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Sequestro.

(da latino sequestrum, der. di sequester: depositario, mediatore). Provvedimento giurisdizionale cautelare in seguito al quale sorge un vincolo di indisponibilità sui beni colpiti dallo stesso. • Dir. rom. - Presso gli antichi Romani, il deposito di una cosa presso un terzo da parte di due litiganti che ne contendano il possesso. Avrà diritto alla restituzione della cosa chi, fra i due, dimostrerà di avere ragione presso un giudice o un arbitro. • Dir. process. civ. - Impossessamento da parte delle autorità a ciò predisposte di un bene mobile o immobile, quale misura cautelare volta a garantire una certa situazione di fatto o di diritto (artt. 668 bis - 669 quaterdecies Cod. Proc. Civ; artt. 670, 671, 675-679, 684-687 Cod. Proc. Civ.). Si distingue in s. giudiziario e s. conservativo. ║ S. giudiziario: priva i detentori della disponibilità di beni mobili o immobili, quando occorre determinarne la proprietà e il possesso e provvedere, fino ad allora, alla custodia e alla gestione temporanea degli stessi. ║ S. conservativo: è diretto ad assicurare un creditore in relazione ai beni mobili e immobili e alle cose a lui dovute e si esegue mediante la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui si trovano i beni. Dietro presentazione di congrua cauzione, il debitore può ottenere dal giudice istruttore la revoca del s. Il s. conservativo trapassa in pignoramento quando il creditore ottiene sentenza di condanna esecutiva. Il provvedimento che dispone il s. (sia giudiziario sia conservativo) perde di valore se entro 30 giorni non è seguito dalla pronuncia (art. 657 Cod. Proc. Civ.). • Dir. process. pen. - Mezzo di coercizione processuale volto a garantire la prova (artt. 253-265 Cod. Proc. Pen.). Consiste nel s., autorizzato con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, del corpo del reato, delle cose riguardanti il reato indispensabili per l'accertamento dei fatti, nonché delle cose rinvenute a seguito di perquisizione. Provvede a eseguire il s. l'autorità giudiziaria oppure un ufficiale di polizia giudiziaria a ciò delegato. Norme particolari disciplinano il s. di corrispondenza negli uffici postali e telegrafici e il s. presso le banche; vigono inoltre limiti specifici al s. opposti dal segreto di Stato, da quello professionale e d'ufficio. Contro il decreto di s. l'individuo coinvolto ha il diritto di avanzare richiesta di riesame presso il Tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Rappresentano, per contro, misure cautelari il s. conservativo (artt. 316-320) e il s. preventivo (artt. 321-323). Il s. conservativo riguarda i beni mobili e immobili dell'imputato, nonché le somme e cose a lui dovute ed è disposto dal giudice con ordinanza su richiesta del pubblico ministero o della parte civile. Nel primo caso il s. ha luogo se il giudice ha motivo di credere che manchino le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese per il procedimento e di ogni altra somma spettante all'erario dello Stato; nel secondo motiva il s. il timore da parte del giudice che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Il s. preventivo, invece, viene adottato su richiesta del pubblico ministero con decreto motivato del giudice competente oppure dal giudice per le indagini preliminari, quando vi siano fondate ragioni per credere che la disponibilità di una cosa riguardante il reato possa aggravare o prolungare le conseguenze dello stesso, nonché favorire altri reati. Contro il s. sia conservativo sia preventivo è possibile avanzare richiesta di riesame presso il Tribunale (art. 324). • Dir. pen. - S. di persona: reato, previsto dall'art. 605 Cod. Pen., proprio di chi priva taluno della libertà personale per un certo periodo di tempo a scopo di estorsione, ovvero per conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. La pena consiste nella reclusione da 6 mesi a 8 anni; è prevista la reclusione da 1 a 10 anni se il fatto è commesso in danno di un ascendente, un discendente o del coniuge; da un pubblico ufficiale che abbia abusato, a tal fine, dei poteri derivanti dalla sua funzione. In seguito all'approvazione della L. 18-5-1978, n. 191, e della L. 30-12-1980, n. 894, gli anni di reclusione previsti per il reato di s. di persona sono stati elevati da 25 a 30; inoltre, in caso di morte della persona sequestrata è comminato l'ergastolo, che si tramuta in reclusione per 30 anni nel caso in cui la morte del sequestrato non sia direttamente imputabile ai sequestratori. Si contemplano, inoltre, attenuanti in caso di collaborazione da parte di un imputato affinché il soggetto passivo riacquisti la libertà senza che venga pagato il riscatto; analoghe forme di condono si applicano quando l'imputato decide di collaborare nella raccolta di prove per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. Sostanzialmente simili sono le pene previste per il delitto di s. di persona a scopo di terrorismo o di eversione. La crescente frequenza del reato di s. di persona ha condotto all'approvazione della L. 15-3-1991, n. 82, in seguito alla quale i beni dei familiari del sequestrato vengono a loro volta sottoposti a s. per impedire il pagamento del riscatto. • Dir. internaz. - Istituto in forza del quale, in tempo di guerra, uno Stato può sottrarre determinati beni, mobili o immobili, ai cittadini di Stati nemici, assumendo tutti i poteri necessari all'amministrazione e all'utilizzazione degli stessi. Al termine delle ostilità, lo Stato sequestrante deve restituire i beni prelevati e provvedere a un congruo indennizzo. L'art. 53 del regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aia del 18-10-1907 consente il s. di proprietà nemiche soltanto nei casi in cui ciò sia “imperiosamente” giustificato dalla necessità militare. Oltre a ciò, in base all'art. 14 della Convenzione dell'Aia del 14-5-1954 non possono divenire oggetto di s. i beni culturali e i relativi mezzi di trasporto. • Dir. can. - S. di temporalità: sanzione amministrativa ai danni di un ente ecclesiastico. Affonda le sue radici nella prassi della Monarchia sabauda che prevedeva l'appello all'autorità civile contro pretesi abusi da parte dell'autorità ecclesiastica. In origine si distinguevano tre generi di s.: di rappresaglia, a fini politici; di repressione o di polizia (o s. giurisdizionale), per contrastare gli abusi di un beneficiario o l'inosservanza dell'obbligo di residenza; conservativo o di tutela, diretto ad assicurare il patrimonio beneficiario, danneggiato per inettitudine, “negligenza o colpa” del titolare. La legislazione preconcordataria prevedeva solamente le ultime due forme di s. Con il Concordato del 1929 il s. repressivo ha cessato di essere, mentre per quello conservativo si è stabilito di procedere “presi accordi con l'autorità ecclesiastica”. • Med. - Frammento di osso, più o meno alterato, contenuto in una cavità, detta sarcofago o cassa da morto, originatasi per necrosi dell'osso medesimo e comunicante con l'esterno tramite fistolosi o cloache. Il s. è tipico delle osteomieliti, curabili, quando possibile, con l'asportazione del s. (sequestrectomia).