(dal latino
sepulcrum, der. di
sepelire:
seppellire). Luogo di sepoltura. Ricorre frequentemente come sinonimo di
tomba rispetto al quale, tuttavia, ha un tono più solenne che lo
fa preferire per indicare una sepoltura illustre (per la fama del defunto, per
le dimensioni del monumento funerario o per l'interesse storico-artistico di
quest'ultimo). ║ Fig. -
S.
imbiancato: locuzione evangelica con cui si indicano gli ipocriti. In questo
modo Gesù definì gli scribi e i farisei (
Matteo 23, 27),
paragonandoli a
s. imbiancati che, belli a vedersi esteriormente, dentro
sono meschini e crudeli. • Rel. -
Santo
S.: la sepoltura di Gesù Cristo, che i Vangeli collocano in un orto
nei pressi di Gerusalemme e descrivono scavato nella roccia e chiuso da una
pietra rotonda. • Dir. rom. - Il
s.
rientra nell'ambito delle
res religiosae che, insieme alle
res
sacrae, appartengono alla categoria delle
res extra patrimonium divini
iuris. Il dominio del
s. è prerogativa esclusiva degli dei
Mani del defunto; conseguentemente, qualunque rapporto giuridico patrimoniale
sul
s. è da considerarsi nullo. I
s. vanno distinti in
familiari ed ereditari: i primi sono destinati a tutti i componenti di una data
famiglia e sono indivisibili; i secondi spettano agli eredi, siano o meno eredi
del sangue, e sono parimenti indivisibili per impossibilità oggettiva
(è possibile la comunione, unitamente a limitazioni convenzionali al
diritto di sciogliere la comunione medesima). Nel diritto giustinianeo, la
distinzione in
s. familiari ed ereditari si offusca, fin quasi ad
annullarsi. • Dir. - Il
s. privato
è un bene di proprietà privata che si trasmette
mortis
causa. Come tale, esso può altresì essere alienato per atto
fra vivi; ciò purché non intervengano le limitazioni della legge
di polizia mortuaria (in accordo alla quale il
s. può essere
destinato esclusivamente all'uso per il quale fu concepito, ovvero l'inumazione)
o lo
ius sepulchri (consistente nel diritto dei membri di una data
famiglia o stirpe gentilizia di essere seppelliti o di far seppellire altri in
un determinato
s. gentilizio). • Dir.
pen. -
Violazione di s.: reato di chi viola un
s. mediante
disseppellimento, profanazione o apertura; la pena corrisponde alla reclusione
da uno a cinque anni (art. 407 Cod. Pen.). •
Dir. can. - Conseguentemente al rito della benedizione, il
s. è
cosa sacra e dunque sottratta al commercio.
Sepolcro all'interno di S. Maria della Strada a Matrice (Campobasso)