Contratto, impegno reciproco tra due o
più persone ad assolvere un'obbligazione prestabilita nel caso in cui la
propria affermazione, posizione, o altro risulti perdente nei confronti
dell'altro. Il vantaggio o il sacrificio economico che risulta alle parti da una
s., perché sia tale, deve dipendere unicamente dalla sorte.
║ In particolare, il fatto di puntare una somma di denaro sul risultato
previsto di una gara, una corsa, un incontro sportivo e simili, allo scopo di
ottenerne una quantità superiore in caso di vittoria. ║ Somma o
quantità di denaro messa in gioco nello scommettere. • Dir. - Il
Codice Civile classifica la
s. tra i contratti aleatori, in cui
cioè le parti assumono un rischio economico anomalo, in quanto dipendente
dal caso. Secondo il Codice, dunque, la
s. dà origine a
un'obbligazione naturale, che come tale non consente al vincitore di promuovere
un'azione in giudizio per ottenere il pagamento della posta convenuta. Di
contro, tuttavia, il perdente che abbia corrisposto spontaneamente la somma
pattuita, non ha diritto a pretenderne la restituzione, fatti salvi i casi di
s. fraudolenta o di soggetto incapace. Le
s. fatte in occasione di
competizioni sportive di rilevanza sociale sono considerate obbligazioni
pienamente valide: in questo caso, però, il giudice può rigettare
o ridurre la domanda di pagamento, qualora consideri la posta troppo alta. Nel
caso in cui, infine, la
s. consista in giochi o lotterie direttamente
autorizzate o regolate dallo Stato, il vincitore è tutelato dal Codice
nel suo diritto di esigere e ricevere il pagamento di quanto pattuito. ║
Esistono
s. legate al mondo sportivo, in particolare dell'ippica e del
calcio, gestite da società o enti concessionari: rispettivamente il
Totip, gestito dall'UNIRE, e Totocalcio e Totogol, gestiti dal CONI
calcistico.