Stats Tweet

Scioglimento.

L'atto e l'effetto del disfare un legame, un intreccio, un nodo, rendendo liberi gli elementi che lo costituivano. ║ Risoluzione di un vincolo giuridico o morale: lo s. di un contratto. ║ Cessazione dell'attività di un'associazione, di un'assemblea: lo s. di una compagnia. ║ Fig. - Conclusione, epilogo: il dramma ha uno s. inatteso. • Dir. - S. del contratto: cessazione del contratto medesimo. Può avvenire per cause ammesse dalla legge (inadempimento, impossibilità sopravvenuta della prestazione, eccessiva onerosità sopravvenuta; alienazione della cosa venduta; inadempimento dell'onere della donazione) o per mutuo consenso. In quest'ultimo caso lo s., che ha natura contrattuale, è reso possibile dall'autonomia privata dei contraenti: infatti, se la comune volontà può dare origine a un contratto, la comune ma contraria volontà può sciogliere il medesimo. La legge si preoccupa di tutelare i terzi che abbiano acquisito diritti sull'oggetto del contratto originario. Un esempio di s. per mutuo consenso è quello di una società per decisione di tutti i soci (art. 2.272 Cod. Civ.). • Pol. - S. delle Camere: l'interruzione del funzionamento dei due rami del Parlamento e la disposizione di nuove elezioni prima della scadenza del termine normale della legislatura. Nelle Monarchie assolute lo s. è deciso esclusivamente dal sovrano; nei moderni sistemi parlamentari è regolato da precise norme costituzionali. Lo s. può essere di vari tipi: 1) s. da parte del capo dello Stato (talvolta previo consenso di altri organi costituzionali); 2) s. governativo, decretato dal Gabinetto; 3) autoscioglimento, deciso dalla Camera stessa; 4) s. su iniziativa popolare; 5) s. automatico, attuato ope legis in presenza di determinati eventi. Le cause più frequenti di s. sono la mancanza di corrispondenza fra la volontà del popolo e quella dei suoi rappresentanti; gravi contrasti fra le due Camere; incapacità delle Camere di esprimere un Governo; problemi di natura politica; improvvisi mutamenti territoriali. Talvolta, inoltre, è la stessa maggioranza a determinare lo s. delle Camere al fine di convocare nuove elezioni o, in caso di Parlamento bicamerale con Camere di diversa durata, per evitare due elezioni politiche ravvicinate nel tempo. In Italia lo s. delle Camere, o di una sola di esse, è di competenza esclusiva del presidente della Repubblica che, prima di agire, ha comunque l'obbligo di consultare i presidenti di Camera e Senato; negli ultimi sei mesi del suo mandato (semestre bianco), tuttavia, il presidente non può esercitare tale facoltà, a meno che non manchino sei mesi al termine della legislatura medesima (art. 88 Costituzione, modificato dalla L. 4-11-1991, n. 1). In Gran Bretagna, lo s. viene proposto dal primo ministro, senza che il sovrano possa opporsi ad esso. In Germania, sono due le possibili modalità di s. del Bundestag da parte del presidente federale: quando il cancelliere federale appena eletto non abbia ottenuto la maggioranza; in caso di voto di sfiducia. Nel Belgio, nei Paesi Bassi e in Danimarca lo s. è automatico allorché le Camere decidano di rivedere la Costituzione. In Francia, lo s. dell'Assemblea costituzionale è decretato dal primo ministro e dai presidenti delle Assemblee (Costituzione del 4-9-1958). ║ S. dei Consigli regionali, provinciali e comunali: l'interruzione del funzionamento degli organi elettivi degli enti territoriali (regioni, province e comuni). Compete agli organi dello Stato quando al valore dell'autonomia occorre anteporre i valori del buon funzionamento e del rispetto della liceità. In particolare, il Consiglio regionale viene sciolto nei seguenti casi: in presenza di atti contrari alla Costituzione o di gravi violazioni di legge; quando, su invito del Governo, si rifiuti di sostituire la Giunta o il presidente; allorché dimissioni impreviste o l'impossibilità di costituire una solida maggioranza impediscano al Consiglio di funzionare adeguatamente; per ragione di sicurezza nazionale (art. 126). Lo s. ha luogo con decreto motivato del presidente della Repubblica, dopo che questi ha sentito la Commissione parlamentare competente in materia. La legge sulle autonomie locali (art. 39, L. 8-6-1990, n. 142) attribuisce al presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'Interno, il potere esclusivo di sciogliere i Consigli provinciali e comunali. Le cause dello s. sono analoghe a quelle inerenti ai Consigli regionali: gravi violazioni, impossibilità di funzionamento; mancata approvazione nei termini del bilancio; collegamenti, diretti o indiretti, degli amministratori con la criminalità organizzata; assenza di libertà di determinazione degli organi elettivi imputabile a forme di condizionamento degli amministratori, tali da compromettere anche il regolare funzionamento delle amministrazioni o lo stato di sicurezza pubblica (art. 15 bis, L. 19-3-1990, n. 55, introdotto dalla L. 22-7-1991, n. 221). • Geom. - S. delle singolarità: il problema della possibilità di trasformare una varietà in un'altra priva di multipli, ricorrendo a determinati tipi di trasformazioni. In senso stretto, con quest'espressione si intende la trasformazione di una varietà algebrica in un'altra priva di multipli, facendo uso di trasformazioni birazionali. • Fis. - Il passaggio dallo stato solido a quello liquido: lo s. del ghiaccio.