L'atto del chiudere.
║ Provvedimento mediante il quale il datore
di lavoro decide la chiusura parziale o totale dell'impresa allo scopo di
indurre i lavoratori (e i loro sindacati) a ridurre i salari o le richieste
sulle condizioni di lavoro oppure a rinunciare alle pretese di modifica.
• Encicl. - L'istituzione a opera del
Fascismo di un sindacato unico di categoria e non di parte (la corporazione),
deputato a risolvere ogni controversia fra datori di lavoro e lavoratori,
comportò il divieto, penalmente perseguibile, dello sciopero e della
s., dal Codice Rocco (1930) definiti veri e propri “delitti contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio”. In seguito alla
soppressione dell'ordinamento corporativo (decreti luogotenenziali 9-8-1943, n.
721, 14-9-1944, n. 287 e 23-11-1944, n. 369) e, ancor più, all'entrata in
vigore della Costituzione repubblicana (1-1-1948), le disposizioni suddette in
parte sono state abrogate, in parte, trovando limitata o controversa
applicazione, sono cadute in disuso. • Dir.
- La Costituzione, mentre sancisce il diritto allo sciopero, non si pronuncia
esplicitamente sul problema della
s.: in entrambi i casi si tratta di un
inadempimento contrattuale ma, mentre lo sciopero costituisce un'arma per
riequilibrare i rapporti di forza fra lavoratori e datori di lavoro, e in quanto
tale è previsto e giustificato dalle leggi che regolano il diritto del
lavoro, la
s. appare generalmente come un provvedimento ingiustificato e
discriminatorio soprattutto nei confronti dei lavoratori non scioperanti. Non
esistendo tuttavia una precisa dottrina in materia, la giurisprudenza sulla
s. è molto varia: in presenza di comportamenti gravemente
scorretti da parte dei lavoratori (sabotaggio degli impianti, atti di violenza o
di vandalismo) la
s. si considera legittima; in altri casi invece, e in
particolare quando essa si configura come strumento di ritorsione esercitato dal
datore di lavoro per imporre agli operai una propria pretesa, è previsto
che l'imprenditore risarcisca il danno causato ai dipendenti, corrispondendo la
retribuzione contrattuale per tutto il periodo in cui la fabbrica è
rimasta chiusa. La
s., dunque, è rimasta in vita solo come
violazione degli obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro; quanto
alla sua rilevanza penale, varie sentenze della Corte Costituzionale hanno
dichiarato incostituzionali le norme che prevedevano la
s. come reato,
definendo quest'ultima un atto penalmente lecito. Non è da considerarsi
s., infine, la sospensione dell'attività da parte dei proprietari
di piccole industrie e commerci che non abbiano personale alle proprie
dipendenze. • St. -
S. del Maggior
Consiglio: atto di riforma del Maggior Consiglio della Repubblica di Venezia
(1297), consistente in un ampliamento della classe dirigente della Repubblica,
effettuato al fine di porre un freno alla lotta tra le fazioni opposte e
affrontare adeguatamente i gravi contrasti con Genova. In questo caso, il
termine
s. è utilizzato nel senso di chiudere dentro al Maggior
Consiglio la classe dirigente.