Giudizio mediante il quale si pone fine a una
controversia. ║ In senso scherzoso, giudizio
su un fatto già avvenuto o un'azione già compiuta espresso da una
persona che si ritiene abbia la competenza per farlo:
sentiamo un po' qual
è la tua s. ║ Massima che esprime
in forma concisa una norma di condotta o un principio morale:
una raccolta di
s. • Dir. rom. - Provvedimento mediante
il quale il giudice esprimeva il proprio parere sul fondamento di una domanda.
• Dir. process. civ. - Atto giuridico con il
quale il giudice, previo accertamento di alcuni fatti e in base alle norme di
legge esistenti riguardo a tali fatti, conclude una controversia insorta tra due
o più parti. Essa è composta da una parte argomentativa, ovvero il
percorso logico che conduce alla decisione, e una parte imperativa, ovvero il
comando che impone l'esecuzione della
s. Si distinguono
s.
definitive (che decidono tutte le questioni di merito) e
s. non
definitive (che decidono solo parzialmente la controversia, demandando
alcune questioni ad altro provvedimento); tale distinzione riveste particolare
importanza per quel che riguarda l'impugnabilità di una
s. in
Cassazione (che è possibile solo per le
s. non definitive). Per
quel che concerne gli aspetti più squisitamente formali, le
s.
sono pronunciate in nome del popolo italiano, richiedono l'indicazione del
giudice, delle parti e dei loro difensori, nonché una breve esposizione
dello svolgimento del processo, e sono rese pubbliche tramite deposito presso la
cancelleria del giudice che le ha pronunciate.
• Dir. process. pen. - Provvedimento
motivato pronunciato dal giudice nell'esercizio della potestà
giurisdizionale mediante il quale viene esaurito il rapporto processuale o una
sua fase. In questo senso, hanno nome di
s. la decisione emessa dal
giudice al termine del dibattimento, quella emessa nel giudizio abbreviato,
quella di proscioglimento emessa prima del dibattimento, quella di non luogo a
procedere emessa dal GIP al termine delle indagini preliminari, nonché i
provvedimenti che rilevano difetti di giurisdizione o di competenza.
• Dir. internaz. - Decisione emessa da un
arbitro o da un collegio arbitrale avente efficacia vincolante che pone fine a
una controversia internazionale. Essa presuppone il consenso delle parti e trae,
dunque, la sua efficacia da un accordo che può essere successivo
all'insorgere della controversia (
compromesso), inserito in un trattato
(
clausola compromissoria) od oggetto di un trattato per risolvere tutte
le eventuali controversie future (
trattato generale di arbitrato).
Riguardo al suo contenuto, la
s. può essere
di
accertamento o
dichiarativa (qualora sia finalizzata a individuare
norme esistenti in grado di regolare la controversia in atto),
dispositiva (qualora ponga in essere nuove norme) o
di
condanna (qualora preveda forma e contenuto di una riparazione dovuta da
uno Stato ritenuto responsabile di un illecito). La
s. non è
appellabile, ma in presenza di fatti nuovi può essere soggetta a
revisione; può, inoltre, essere dichiarata invalida per vizi gravi e
sottoposta all'arbitro che l'ha pronunciata o alla Corte Internazionale di
Giustizia per la sua corretta interpretazione. Non sono normalmente definite
s. in questo senso le decisioni dei Tribunali creati in base ad accordi
internazionali per conoscere fatti riguardanti individui o enti non soggetti a
diritto internazionale (ad esempio, i tribunali che indagano sui crimini di
guerra). • Filos. - Nella tradizione
scolastica, formula nella quale il maestro riassumeva l'opinione di un
autore.