Stats Tweet

Semilibertà.

La condizione di chi è libero solo in parte. • Dir. - Concessione fatta al condannato a pene detentive di trascorrere parte della giornata fuori dal luogo deputato alla sua detenzione, al fine di provvedere a un suo progressivo reinserimento in attività lavorative o di studio. Introdotta nella legislazione italiana con la L. 26-7-1975, n. 354, in seguito modificata con D.L. 13-5-1991, n. 152, convertito nella L. 12-7-1991, n. 203, la s. è prevista per condannati a pene detentive non superiori a un periodo di sei mesi, o per condannati che abbiano già scontato metà della pena e, in caso di ergastolo, almeno 20 anni. Il regime di s. è proposto per il detenuto in considerazione del suo buon comportamento.