La condizione di chi è libero solo in
parte. • Dir. - Concessione fatta al
condannato a pene detentive di trascorrere parte della giornata fuori dal luogo
deputato alla sua detenzione, al fine di provvedere a un suo progressivo
reinserimento in attività lavorative o di studio. Introdotta nella
legislazione italiana con la L. 26-7-1975, n. 354, in seguito modificata con
D.L. 13-5-1991, n. 152, convertito nella L. 12-7-1991, n. 203, la
s.
è prevista per condannati a pene detentive non superiori a un periodo di
sei mesi, o per condannati che abbiano già scontato metà della
pena e, in caso di ergastolo, almeno 20 anni. Il regime di
s. è
proposto per il detenuto in considerazione del suo buon comportamento.