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Sentenza.

Giudizio mediante il quale si pone fine a una controversia. ║ In senso scherzoso, giudizio su un fatto già avvenuto o un'azione già compiuta espresso da una persona che si ritiene abbia la competenza per farlo: sentiamo un po' qual è la tua s. ║ Massima che esprime in forma concisa una norma di condotta o un principio morale: una raccolta di s. • Dir. rom. - Provvedimento mediante il quale il giudice esprimeva il proprio parere sul fondamento di una domanda. • Dir. process. civ. - Atto giuridico con il quale il giudice, previo accertamento di alcuni fatti e in base alle norme di legge esistenti riguardo a tali fatti, conclude una controversia insorta tra due o più parti. Essa è composta da una parte argomentativa, ovvero il percorso logico che conduce alla decisione, e una parte imperativa, ovvero il comando che impone l'esecuzione della s. Si distinguono s. definitive (che decidono tutte le questioni di merito) e s. non definitive (che decidono solo parzialmente la controversia, demandando alcune questioni ad altro provvedimento); tale distinzione riveste particolare importanza per quel che riguarda l'impugnabilità di una s. in Cassazione (che è possibile solo per le s. non definitive). Per quel che concerne gli aspetti più squisitamente formali, le s. sono pronunciate in nome del popolo italiano, richiedono l'indicazione del giudice, delle parti e dei loro difensori, nonché una breve esposizione dello svolgimento del processo, e sono rese pubbliche tramite deposito presso la cancelleria del giudice che le ha pronunciate. • Dir. process. pen. - Provvedimento motivato pronunciato dal giudice nell'esercizio della potestà giurisdizionale mediante il quale viene esaurito il rapporto processuale o una sua fase. In questo senso, hanno nome di s. la decisione emessa dal giudice al termine del dibattimento, quella emessa nel giudizio abbreviato, quella di proscioglimento emessa prima del dibattimento, quella di non luogo a procedere emessa dal GIP al termine delle indagini preliminari, nonché i provvedimenti che rilevano difetti di giurisdizione o di competenza. • Dir. internaz. - Decisione emessa da un arbitro o da un collegio arbitrale avente efficacia vincolante che pone fine a una controversia internazionale. Essa presuppone il consenso delle parti e trae, dunque, la sua efficacia da un accordo che può essere successivo all'insorgere della controversia (compromesso), inserito in un trattato (clausola compromissoria) od oggetto di un trattato per risolvere tutte le eventuali controversie future (trattato generale di arbitrato). Riguardo al suo contenuto, la s. può essere di accertamento o dichiarativa (qualora sia finalizzata a individuare norme esistenti in grado di regolare la controversia in atto), dispositiva (qualora ponga in essere nuove norme) o di condanna (qualora preveda forma e contenuto di una riparazione dovuta da uno Stato ritenuto responsabile di un illecito). La s. non è appellabile, ma in presenza di fatti nuovi può essere soggetta a revisione; può, inoltre, essere dichiarata invalida per vizi gravi e sottoposta all'arbitro che l'ha pronunciata o alla Corte Internazionale di Giustizia per la sua corretta interpretazione. Non sono normalmente definite s. in questo senso le decisioni dei Tribunali creati in base ad accordi internazionali per conoscere fatti riguardanti individui o enti non soggetti a diritto internazionale (ad esempio, i tribunali che indagano sui crimini di guerra). • Filos. - Nella tradizione scolastica, formula nella quale il maestro riassumeva l'opinione di un autore.