Astensione organizzata dal lavoro di un gruppo
più o meno ampio di lavoratori dipendenti, allo scopo di tutelare
interessi comuni o particolari diritti politici e/o sindacali
. Con
riferimento ai fini dello
s., si usa distinguere:
s.
economico, attuato per motivi di ordine economico;
s.
politico, messo in opera come mezzo di pressione per la soluzione di un
problema che riguarda la vita nazionale;
s. di protesta,
proclamato contro misure reputate lesive di determinati diritti;
s. di
solidarietà, indetto a sostegno di altri lavoratori. In relazione,
invece, al modo di attuazione si può avere:
s. generale,
cui partecipano tutti i lavoratori di una determinata zona geografica;
s.
di categoria, che coinvolge solo una specifica categoria di lavoratori;
s. articolato, che interessa i lavoratori di una medesima azienda
o di aziende differenti ma appartenenti allo stesso settore o area geografica;
s. a singhiozzo, che si verifica a intervalli irregolari;
s. bianco, che consiste in un'applicazione letterale dei
regolamenti tale da rallentare sensibilmente la produzione e/o i servizi;
s. a braccia incrociate, nel corso del quale i lavoratori
sospendono la propria attività senza, però, abbandonare il luogo
di lavoro;
s. a fischietto, fissato da un'organizzazione sindacale
e di durata prestabilita, il cui momento di inizio viene proclamato dai singoli
responsabili sindacali;
s. a scacchiera, nel quale i diversi
reparti o le diverse aziende scioperano non contemporaneamente ma secondo turni
predeterminati. ║ Per estens. - Interruzione volontaria da parte di liberi
professionisti o commercianti della propria attività lavorativa in segno
di protesta o per esercitare una qualche forma di pressione sul potere politico
o sull'opinione pubblica. ║ Per estens. -
S. della fame: astensione
prolungata dal cibo da parte di singoli o di gruppi praticata quale forma di
protesta o di lotta. Da questa espressione ne derivano altre, utilizzate con
tono serio o scherzoso:
s. della sete,
del sesso, ecc.
• Dir. - Solo alla fine del XIX sec., con l'entrata in vigore del Codice
Penale elaborato da G. Zanardelli (1889), fu abrogato in Italia il divieto di
coalizione e lo
s., se attuato secondo metodi non violenti, cessò
di essere perseguito penalmente. Passata l'epoca fascista, nel corso della quale
a partire dal 1930 lo
s. veniva considerato delitto contro l'economia
pubblica e, in quanto tale, veniva severamente punito, con l'approvazione della
Costituzione nel 1948 fu sancito il diritto di
s. (art. 40). A ciò
non fecero immediato seguito gli interventi legislativi in materia cui la stessa
Costituzione espressamente rinviava, al punto che fino all'inizio degli anni
Novanta la disciplina in concreto del diritto di
s. è stata
delineata da numerose decisioni della Corte Costituzionale. Con la L. 12-6-1990,
n. 146 venne, infine, introdotta la regolamentazione degli
s. nel
pubblico impiego, con particolare riferimento ai servizi pubblici essenziali; in
questo modo, il diritto di
s. risulta vincolato ai limiti preordinati
alla salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti e rimane, comunque,
vincolato all'obbligo di preavviso, di indicazione della durata e di fornitura
dei servizi indispensabili. Per casi di fondato pericolo di pregiudizio grave e
imminente ai diritti personali costituzionalmente garantiti, il presidente del
Consiglio dei ministri, se lo
s. ha rilievo nazionale, o il prefetto
negli altri casi, hanno facoltà di disporre la precettazione degli
addetti ai servizi pubblici essenziali.