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Sepolcro.

(dal latino sepulcrum, der. di sepelire: seppellire). Luogo di sepoltura. Ricorre frequentemente come sinonimo di tomba rispetto al quale, tuttavia, ha un tono più solenne che lo fa preferire per indicare una sepoltura illustre (per la fama del defunto, per le dimensioni del monumento funerario o per l'interesse storico-artistico di quest'ultimo). ║ Fig. - S. imbiancato: locuzione evangelica con cui si indicano gli ipocriti. In questo modo Gesù definì gli scribi e i farisei (Matteo 23, 27), paragonandoli a s. imbiancati che, belli a vedersi esteriormente, dentro sono meschini e crudeli. • Rel. - Santo S.: la sepoltura di Gesù Cristo, che i Vangeli collocano in un orto nei pressi di Gerusalemme e descrivono scavato nella roccia e chiuso da una pietra rotonda. • Dir. rom. - Il s. rientra nell'ambito delle res religiosae che, insieme alle res sacrae, appartengono alla categoria delle res extra patrimonium divini iuris. Il dominio del s. è prerogativa esclusiva degli dei Mani del defunto; conseguentemente, qualunque rapporto giuridico patrimoniale sul s. è da considerarsi nullo. I s. vanno distinti in familiari ed ereditari: i primi sono destinati a tutti i componenti di una data famiglia e sono indivisibili; i secondi spettano agli eredi, siano o meno eredi del sangue, e sono parimenti indivisibili per impossibilità oggettiva (è possibile la comunione, unitamente a limitazioni convenzionali al diritto di sciogliere la comunione medesima). Nel diritto giustinianeo, la distinzione in s. familiari ed ereditari si offusca, fin quasi ad annullarsi. • Dir. - Il s. privato è un bene di proprietà privata che si trasmette mortis causa. Come tale, esso può altresì essere alienato per atto fra vivi; ciò purché non intervengano le limitazioni della legge di polizia mortuaria (in accordo alla quale il s. può essere destinato esclusivamente all'uso per il quale fu concepito, ovvero l'inumazione) o lo ius sepulchri (consistente nel diritto dei membri di una data famiglia o stirpe gentilizia di essere seppelliti o di far seppellire altri in un determinato s. gentilizio). • Dir. pen. - Violazione di s.: reato di chi viola un s. mediante disseppellimento, profanazione o apertura; la pena corrisponde alla reclusione da uno a cinque anni (art. 407 Cod. Pen.). • Dir. can. - Conseguentemente al rito della benedizione, il s. è cosa sacra e dunque sottratta al commercio.
Sepolcro all'interno di S. Maria della Strada a Matrice (Campobasso)