La liberazione dal carcere conseguente a un
provvedimento regolare delle autorità competenti. • Dir. - Spetta
al giudice penale disporre la
s. del soggetto sottoposto a custodia
cautelare in carcere o agli arresti domiciliari. La
s. è prevista
in tutti i casi in cui la custodia non abbia più efficacia (art. 306 Cod.
Proc. Pen.); in particolare in seguito a sentenza di non luogo a procedere o di
proscioglimento ovvero in seguito all'archiviazione del fatto che ha determinato
la misura; se la pena è considerata estinta o condizionatamente sospesa;
se l'ordinanza che ha decretato la custodia cautelare è annullata, ovvero
se la custodia cautelare è revocata o sostituita da una diversa misura
detentiva; dopo il termine disposto per esigenze probatorie (art. 301) o nel
caso in cui l'interrogatorio da parte del giudice non abbia avuto luogo entro la
data prevista dall'art. 294 (art. 302); se viene raggiunto il termine di durata
massima della custodia cautelare (art. 303).