L'atto e l'effetto del disfare un legame, un
intreccio, un nodo, rendendo liberi gli elementi che lo costituivano. ║
Risoluzione di un vincolo giuridico o morale:
lo s. di un contratto.
║ Cessazione dell'attività di un'associazione, di un'assemblea:
lo s. di una compagnia. ║ Fig. - Conclusione, epilogo:
il dramma
ha uno s. inatteso. • Dir. -
S. del contratto: cessazione del
contratto medesimo. Può avvenire per cause ammesse dalla legge
(inadempimento, impossibilità sopravvenuta della prestazione, eccessiva
onerosità sopravvenuta; alienazione della cosa venduta; inadempimento
dell'onere della donazione) o per mutuo consenso. In quest'ultimo caso lo
s., che ha natura contrattuale, è reso possibile dall'autonomia
privata dei contraenti: infatti, se la comune volontà può dare
origine a un contratto, la comune ma contraria volontà può
sciogliere il medesimo. La legge si preoccupa di tutelare i terzi che abbiano
acquisito diritti sull'oggetto del contratto originario. Un esempio di
s.
per mutuo consenso è quello di una società per decisione di tutti
i soci (art. 2.272 Cod. Civ.). • Pol. -
S. delle Camere:
l'interruzione del funzionamento dei due rami del Parlamento e la disposizione
di nuove elezioni prima della scadenza del termine normale della legislatura.
Nelle Monarchie assolute lo
s. è deciso esclusivamente dal
sovrano; nei moderni sistemi parlamentari è regolato da precise norme
costituzionali. Lo
s. può essere di vari tipi: 1)
s. da
parte del capo dello Stato (talvolta previo consenso di altri organi
costituzionali); 2)
s. governativo, decretato dal Gabinetto; 3)
autoscioglimento, deciso dalla Camera stessa; 4)
s. su iniziativa
popolare; 5)
s. automatico, attuato
ope legis in presenza di
determinati eventi. Le cause più frequenti di
s. sono la mancanza
di corrispondenza fra la volontà del popolo e quella dei suoi
rappresentanti; gravi contrasti fra le due Camere; incapacità delle
Camere di esprimere un Governo; problemi di natura politica; improvvisi
mutamenti territoriali. Talvolta, inoltre, è la stessa maggioranza a
determinare lo
s. delle Camere al fine di convocare nuove elezioni o, in
caso di Parlamento bicamerale con Camere di diversa durata, per evitare due
elezioni politiche ravvicinate nel tempo. In Italia lo
s. delle Camere, o
di una sola di esse, è di competenza esclusiva del presidente della
Repubblica che, prima di agire, ha comunque l'obbligo di consultare i presidenti
di Camera e Senato; negli ultimi sei mesi del suo mandato (
semestre
bianco), tuttavia, il presidente non può esercitare tale
facoltà, a meno che non manchino sei mesi al termine della legislatura
medesima (art. 88 Costituzione, modificato dalla L. 4-11-1991, n. 1). In Gran
Bretagna, lo
s. viene proposto dal primo ministro, senza che il sovrano
possa opporsi ad esso. In Germania, sono due le possibili modalità di
s. del
Bundestag da parte del presidente federale: quando il
cancelliere federale appena eletto non abbia ottenuto la maggioranza; in caso di
voto di sfiducia. Nel Belgio, nei Paesi Bassi e in Danimarca lo
s.
è automatico allorché le Camere decidano di rivedere la
Costituzione. In Francia, lo
s. dell'Assemblea costituzionale è
decretato dal primo ministro e dai presidenti delle Assemblee (Costituzione del
4-9-1958). ║
S. dei Consigli regionali,
provinciali e
comunali: l'interruzione del funzionamento degli organi elettivi degli enti
territoriali (regioni, province e comuni). Compete agli organi dello Stato
quando al valore dell'autonomia occorre anteporre i valori del buon
funzionamento e del rispetto della liceità. In particolare, il Consiglio
regionale viene sciolto nei seguenti casi: in presenza di atti contrari alla
Costituzione o di gravi violazioni di legge; quando, su invito del Governo, si
rifiuti di sostituire la Giunta o il presidente; allorché dimissioni
impreviste o l'impossibilità di costituire una solida maggioranza
impediscano al Consiglio di funzionare adeguatamente; per ragione di sicurezza
nazionale (art. 126). Lo
s. ha luogo con decreto motivato del presidente
della Repubblica, dopo che questi ha sentito la Commissione parlamentare
competente in materia. La legge sulle autonomie locali (art. 39, L. 8-6-1990, n.
142) attribuisce al presidente della Repubblica, su proposta del ministro
dell'Interno, il potere esclusivo di sciogliere i Consigli provinciali e
comunali. Le cause dello
s. sono analoghe a quelle inerenti ai Consigli
regionali: gravi violazioni, impossibilità di funzionamento; mancata
approvazione nei termini del bilancio; collegamenti, diretti o indiretti, degli
amministratori con la criminalità organizzata; assenza di libertà
di determinazione degli organi elettivi imputabile a forme di condizionamento
degli amministratori, tali da compromettere anche il regolare funzionamento
delle amministrazioni o lo stato di sicurezza pubblica (art. 15 bis, L.
19-3-1990, n. 55, introdotto dalla L. 22-7-1991, n. 221). • Geom. -
S.
delle singolarità: il problema della possibilità di
trasformare una varietà in un'altra priva di multipli, ricorrendo a
determinati tipi di trasformazioni. In senso stretto, con quest'espressione si
intende la trasformazione di una varietà algebrica in un'altra priva di
multipli, facendo uso di trasformazioni birazionali. • Fis. - Il passaggio
dallo stato solido a quello liquido:
lo s. del ghiaccio.