Stats Tweet

Scarcerazione.

La liberazione dal carcere conseguente a un provvedimento regolare delle autorità competenti. • Dir. - Spetta al giudice penale disporre la s. del soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari. La s. è prevista in tutti i casi in cui la custodia non abbia più efficacia (art. 306 Cod. Proc. Pen.); in particolare in seguito a sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento ovvero in seguito all'archiviazione del fatto che ha determinato la misura; se la pena è considerata estinta o condizionatamente sospesa; se l'ordinanza che ha decretato la custodia cautelare è annullata, ovvero se la custodia cautelare è revocata o sostituita da una diversa misura detentiva; dopo il termine disposto per esigenze probatorie (art. 301) o nel caso in cui l'interrogatorio da parte del giudice non abbia avuto luogo entro la data prevista dall'art. 294 (art. 302); se viene raggiunto il termine di durata massima della custodia cautelare (art. 303).