porre fine al contratto, disponga i provvedimenti necessari. Il giudice competente è il pretore del luogo in cui si trova l'immobile. L'intimazione è regolata dall'art. 660 Cod. Proc. Civ., modificato dalla L. 20-12-1995 , n. 534. Nel caso l'intimatore non compaia in giudizio, il giudice dichiara nulla l'intimazione; se l'intimato non compare in giudizio per fondati motivi, o per non essere stato a conoscenza dell'intimazione, il giudice ordina il rinnovo della citazione; qualora invece non sussistano fondati motivi per l'assenza del locatario, il giudice convalida lo s. o la licenza e dispone l'apposizione su di essa della formula esecutoria, che ha effetto 30 giorni dopo la data dell'apposizione medesima. In caso di s. per morosità, infine, numerose leggi tutelano il locatario consentendo la sospensione dei provvedimenti di s. per determinati periodi di tempo.